di S.F.
ยซAlla scelta di recedere da un determinato gruppo consiliare (che di per sรฉ รจ libera come parimenti รจ libera la precedente scelta di associarvisi, ben potendo lโeletto โ stante il divieto di mandato imperativo โ far venir meno la propria appartenenza alla lista o alla coalizione originaria) non potrebbe conseguire la perdita โ quasi per abdicazione โ di poteri e facoltร suscettibili di esercizio solo tramite lโappartenenza a un gruppo. Dunque lโunica conseguenza plausibile alla luce dellโattuale quadro ordinamentale risulta lโautomatica iscrizione nel gruppo mistoยป. Lo mette nero su bianco il Tar dellโUmbria nella sentenza sul ricorso a firma Danilo Primieri, ex consigliere di AP che ha impugnato il decreto del 15 marzo 2024 e del 30 maggio 2024 โ di conferma โ sulle disposizioni per la rimozione dallโincarico di commissario in III commissione consigliare.
MARZO 2024, PRIMIERI VIA DA AP
SCENDE IN CAMPO IL PREFETTO BRUNO

Al centro dellโattenzione cโera la legittimitร dellโesclusione del consigliere Primieri โ fuoriuscito dalla maggioranza -, il quale aveva intenzione di confluire nel Gruppo Misto. Possibilitร negata dal decreto di Sara Francescangeli per la presunta lesione del principio di proporzione nella rappresentativitร delle forze politiche in commissione, ยซoltre che dellโaffermata impossibilitร di costituzione di un Gruppo Misto unipersonale in presenza di un divieto di tal tenore (sebbene non esplicito) nel regolamento del consiglio comunaleยป. Bene, cosa ha deciso il Tribunale amministrativo regionale in merito?
NEL FRATTEMPO PRIMIERI CAPOGRUPPO DEL MISTO

Il collegio spiega che, in ogni caso, ยซnon puรฒ desumersi dal regolamento comunale di Terni un effettivo divieto alla costituzione di un gruppo misto unipersonale. Come giร ricordato dalla Prefettura di Terni, lโarticolo 25 comma 4 di tale regolamento impone che โper la formazione di un gruppo consiliare nel corso del mandato occorre un numero minimo di tre consiglieriโ, ma prevede altresรฌ che โi consiglieri che fuoriescono dai gruppi costituiti ai sensi del primo e secondo comma e che non intendono aderire ad altro gruppo o costituirne uno nuovo, vanno a formare il Gruppo Misto o a confluirvi. Qualora il gruppo di nuova costituzione riduca i propri componenti ad un numero inferiore a tre, i rimanenti consiglieri confluiscono nel Gruppo Mistoยป. Ed ecco la risoluzione del caso.
LโANNUNCIO DI MOZIONE DI SFIDUCIA PER LA FRANCESCANGELI SUL โCASOโ PRIMIERI

In altri termini โ scrivono i magistrati amministrativi โ il Gruppo Misto, giร eterogeneo rispetto agli altri gruppi perchรฉ destinato ad accogliere membri di diversa provenienza politica, potrebbe far eccezione alla regola generale dei tre membri minimi proprio perchรฉ in caso contrario i consiglieri fuoriusciti da un precedente gruppo โ come il ricorrente โ si troverebbero privati di buona parte dei diritti e delle facoltร propri della loro funzione. A fronte di una disposizione regolamentare dubbia dovrebbe quindi preferirsi una interpretazione costituzionalmente orientata, che valorizzi la libertร del singolo consigliere di abbandonare un gruppo cui non si senta piรน di appartenere mantenendo comunque tutte le prerogative che puรฒ esercitare solo tramite lโappartenenza ad un gruppoยป. Il Tar ricorda il passato in tal senso: ยซTale interpretazione risulta del resto essere giร stata adottata in passato dal Comune di Terni, dato che in ben due precedenti consiliature era stata consentita la formazione di gruppi misti unipersonaliยป. Non solo.
IL RINVIO DEL GIUDIZIO DI MERITO
Per il Tar ยซnon รจ fondata neppure la considerazione secondo la quale lโesclusione dalla terza commissione del ricorrente sarebbe giustificata dalla presunta lesione del principio di proporzionalitร nella rappresentanza politica. Ciรฒ รจ sostenuto dal Comune sullโassunto che il voto del consigliere Primieri in terza commissione, quale eventuale appartenente al Gruppo Misto, dovrebbe conteggiarsi come attribuito alla minoranza, apportando dunque un vulnus allโ equilibrata rappresentanza politica delle forze presenti in consiglio. Nel caso in cui la fuoriuscita dalla maggioranza di un membro non consenta di mantenere nelle Commissioni lโequilibrio tra maggioranza e opposizione presente in consiglio, la soluzione sarร o lโattuazione del voto ponderale o plurimo, ovvero la possibile sostituzione dei membri delle commissioni, al fine di riequilibrare i rapporti tra le singole forze, senza che perรฒ alcun consigliere possa essere escluso da un gruppo consiliare o da una commissioneยป. Non costituita in giudizio la presidente dellโassise, avvocatura comunale in campo per lโente.
Si arriva al dunque: ยซPer quanto esposto il decreto di esclusione del ricorrente dalla terza commissione deve essere annullato, dovendo interpretarsi il regolamento comunale nel senso di consentire la costituzione di un gruppo misto anche con un numero di membri inferiore a treยป. Improcedibile il ricorso originario (sul primo decreto di marzo), accolti i motivi aggiunti che, come conseguenza, porta allโannullamento del provvedimento impugnato. Palazzo Spada รจ condannato al pagamento di 1.500 euro in favore di Primieri โ difeso dagli avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proietti โ per le spese di lite. Firmano il presidente Pierfrancesco Ungari e lโestensore Elena Daniele. A commentare lโesito della querelle รจ il consigliere FdI Marco Celestino Cecconi: ยซร un risultato che accolgo con grande soddisfazione sia perchรฉ rimette le cose al loro posto dal punto di vista politico, legale e umano, sia perchรฉ al riguardo mi sono attivato per primo e in prima persona, a partire dal prefettoยป.