Dissesto Terni, Osl e compensi: liquidazione da oltre 200 mila euro. Rendiconto più vicino

Chiusa la partita sui compensi dopo i due precedenti acconti. Si va verso lo step conclusivo della procedura

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di S.F.

Due acconti pari al 50% del minimo garantito erano già stati liquidati nel maggio 2019 e nell’agosto 2021, ora si chiude il cerchio. E ci si avvicina al rendiconto finale di gestione del dissesto: l’Osl del Comune di Terni ha deliberato la liquidazione del saldo in merito al compenso spettante alla presidente Giulia Collosi e ai membri Eleonora Albano e Massimiliano Bardani. Un atto, Irap compresa, che vale poco più di 202 mila euro.

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La liquidazione

Il passaggio: 306 mila euro a carico della liquidazione

Il compenso, come noto, lo stabilisce lo specifico decreto interministeriale: il massimo garantito per gli enti con residenti da 100 mila a 249.999 è di 80.822 euro per i componenti e 121.234 per il presidente. Negli anni scorsi ci sono stati due acconti, ora c’è la liquidazione di tutto il resto: la cifra in questo caso è di 80.822 per la Collosi e 53.881 per Albano e Bardani. A queste somme si aggiungono 16 mila euro di Irap. In tutto vengono posti a carico della liquidazione 306.924 euro.

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L’organo straordinario di liquidazione del Comune di Terni

L’input per gli uffici

Bene, che succede quindi? L’Osl dà mandato «agli uffici comunali di procedere al pagamento del compenso alla dottoressa Giulia Collosi e alla dottoressa Eleonora Albano, effettuando le ritenute fiscali di legge, e di procedere per il dottor Massimiliano Bardani al versamento del compenso lordo, e al lordo degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, al fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 3402/02)». Stesso discorso per l’Irap. Infine c’è l’input agli uffici di «compensare i pagamenti così effettuati con le entrate di competenza del dissesto già incassate dall’ente e non ancora riversate a questo Osl». In premessa viene ricordato un passaggio fondamentale: il dover provvedere, una volta conclusi i pagamenti, all’approvazione del rendiconto.

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La normativa

Su questo fronte sono i commi 11 e 11bis dell’articolo 256 del Tuel a spiegare cosa accade: «Entro il termine di sessanta giorni dall’ultimazione delle operazioni di pagamento, l’Organo straordinario della liquidazione è tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all’organo regionale di controllo ed all’organo di revisione contabile dell’ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l’effettiva liquidazione. L’organo straordinario di liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato. Nell’ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell’organismo di liquidazione, il Ministero dell’interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all’ente delle somme eventualmente residue». Se ne parlerà a stretto giro.

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