Terni, nuova antenna Gabelletta: «Sindaci non possono opporsi»

Interrogazione di Paparelli (Pd) e risposta dalla Regione: «Arpa ha agito correttamente. I Comuni possono dotarsi del regolamento»

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Dal Comune di Terni alla Regione Umbria, si parla ancora della nuova infrastruttura Wifi 5G da poco posizionata in strada di Vallemicero a Gabelletta. Nelle ultime ore è arrivata la risposta dell’assessorato guidato da Michele Fioroni all’input partito dal consigliere regionale del Pd Fabio Paparelli: « Si ritiene che Arpa Umbria abbia operato correttamente fornendo un parere tecnico preventivo sui livelli di campo elettromagnetico della stazione punto-multipunto wifi installata, a condizione che siano attivate le procedure di collaudo (dettagliate nello stesso parere), ovvero i valori di campo elettromagnetico attesi siano riscontrati tramite misure di post-attivazione dell’impianto», si legge in un passaggio del documento.

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Fabio Paparelli

I dubbi e la richiesta

L’interrogazione di Paparelli è scattata dopo le proteste dei cittadini per l’installazione a cura della Inwit S.p.A. di Milano: «Il decreto legge 76 del 2020 – viene specificato nella risposta della Regione – ha tra le altre cose stabilito, per evitare che vengano previsti ostacoli alla realizzazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, il divieto per gli enti locali di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e di incidere anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità».

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Il regolamento che il Comune non ha

Viene puntualizzato che «si conferma per i comuni la possibilità, già prevista dalla disciplina previgente, di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico. Fermo restando il parere tecnico dell’Arpa, il Comune è l’ente locale competente per le procedure di installazione e modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure abilitative previste dal D.Lgs. 259/2003 e successive modificazioni. All’Arpa competono le attività di vigilanza e controllo circa il rispetto della normativa statale sulle distanze e sui valori soglia a supporto tecnico delle relative funzioni assegnate agli enti locali. L’Arpa – prosegue la Regione – è l’unico organo legittimato dall’ordinamento a verificare la conformità delle emissioni ai limiti dettati inderogabilmente dallo Stato».

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La protesta dei residenti

Valori soglia e ruolo dei sindaci: «Non possono opporsi»

La materia relativa alla fissazione – si legge nel documento –  dei valori-soglia «a tutela rispetto all’inquinamento elettromagnetico, non compete alla Regione o al Comune ma compete in via esclusiva allo Stato, per tali ragioni ai Comuni è stato inibito, sulla base delle recenti disposizioni statali, di adottare per ragioni sanitarie misure contrastanti lo sviluppo del 5g. I Comuni possono invece adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico. I sindaci, come è stato chiarito dal ministero dell’Interno (vedasi circolare prot. 13775/2020) e da numerose Prefetture con specifiche circolari emanate nell’anno 2020, non possono più opporsi alle installazioni delle antenne a condizione che queste rispettino i limiti di emissione dei campi elettromagnetici fissati dallo Stato.  Nello stesso parere – conclude la Regione – tecnico preventivo vengono anche descritti nel dettaglio i passaggi per l’effettuazione del collaudo che dovrà per forza di cose avvenire immediatamente dopo l’implementazione dell’impianto e comunque prima della definitiva attivazione dell’impianto stesso anche se questo dovesse essere stato realizzato solo parzialmente».

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