Terni, caos parcheggio largo Manni: Comune ko, Tar annulla delibera di giunta

Maxi sentenza del Tribunale: Parcheggi Italia ha diritto a proseguire nella gestione fino alla naturale scadenza. Amministrazione nei guai anche per alcune inadempienze

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di S.F.

La sentenza

La delibera di giunta del 21 aprile 2021 è annullata. Non solo. Parcheggi Italia S.p.A ha diritto alla prosecuzione nella gestione secondo quanto stabilito dalla concessione-contratto originaria del 1992: il Tar dell’Umbria ha accolto il ricorso della società per l’area di largo Manni in merito allo ‘strappo’ deciso dal Comune di Terni nel 2021. La maxi sentenza è stata pubblicata venerdì mattina a 48 ore – accade raramente –  dall’ufficializzazione dell’esito e coinvolge anche i parcheggi a raso di corso del Popolo e via Bazzani. Messe nero su bianco anche alcune inadempienze di palazzo Spada che, ora, dovrà risarcire la società. Salvo che non si vada al Consiglio di Stato.

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Storia iniziata nel 2021

La Parcheggi Italia S.p.A. (difesa dagli avvocati Giuseppina Incorvaia e Matteo Parini) aveva depositato il ricorso il 30 aprile del 2021, a nove giorni dalla delibera 99 dell’esecutivo Latini sulla cessazione del contratto di gestione con la società e l’incarico alle direzioni competenti per individuare le nuova modalità operative. Motivo? Il diritto soggettivo alla prosecuzione sulla base del contratto-concessione stipulato il 10 aprile del 1992 fino alla naturale scadenza del 10 aprile 2079. Il Comune aveva chiesto uno specifico parere pro veritate all’avvocato Mauro Taglioni prima di procedere. Quindi il via libera e la battaglia al Tar con il coinvolgimento del legale comunale Paolo Gennari. Di mezzo anche la richiesta di condanna di palazzo Spada per «equivalente monetario i danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa delle suddette ulteriori inadempienze contrattuali e a conformarsi, per il restante periodo di durata della concessione, ai propri obblighi contrattuali, ponendo termine alle inadempienze contrattuali ancora in essere e/o ad adottare le misure idonee a ristabilire il corretto sinallagma contrattuale e, comunque, a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente». Un bel caos insomma.

IL PARERE DELL’AVVOCATO TAGLIONI SUL FATTO – DOCUMENTO

Le inadempienze del Comune

Nel ricorso Parcheggi Italia ha fatto presente una serie di inadempienze del Comune. Esempi? La società «riferisce di avere regolarmente adempiuto agli obblighi derivanti dalla convenzione, realizzando a proprie spese il parcheggio di largo Manni, con esecuzione delle correlate opere di sistemazione viaria, incluso il ponte sul fiume Nera, per un investimento complessivo di oltre 13 miliardi di lire, e provvedendo alla sua gestione, dalla quale la società avrebbe dovuto ottenere la remunerazione dell’investimento effettuato. Il Comune di Terni, fin dall’apertura del parcheggio, avvenuta nel 1995, avrebbe posto in essere diversi inadempimenti rispetto agli obblighi derivanti dalla convenzione, impedendo alla società concessionaria il recupero dell’investimento iniziale, anche nell’intero orizzonte temporale di 87 anni di durata della concessione». Si tratta della «mancata attuazione della Ztl con installazione di varchi elettronici nel centro storico cittadino, introdotta in via sperimentale solo nel 2015 e tuttora inattuata o derogata in più punti; nell’assenza di altri parcheggi a pagamento nel raggio di 350 metri, con mantenimento, dunque, della possibilità di sosta libera e gratuita nelle aree limitrofe al parcheggio in concessione;  nella tardiva e parziale tariffazione delle aree di sosta a raso presenti lungo corso del Popolo e via Bazzani;nella tolleranza dell’amministrazione comunale rispetto all’uso dell’area di largo Manni, sovrastante il parcheggio sotterraneo, per la sosta gratuita ed incontrollata degli autoveicoli; nell’applicazione alla concessionaria, da parte del Comune, della tassa sui rifiuti in difformità rispetto a quanto stabilito dall’articolo 10 della convenzione». Un bel po’ di cose. In parte il Tar gli darà ragione.

LA BATTAGLIA AL TAR PER IL PARCHEGGIO

Il Comune contrattacca e torna agli anni ’90

Palazzo Spada – come si legge nella sentenza – ha risposto alle motivazioni esposte da Parcheggi Italia andando dietro nel tempo di un trentennio: ha dedotto «la nullità della concessione-contratto in quanto maturata in un ambiente collusivo penalmente rilevante nel quale operarono il sindaco ed il vicesindaco del Comune di Terni dell’epoca, entrambi condannati con sentenza definitiva del giudice penale proprio con riguardo alla vicenda relativa alla realizzazione ed alla gestione del parcheggio di cui si discute, circostanza che avrebbe determinato l’interruzione dell’immedesimazione organica tra gli stessi soggetti e l’Ente comunale». In più «l’infondatezza del secondo motivo del ricorso principale, ovvero delle doglianze della ricorrente con riguardo alle asserite inadempienze del Comune relative alla idonea sistemazione della rete del traffico, tale da favorire l’agibilità e l’accesso al parcheggio» e «l’infondatezza dei motivi aggiunti, in ragione della insussistenza di un valido rapporto da portare ad ulteriori conseguenze fino al 2079».

Il Tar spiega sulle condanne degli anni ’90: Comune ko

Per il Tribunale amministrativo regionale la spiegazione del Comune è infondata: «L’amministrazione resistente non ha fornito alcuna evidenza che le condotte penalmente rilevanti contestate al sindaco ed al vicesindaco dell’epoca abbiano influenzato o condizionato l’esito della procedura ad evidenza pubblica svolta dal Comune di Terni nel 1990 per l’individuazione del concessionario della costruzione e gestione del parcheggio di cui si discute. In particolare, per quanto qui interessa, dalla documentazione in atti risulta che con la sentenza 156 del 23 dicembre 1993, depositata il 21 febbraio 1994, il Gup presso il Tribunale di Terni condannava il sindaco dell’epoca del Comune di Terni per concussione ai danni del rappresentante di due imprese romane alle quali Parcheggi Italia aveva affidato i lavori per sua costruzione del parcheggio di cui si discute. La vicenda, come emerge dalla stessa sentenza del Gup, si colloca nella fase successiva all’aggiudicazione della concessione ed alla stipula del relativo contratto». Inoltre «il Comune di Terni non ha fornito specifica evidenza della pretesa coincidenza tra l’oggetto del presente giudizio e quelli definiti con le sentenze di questo tribunale 218/1999 e del Consiglio di Stato 353/2001». Sì, perché questa faccenda era già finita sul tavolo del Tar.

Corso del Popolo

La prosecuzione del rapporto

Ci sono problemi anche con le intenzioni del Comune: «Le previsioni della legge di gara – si legge nella sentenza – sarebbero state illegittimamente misconosciute dall’amministrazione resistente nel corso dell’istruttoria che ha condotto alla adozione della delibera di Giunta del 21 aprile 2021 e così anche dagli atti che ne hanno costituito l’antecedente logico, ovvero il parere pro veritate fornito da legale esterno all’ente e la relazione tecnica della direzione Polizia locale e mobilità dello stesso ente. La ricorrente si duole, poi, della pretermissione nei suoi confronti delle garanzie partecipative prima dell’adozione della delibera di giunta appena citata, che sarebbe stata adottata senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento, a distanza di quasi due anni dalla comunicazione della società di voler avvalersi della facoltà proseguire la gestione per ulteriori 29 anni e, addirittura, in data successiva alla pretesa cessazione degli effetti della convenzione, con violazione del legittimo affidamento maturato dalla ricorrente in relazione alla prosecuzione del rapporto. Il collegio condivide le doglianze di parte ricorrente».

Il parchimetro di via Bazzani

Corso del Popolo e via Bazzani

Per quel che concerne le presunte inadempienze del Comune nell’ambito della concessione, il Tar ha accolto quelle legate a corso del Popolo e via Bazzani: «La ricorrente deduce che la tariffazione della sosta nei parcheggi di via Bazzani non risulterebbe ancora essere stata attuata. Per quanto riguarda l’area ‘ex ospedale’ di corso del Popolo, la tariffazione sarebbe stata introdotta per metà del parcheggio solo nel 1997 e risulterebbe essere stata estesa all’intera area solo nel 2008, a seguito della realizzazione del parcheggio da parte dell’Ati Todini Costruzioni. Dette circostanze di fatto non sono state specificamente contestate dall’amministrazione comunale e possono pertanto ritenersi pacifiche. Le doglianze relative all’inadempimento dell’obbligo del Comune di Terni di rendere a pagamento il parcheggio a raso di via Bazzani e al tardivo adempimento dell’obbligo della stessa amministrazione di rendere a pagamento il parcheggio a raso di corso del Popolo sono pertanto meritevoli di accoglimento, nei termini sopra indicati».

Largo Manni e gli automobilisti spregiudicati

Parcheggi Italia ha poi imputato al Comune di aver «consentito per lungo tempo l’uso dell’area di largo Manni, sovrastante il parcheggio sotterraneo oggetto di causa, la sosta gratuita ed incontrollata degli autoveicoli. Tale uso, che contrasterebbe con l’art. 13 della concessione-contratto, sarebbe perdurato dopo la realizzazione, nel 2010, del mercato comunale coperto, e fino al 2013, allorché la concessionaria è stata autorizzata dal Comune all’installazione di un sistema di controllo degli accessi a barriere per limitare l’uso del piazzale ai soli operatori del mercato e ai soggetti autorizzati, sistema che peraltro sarebbe solo parzialmente efficace, perché lascerebbe comunque agli automobilisti più spregiudicati la possibilità di aggirare le barriere e sostare abusivamente nel piazzale». Il Tar ricorda che la convenzione «prevedeva uno specifico impegno del Comune ad operarsi affinché il piazzale sovrastante la struttura gestita dalla concessionaria non fosse utilizzato come parcheggio per autoveicoli. Dagli atti del giudizio risulta che tale impegno è stato disatteso dal Comune di Terni per lo meno fino al 2013, ovvero fino all’installazione del sistema di controllo degli accessi a barriere. Circa l’efficacia del sistema di regolamentazione degli accessi al piazzale, la società ricorrente ha prodotto documentazione fotografica dalla quale si evince la possibilità per gli automobilisti di aggirare le barriere, ma non vi è alcun principio di prova, né criterio attendibile, che consenta di affermare che il Comune di Terni sia rimasto inerte rispetto all’obbligo di contestazione delle relative infrazioni e di quantificare il minor flusso di utenti verso il parcheggio gestito dalla concessionaria. Dunque, fermo restando che l’inadempimento consistente nella mancata realizzazione, fino al 2010, le doglianze relative al successivo inadempimento, da parte del Comune di Terni, dell’impegno a non consentire l’uso di largo Manni per il parcheggio di autoveicoli, rispetto al periodo tra la realizzazione del mercato e l’attivazione dell’accesso regolamentato (2010-2013), risultano, nei limiti di cui sopra, meritevoli di positivo apprezzamento».

Palazzo Spada

Il risarcimento e la condanna

Pessime notizie per palazzo Spada: «Il Comune di Terni deve dunque essere condannato, per il prosieguo della concessione, al completo adempimento degli obblighi convenzionali di cui al punto III (tariffazione delle aree di sosta a raso presenti lungo corso del Popolo e via Bazzani); deve inoltre essere condannato al risarcimento dei danni occorsi alla ricorrente in dipendenza degli inadempimenti. Ai fini della determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, il Comune di Terni costituirà un’apposita commissione tecnica la quale valuterà, in contraddittorio con la società concessionaria, l’incidenza che le inadempienze; la commissione tecnica riferirà quindi gli esiti delle proprie valutazioni ai competenti organi dell’amministrazione comunale di Terni, la quale, ai sensi dell’art. 34, c. 4, cod. proc. amm., provvederà a formulare a Parcheggi Italia la propria proposta di risarcimento del danno». Tutto ciò entro il 31 dicembre 2022.

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