di S.F.
L’ottemperanza della sentenza del Tar Umbria (4 maggio 2022), poi confermata dal Consiglio di Stato (29 novembre 2023). Questo l’oggetto del nuovo scontro al tribunale amministrativo regionale tra la Parcheggi Itaia Spa e il Comune di Terni per la nota e annosa vicenda del parcheggio di largo Manni: la battaglia è sul risarcimento del danno che spetta alla società, quantificato per la ricorrente in quasi 12 milioni di euro. Ora è stato ‘rivalutato’ al ribasso.
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In seguito ai dispositivi di Tar e Consiglio di Stato, le parti hanno iniziato il confronto il 13 febbraio 2024. Poi, il 6 giugno dello stesso anno, Parcheggi Italia ha diffidato il Comune «ad attivarsi, entro e non oltre il termine di 15 giorni, per ottemperare a quanto statuito dalla sentenza del Tar Perugia 255/2022, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 10280/2023, comunicando alla Società Parcheggi Italia Spa le modalità, i criteri e i tempi massimi stabiliti per lo svolgimento della procedura di quantificazione del danno risarcibile». Altre interlocuzioni e input della società per una eventuale soluzione transattiva. Niente da fare. Si arriva al maggio 2025.
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Parcheggi Italia non accetta la proposta del Comune. Sì, perché la richiesta della società è stata quantificata in 11.925.588 euro (considerando anche rivalutazione monetaria e interessi legali, altrimenti il danno complessivo è ‘solo’ di 5,7 milioni), non proprio due spicci. E da palazzo Spada hanno risposto picche. Il 16 maggio 2025 il Comune ha affermato che «la richiesta risarcitoria avanzata da Parcheggi Italia Spa si rivela sproporzionata rispetto ai presupposti fattuali accertati, alle limitate ricadute effettivamente riscontrabili e al periodo temporale di possibile incidenza e l’importo prospettato appare del tutto scollegato da dati oggettivi, è fondato su proiezioni astratte e ipotetiche, prive di riscontro in atti contabili o gestionali e non coerenti con la concreta configurazione dell’inadempimento accertato in giudizio». Per l’amministrazione la proposta di quantificazione è stata di 9 mila euro. Di nuovo scontro e ricorso al Tar della società per chiedere l’ottemperanza in quato il Comune «avrebbe violato il vincolo, nascente dal giudicato, che lo obbligava ad addivenire alla quantificazione del risarcimento in contraddittorio, atteso che il coinvolgimento della società sarebbe stato soltanto apparente e formale».
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Il Tar in primis regista la «notevole distanza tra le ipotesi di liquidazione formulate (9.000,00 euro per il Comune, contro 5.699.317 euro oltre interessi e rivalutazione monetaria per Parcheggi Italia). Quanto al tempo impiegato dal Comune per pervenire alla formulazione della proposta, deve osservarsi che il ritardo è almeno in parte ascrivibile alla difficoltà di addivenire a una quantificazione del danno, in mancanza della produzione di elementi contabili sui quali fondare una stima attendibile del pregiudizio subito dalla società». Poi i vari conteggi. I magistrati sottolineano che «sarebbe stato significativo conoscere se e in che misura si sia registrato un incremento degli incassi a partire dal 1998 (parziale istituzione della sosta a pagamento su Corso del Popolo), dal 2008 (completa istituzione della sosta a pagamento su Corso del Popolo), dal 2013 (regolamentazione dell’accesso all’area mercatale di Largo Manni) e dal 2019 (istituzione della sosta a pagamento su Via Bazzani). Questi dati avrebbero, infatti, consentito di stimare almeno presuntivamente, a contrario, il danno subito dalla società durante il periodo in cui l’amministrazione è risultata inadempiente». Ed è un problema.
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Il Tar infatti mette nero su bianco che «il rifiuto di Parcheggi Italia, a fronte della richiesta dell’amministrazione, di produrre tali evidenze contabili è stato motivato in ragione dell’affermata inesistenza di una contabilità separata del parcheggio sotterraneo di Largo Manni. Si tratta, tuttavia, di una giustificazione implausibile, non essendo seriamente ipotizzabile che un’impresa non possieda, né sia in grado di ricavare, dati disaggregati relativi a una delle attività economiche esercitate, tali da consentirle di stabilire i costi, i ricavi e gli utili della gestione del relativo ramo d’azienda».
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Inoltre per il Tar «non può poi ritenersi attendibile la stima della ricorrente, secondo la quale, una volta istituita la sosta a pagamento sulle aree pubbliche scoperte, la metà dell’utenza si sarebbe avvalsa del parcheggio da essa gestito». Parcheggi Italia ha ricordato in più il pregiudizio subito per la sosta incontrollata dei veicoli sull’area scoperta di largo Manni dal 2010 al 2013. Si arriva al dunque: il Tar ha quantificato la cifra che il Comune deve corrispondere alla società in 176.072 euro tra via Bazzani, corso del Popolo e largo Manni a partire dal 1995 in avanti. La maggior parte (106 mila euro) per la tardiva istituzione della sosta a pagamento in corso del Popolo. «Sulla predetta somma dovranno essere applicati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria».
La domanda di ottemperanza è accolta e l’effetto è la condanna del Comune al pagamento nei confronti di Parcheggi Italia per la cifra stabilita. Firmano il presidente del Tar Pierfrancesco Ungari e l’estensore Floriana Venera Di Mauro. A seguire l’iter per l’ente ci ha pensato in primis il dirigente Federico Nannurelli.






