di S.F.
L’accertamento del diritto al pagamento di 9.263 euro a titolo di clausola penale per «il ritardato svolgimento dei lavori come prevista all’articolo 9 della convenzione per la cessione del diritto di superficie su area comunale per la realizzazione di posti auto», stipulata il 26 giugno 2000. Questo il motivo che ha portato il Comune di Terni a ricorrere nel 2024 al Tar contro la Banca Monte Paschi di Siena Spa: niente da fare per palazzo Spada, ricorso respinto. Si parla della nota vicenda Tacito Park.
Terni, Comune vs Monte dei Paschi di Siena al Tar: questione di posti auto e clausola penale
Il Comune si è mosso per avere il denaro da Monte dei Paschi di Siena leasing e Factoring Banca in quanta MpS aveva acquisito anni fa alcuni dei parcheggi dalla originaria costruttrice, ovvero la cooperativa Tacito Park. L’ingiunzione di pagamento risale infatti al 30 luglio 2010. Una situazione già passata sia al Tar Umbria che in Consiglio di Stato, con quest’ultimo che ha annullato nel pre Covid la citata ingiudizione.

Il ricorso del Comune è infondato: «Il riconoscimento della pretesa al pagamento – spiegano i magistrati amministrativi – della penale presuppone innanzitutto l’accertamento dell’inadempimento della ditta realizzatrice, ovvero che i lavori svolti dalla Tacito Park abbiano superato il termine fissato dalle parti, e che tale ritardo sia “non motivato. Il collegio ritiene che tali presupposti non siano configurabili nel caso in esame». Con ricostruzione dei fatti dal 2000 al 2004. «La pretesa comunale di mantenere fermo il termine finale dei lavori per il 20 febbraio 2003 – e di far decorrere da tale data la penale per il ritardo – si scontra con l’ulteriore previsione di cui all’articolo 9 della convenzione, secondo cui decorsi 90 giorni di ritardo nella fine lavori, il Comune avrebbe potuto avvalersi della clausola risolutiva espressa, in verità mai attivata». Non solo.
«Tale condotta, così come la sospensione del termine per il pagamento della penale di cui al 30 marzo 2004, la nota del 29 giugno 2006 in cui il responsabile del procedimento affermava la regolarità dei lavori collaudati e l’assenza di contenzioso con la ditta costruttrice, e, comunque, il ritardo con cui, solo nel 2010, veniva infine adottata l’ingiunzione fiscale, dimostrano una certa ‘incertezza’ dello stesso Comune di Terni circa la possibilità di avvalersi della penale». Respinto. Firmano il presidente Pierfrancesco Ungari e l’estensore Elena Daniele. A difendere MpS ci ha pensato l’avvocato Massimo Luconi.






