Terni, parcheggio largo Manni: niente da fare per il Comune al Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato respinge l’appello di palazzo Spada. Il Tar nel 2022 aveva annullato la delibera di giunta per il ‘taglio’ del rapporto concessorio per il parcheggio

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di S.F.

La sentenza 2022 del Tar

Respinto l’appello principale e anche incidentale. Risultato: per il Comune di Terni niente ribaltamento nel contenzioso per il parcheggio di largo Manni. Il Consiglio di Stato – VII sezione giurisdizionale, presidente Claudio Contessa – ha chiuso la sfida giudiziaria/amministrativa tra palazzo Spada e la Parcheggi Italia Spa confermando, in sostanza, il giudizio del Tar Umbria.

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La vicenda in sintesi

Il Comune si è mosso in appello – difeso dall’avvocato Paolo Gennari – contro la sentenza del Tar Umbria che aveva annullato la presa d’atto di palazzo Spada in merito alla cessazione del rapporto contrattuale/concessionario del parcheggio sancita il 10 aprile del 1992. La Parcheggi Italia infatti chiese l’accertamento del proprio diritto a proseguire la liaison con l’amministrazione fino al 10 aprile 2079, vale a dire la naturale scadenza; in più la ricorrente aveva ottenuto la condanna del Comune a risarcire per equivalente monetario i danni subiti a causa delle inadempienze contrattuali verificatisi nel corso degli anni.

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L’appello

 La sentenza del Tar Umbria è stata appellata in via principale dal Comune di Terni ed in incidentale dalla Parcheggi Italia, quest’ultima per «non avere riconosciuto tutte le voci di danno dedotte, e cioè anche quelle concernenti la pretesa sussistenza dell’obbligo, a carico del Comune, di realizzare la Ztl e i parcheggi a pagamento nelle immediate vicinanze del parcheggio gestito in concessione». Entrambi infondati. Motivi? «Non colgono nel segno le censure lamentate dal Comune in quanto, condividendosi integralmente il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice, mette anzitutto – si legge nel provvedimento – conto di osservare che non vi è alcuna prova in atti che le condotte penalmente rilevanti contestate al sindaco ed al vicesindaco dell’epoca, per le quali pure è stata pronunciata sentenza condanna, abbiano influenzato o condizionato l’esito della procedura ad evidenza pubblica svolta per l’individuazione del concessionario della costruzione e gestione del parcheggio in questione. Nemmeno fondate si appalesano le deduzioni difensive con cui il Comune ripropone la tesi della natura meramente potestativa della clausola concernente i rinnovi contrattuali, con conseguenza sua nullità, e quella della natura giuridica frazionata del rapporto in essere, che non sarebbe dunque unitario, bensì farebbe capo a tre distinti rapporti giuridici, con conseguente illegittima applicazione anche della normativa che disciplina i rinnovi dei contratti». Dichiarata infondata anche l’argomentazione per la presunta violazione della disciplina pubblicazione dei rinnovi contrattuali. A difendere la società è l’avvocato Giuseppina Incorvaia.

Corso del Popolo e via Bazzani

A ciò si aggiunge il fatto che la sentenza va esente da censure «anche per ciò che riguarda la riconosciuta sussistenza delle voci risarcitorie derivanti dalla tardiva e parziale tariffazione delle aree di sosta ‘a raso’ presenti lungo corso del Popolo e via Bazzani, per violazione dell’articolo 5, della convenzione, e dalla colpevole tolleranza dell’amministrazione comunale rispetto all’uso dell’area di largo Manni sovrastante il parcheggio sotterraneo oggetto di causa». C’è il no infine a Parcheggi Italia per l’appello incidentale per il riconoscimento di ulteriori voci di danno: «La sentenza di primo grado è corretta anche in detta parte perché l’articolo 4 della concessione-contratto regola il traffico e la mobilità sotto il profilo esclusivo dell’interesse pubblico alla gestione veicolare, non già per favorire gli interessi individuali ed imprenditoriali del concessionario per ritrarre dall’investimento compiuto la massima remuneratività possibile, con conseguente insussistenza del diritto del privato ad ottenere la istituzione della Ztl» e perché non è previsto «nel regolamento contrattuale l’impegno specifico del Comune a realizzare parcheggi a pagamento intorno al parcheggio in concessione, così da incentivare gli automobilisti ad far uso di quest’ultimo». Confermato il giudizio del Tar, resta l’annullamento della delibera di giunta dell’esecutivo Latini dell’aprile 2021.

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