di S.F.
Tre anni fa il deposito del ricorso, ora la sentenza di merito. Il Tar ha pubblicato il dispositivo riguardante il ricorso della Ternana contro la Regione nel 2022 e nei confronti della Casa di cura Liotti Spa: respinto il tentativo rossoverde per annullare la delibera della giunta Tesei del 24 giugno 2022 sulla definizione dei requisiti essenziali per l’accreditamento istituzionale in sanità. Focus sulla proroga della validità degli accreditamenti già concessi entro e non oltre il 30 giugno 2024. Società condannata al pagamento delle spese processuali per 3.000 euro complessivi.
LA SENTENZA INTEGRALE PUBBLICATA IL 30 APRILE (.PDF)

Tutto ruota intorno al progetto stadio-clinica e nel giugno 2022 la Ternana si era attivata per contestate le previsioni della delibera regionale nella parte in cui dispone la proroga, fino al termine massimo del 30 giugno 2024, della validità degli accreditamenti già concessi in favore delle strutture sanitarie private: «Recherebbe una drastica riduzione dei requisiti necessari per ottenere l’accreditamento presso il servizio sanitario regionale», la motivazione della società. «Verrebbe pregiudicata la possibilità per Ternana, a seguito della realizzazione della struttura sanitaria in progetto, di poter concorrere per il medesimo risultato, tenuto conto dell’esistenza di un tetto massimo di 3,7 posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Ssr».
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E la Regione? Ha evidenziato «che la ricorrente è una società calcistica e non è proprietaria di alcuna struttura sanitaria, atteso che la clinica in progetto non è stata realizzata, né autorizzata; l’autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria e l’autorizzazione all’esercizio dell’attività costituiscono condizioni necessarie per accedere all’accreditamento; l’atto impugnato avrebbe natura programmatoria e generale, e sarebbe, come tale, privo di effetti lesivi diretti nella sfera giuridica della ricorrente». Si arriva al dunque.
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Il ricorso è inammissibile per le eccezioni di difetto di legittimazione e interesse sollevato dalle resistenti. «Il percorso per addivenire alla realizzazione di prestazioni remunerate a carico del servizio sanitario nazionale si articola in quattro fasi, ciascuna costituente il presupposto necessario per accedere alla successiva, e precisamente: autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio, accreditamento istituzionale e stipulazione di accordi contrattuali», ricordano i magistrati amministrativi. E quindi c’è il presupposto che la «struttura sia già stata realizzata. Nel caso oggetto della presente controversia, la ricorrente non era in possesso al tempo della presentazione del ricorso, né lo è attualmente, dell’autorizzazione alla realizzazione della casa di cura in progetto, la quale, quindi, non è stata costruita, né tanto meno autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria».
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In definitiva «l’inesistenza della struttura sanitaria e la mancanza anche dell’autorizzazione stessa a realizzarla portano a ritenere che la ricorrente non sia titolare di un interesse qualificato e differenziato all’impugnazione della deliberazione della giunta regionale contestata in questa sede. Non induce a diverse conclusioni la tesi, esposta nel ricorso, secondo la quale la Regione, non esprimendosi nell’ambito della conferenza di servizi convocata dal Comune in relazione al progetto preliminare, avrebbe reso il proprio assenso alla realizzazione di una struttura destinata a operare parzialmente a carico del Servizio sanitario regionale». C’è altro per il Tar.
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Al 2022 la Ternana «aveva unicamente presentato il progetto definitivo per la realizzazione di una casa di cura, non aveva un interesse concreto e attuale a contestare il ritenuto alleggerimento dei requisiti per l’accreditamento». Fine della storia, il ricorso è inammissibile con firma del presidente Pierfrancesco Ungari e dell’estensore Floriana Venera Di Mauro. Gli avvocati coinvolti sono Francesco Emilio Standoli, Antonio De Angelis (Ternana), Anna Rita Gobbo (Regione) ed Enrico Menichetti (Casa di cura Liotti). Vedremo se si andrà al Consiglio di Stato. Nel contempo l’iter è proseguito e, come noto, la società di via della Bardesca ha consegnato la documentazione aggiornata al Comune. A breve è attesa la missiva del Rup, il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini.
Nella tarda serata di giovedì è la stessa società a chiarire un paio di questioni: «La Ternana Calcio, preso atto della sentenza Tar Umbria – la nota ufficiale – in merito al ricorso presentato nel 2022 e relativo alla delibera di giunta regionale 631 del 24 giugno 2022 con la quale sono stati definiti i requisiti essenziali per l’accreditamento istituzionale in sanità, evidenzia che la decisione non ha inciso e non inciderà in alcun modo sull’iter per la realizzazione del nuovo stadio, che proseguirà secondo i termini e le modalità previste. Pertanto si comunica che non si procederà al ricorso al Consiglio di Stato».