Ternana, la ‘resistenza’ di Gallo: il traguardo

Il 14 febbraio 2019 il suo arrivo: è il primo tecnico dai tempi di Tesser a ‘sopravvivere’ per un anno sulla panchina Fere. Ripescaggi, Consiglio di Stato chiude pratica

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Un anno da allenatore di una squadra di calcio. All’apparenza può sembrare un traguardo normale o quantomeno non troppo complicato da raggiungere nella gran parte dei casi. Per la Ternana di recente non è stato così e basta vedere i – non – risultati ottenuti per comprendere il motivo: nel giorno di San Valentino Fabio Gallo è il primo nell’ultimo quinquennio a centrare l’obiettivo. Con una qualificazione in finale di coppa Italia in mano.

14 FEBBRAIO 2019, FABIO GALLO TORNA ALLA TERNANA DA TECNICO

Bandecchi con i tifosi

Mirino bianconero

Il trainer di Bollate lo può festeggiare – nella settimana più turbolenta da quando è rientrato a Terni nella nuova veste, punzecchiato in forma continua da Stefano Bandecchi – con il sorriso grazie alla qualificazione in finale di coppa Italia: dovesse andare tutto liscio nel doppio confronto con la Juventus Under 23, diventerebbe il primo tecnico nella storia rossoverde a conquistare il trofeo nazionale (negli anni ’30 fu vinta una coppa dell’Italia centrale, poi stop). Discreta soddisfazione. Certo, la vistosa frenata – anche a livello di gioco oltre che di risultati – in campionato dopo il boom in avvio 2020 non consente troppo relax, specie con l’imprenditore livornese pronto a mordere via social.

TERNANA-JUVENTUS UNDER 23 FINALE DI COPPA ITALIA

Fabio Gallo

Il più ‘resistente’

L’ultimo che era riuscito a ‘sopravvivere’ per un anno sulla panchina Ternana era stato Attilio Tesser. Poi montagna russa: Domenico Toscano (6 partite), Stefano Avincola (1), Roberto Breda (37), Christian Panucci (1), Benito Carbone (22), Carmine Gautieri (7), Fabio Liverani (13), Sandro Pochesci (24), Ferruccio Mariani (3), Luigi De Canio (38) e Alessandro Calori (6). Nessuno di loro è arrivato a dodici mesi di fila. Lo fa Gallo, annunciato ufficialmente il 14 febbraio del 2019: per lui 46 match ufficiali da tecnico Fere con 21 vittorie, 16 pareggi e 9 sconfitte. I più importanti devono ancora arrivare: la speranza serie B tramite i playoff e la coppa Italia da vincere passano dai prossimi tre mesi. Nel contempo sono state ridotte le squalifiche di Torromino e Chiapparo in seguito all’istanza rossoverde: una giornata ciascuno e non più due.

IL CALENDARIO DI PLAYOFF E PLAYOUT: FERE IN CAMPO DAL 10 MAGGIO IN CASO DI 3° POSTO

Roberto Fabbricini il 9 novembre 2019 a Terni

Caos ripescaggi, Consiglio di Stato chiude la partita

Chi non si ricorda della bagarre ripescaggi dell’estate 2018 e dei vari ricorsi tra giustizia federale Figc e amministrativa? Indimenticabile per tutti. Venerdì mattina si è registrata l’ultima e definitiva puntata, con la Ternana coinvolta seppur non costituita in giudizio: la V° sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato ha respinto l’appello della Pro Vercelli per la riforma della sentenza 5697 del Tar Lazio (2019). A giudicare il collegio formato da Giuseppe Severini, Raffaele Prosperi, Valerio Perotti, Angelo Rotondano e Giovanni Grasso. Di seguito l’intero documento.

 

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5233 del 2019, proposto da
F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari e Flavia Tortorella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesca Aliberti in Roma, via Taranto, 95;

contro

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, Robur Siena s.p.a., Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro, Ternana Calcio s.p.a., Novara Calcio s.p.a., Virtus Entella s.r.l. e Calcio Catania s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli, 2;
Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Valori, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 106;

nei confronti

 

A.S. Cittadella s.r.l., A.C. Perugia Calcio s.r.l., Delfino Pescara 1936 s.p.a., Calcio Padova s.p.a., F.C. Crotone s.r.l., Spezia Calcio s.r.l., Venezia F.C. s.r.l., U.S. Lecce s.p.a., U.S. Cremonese s.p.a., U.S. Città di Palermo s.p.a., U.S. Salernitana 1919 s.r.l., Benevento Calcio s.r.l., Cosenza Calcio s.r.l., Hellas Verona Football Club s.p.a., Brescia Calcio s.p.a., Ascoli Calcio 1898 F.C. s.p.a., A.S. Livorno Calcio s.r.l., Carpi F.C. 1909 s.r.l. e Foggia Calcio s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

per la riforma

 

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05697/2019, resa tra le parti.

 

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Professionisti Serie B, della FIGC e del CONI;

Visti gli appelli incidentali proposti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B e dalla FIGC;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Di Cintio, Valori, Angeletti, Mazzarelli, Medugno e Viglione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, la F.C. Pro Vercelli s.r.l. impugnava la decisione del Tribunale Federale Nazionale della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-Sezione Disciplinare del 1 ottobre 2018, che dichiarava inammissibile il ricorso avverso le delibere del Commissario Straordinario della FIGC pubblicate con i comunicati ufficiali nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018, che modificavano l’organico del Campionato di Serie B, portandolo da 22 a 19 squadre e conseguentemente disponevano di non procedere all’integrazione dell’organico di tale campionato, revocando il precedente C.U. n. 54 del 30 maggio 2018.

Nella specie, la ricorrente era stata retrocessa, al termine del campionato di Serie B 2017/2018, nel Campionato di Serie C.

Con il C.U. n. 54 del 30 maggio 2018, la FIGC aveva stabilito i criteri per l’integrazione degli organici dei campionati di Serie A e Serie B nella stagione sportiva 2018/2019, per l’eventualità di una vacanza di organico. Pertanto, poiché tre squadre all’esito delle varie fasi previste dal Sistema Licenze Nazionali non erano state ammesse al Campionato di Serie B 2018/2019, con C.U. n. 18 del 18 luglio 2018 la medesima Federazione aveva stabilito il termine perentorio del 27 luglio 2018 per la presentazione delle domande da parte delle società che avessero interesse a candidarsi per l’integrazione dell’organico.

La FC Pro Vercelli aveva quindi presentato la domanda di ripescaggio.

Nelle more il citato C.U. n. 54 del 2018, recante i criteri per l’integrazione degli organici dei campionati di Serie A e B, era stato però impugnato dal Novara Calcio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale. Questo, con decisione del 17 luglio 2018 (C.U. n. 7/TFN), poi confermata con decisione della Corte Federale d’Appello del 6 agosto 2018 (C.U. n. 008/CFA), accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima la delibera impugnata nella parte in cui aveva disposto che andassero escluse dalle procedure di ripescaggio le società sanzionate in via disciplinare per mancato pagamento di emolumenti, ritenute IRPEF, contributi INPS e Fondo fine carriera nei confronti dei propri tesserati, dipendenti e collaboratori, in riferimento alle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

Le società Ternana, Pro Vercelli e Siena avevano impugnato tale decisione al Collegio di Garanzia del CONI domandandone l’annullamento e, di conseguenza, la conferma della delibera del Commissario Straordinario sui criteri di ripescaggio e integrazione dell’organico del Campionato.

Il Presidente del Collegio di Garanzia, con decreto prot. n. 544 del 10 agosto 2018, aveva sospeso cautelarmente gli effetti della decisione impugnata, fissando per la trattazione del merito della questione l’udienza pubblica del 7 settembre 2018.

In data 13 agosto 2018 il Commissario Straordinario della FIGC, tenuto conto dei ricorsi pendenti sui criteri di ripescaggio ed a fronte dell’intendimento espresso dall’Assemblea della Lega B, che non aveva esaminato i titoli delle società richiedenti il ripescaggio, optando invece per la riduzione a 19 squadre dell’organico del Campionato di Serie B, pubblicava con i C.U. nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018 le tre delibere impugnate, che modificavano l’ordinamento del Campionato di Serie B, portandolo a 19 squadre, con conseguente annullamento del C.U. n. 54 del 30 maggio 2018 e della procedura di integrazione del relativo organico.

Avverso tali delibere commissariali ed il connesso calendario di Serie B (pubblicato il 14 agosto 2018), l’odierna appellante proponeva ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Questo, in data 11 settembre 2018, lo dichiarava inammissibile, in quanto i provvedimenti gravati avrebbero dovuto essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia della FIGC.

In conseguenza di ciò, la FC Pro Vercelli proponeva ricorso al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare. Questo dichiarava inammissibile il gravame, ritenendo che non sussistesse un diritto al ripescaggio – non essendo tale procedura normata dalla disciplina federale – conseguentemente ravvisando in capo alle squadre che avevano presentato la relativa domanda “un interesse semplice (cd. interesse amministrativamente protetto) alla conclusione della procedura”, come tale non tutelabile.

Nelle more, con d.-l. 5 ottobre 2018, n. 115, entrato in vigore il 7 ottobre 2018, venivano emanate “Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive”, riservando tra l’altro alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo del Lazio, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

L’art. 1, comma 4, prevedeva inoltre che le disposizioni dello stesso d.-l. n. 115 del 2018 trovassero applicazione «anche ai processi ed alle controversie in corso», espressamente prevedendo la diretta impugnabilità in sede giurisdizionale delle decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all’entrata in vigore del medesimo decreto-legge, per le quali fossero ancora pendenti i termini di impugnazione.

Sulla base di tali disposizioni la ricorrente proponeva il gravame avverso la decisione del TFN-Sezione Disciplinare, pubblicata sul C.U. N. 22/TFN Sez. Disc. del 1 ottobre 2018.

A sostegno delle proprie ragioni essa deduceva le seguenti censure:

1) Erronea e/o falsa applicazione delle norme sull’interesse ad agire – esistenza di un interesse qualificato e tutelato in capo alla FC Pro Vercelli, avendo la decisione impugnata ritenuto insussistente, nell’ordinamento federale, un diritto al ripescaggio e, conseguentemente, ravvisato in capo alle ricorrenti un mero interesse semplice alla conclusione della procedura, non tutelabile.

2. Nullità delle delibere emanate dal Commissario straordinario della FIGC per violazione dell’articolo 13 N.o.i.f. e violazione dell’art. 21-septies l. 241/90, mancata sottoscrizione, in quanto le delibere impugnate non risultavano sottoscritte dal Segretario della FIGC come previsto dalla normativa federale.

3) Eccesso di potere; sviamento di potere; abuso d’ufficio; violazione e/o falsa applicazione della delibera della giunta del CONI n. 52 del 1.2.2018; illegittimità e nullità delle delibere emesse con

C.U. 47 – 48 – 49 del 13 agosto 2018.

La ricorrente deduceva, in particolare, che il Commissario straordinario era stato sì nominato per porre in essere tutti gli atti necessari per il funzionamento della Federazione, “ivi inclusa l’eventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari, al fine di consentire la corretta ricostituzione degli Organi Federali – in tutte le sue componenti – e la celebrazione dell’Assemblea straordinaria elettiva”, ma da tale contesto esultava la possibilità di adottare modificazioni dell’ordinamento vigente (disciplinato dalle NOIF) con riguardo alle modalità di effettuazione dei Campionati ed al numero di squadre previste in seno agli stessi.

4) Illegittimità del Comunicato ufficiale n. 47 del 13 agosto 2018 per eccesso di potere e violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 50 comma 2 N.o.i.f., del principio di retroattività e del principi di democrazia.

La ricorrente evidenziava come la nuova formulazione dell’art. 50 NOIF attribuisse al Consiglio Federale il potere di modificare discrezionalmente il format dei Campionati al ricorrere di concreti rischi in ordine al regolare e/o tempestivo avvio degli stessi, senza però specificare in alcun modo quali fossero i rischi da evitare e, comunque, senza acquisire il parere delle Leghe sportive interessate, né prevedendo una graduale introduzione delle modifiche.

7) Illegittimità del comunicato ufficiale n. 48 del 13 agosto 2018 per eccesso di potere, violazione e/o falsa applicazione del principio di ragionevolezza, illogicità e/o contraddittorietà dei provvedimenti.

Il comunicato citato aveva abrogato le disposizioni contenute nel C.U. n. 54 del 30 maggio 2018, contenente i criteri riguardanti i ripescaggi per Serie A e Serie B, nonostante fossero ancora pendenti dei giudizi innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI e le società avessero già presentato le domande di ripescaggio.

8) Illegittimità del comunicato ufficiale n. 49 del 13 agosto 2018 per eccesso di potere e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 50 NOIF.

Si costituivano la FIGC e la Lega Nazionale Professionisti Serie B, resistendo al ricorso; anche Robur Siena s.p.a. si costituiva, chiedendone invece l’accoglimento.

Con autonomo ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, iscritto al rgn. 1387 del 2019 ed affidato alle medesime censure, la ricorrente impugnava inoltre la decisione della Corte Federale di Appello che aveva dichiarato inammissibile, stante la vigenza del sopravvenuto d.-l. n. 115 del 2018, il gravame cautelativamente proposto dalla società avverso la pronuncia del Tribunale Federale già impugnata innanzi al medesimo giudice amministrativo, chiedendo altresì la condanna della FIGC e della Lega Nazionale Professionisti Serie B al risarcimento dei danni subiti per effetto dei provvedimenti impugnati.

Con sentenza 7 maggio 2019, n. 5697, il giudice adito dichiarava improcedibili i ricorsi n.r.g. 11425 del 2018 e 1387 del 2019 con riferimento alla domanda di annullamento degli atti impugnati e respingeva la domanda di risarcimento del danno, ritenendo in primo luogo che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare – al fine di comprovare la sussistenza di una chance risarcibile – che, qualora fosse stata espletata la procedura di ripescaggio, avrebbe avuto i necessari requisiti ed una elevata probabilità di rientrare tra le squadre ammesse al campionato superiore, secondo i criteri stabiliti per la formazione della graduatoria e tenuto conto delle condizioni delle altre concorrenti, circostanza però in alcun modo dedotta né provata.

Sotto altro profilo, inoltre, il giudice rilevava come l’interessata, dopo aver ottenuto l’accoglimento dell’istanza cautelare in primo grado, in sede di appello al Consiglio di Stato aveva dichiarato di non avere più interesse alla domanda cautelare, così tenendo una condotta processuale rilevante sotto il profilo eziologico, “costituendo fattore idoneo a precludere la risarcibilità dei lamentati danni, che avrebbero potuto essere evitati, in quanto la scelta di non coltivare l’istanza cautelare e l’espressa rinuncia ad avvalersi degli effetti della pronuncia favorevole di primo grado”.

Avverso tale decisione la F.C. Pro Vercelli 1893 s.r.l. interponeva appello, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

1) Erroneità della sentenza in punto di giurisdizione – mancata sanatoria. Violazione e falsa applicazione delle norme sulla successione delle leggi nel tempo.

2) Erroneità della sentenza – erronea applicazione del principio probabilistico – il comportamento colposo della Lega Serie B.

3) Erroneità della sentenza – violazione di legge per errata applicazione dell’art. 30 c.p.a. – sussistenza dell’opzione discrezionale ragionevole – sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 3/2011.

4) Erroneità della sentenza – difetto di motivazione – omessa pronuncia – graduazione del danno.

5) Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia – l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

6) Richiesta risarcimento danni – omessa pronuncia.

Si costituivano in giudizio sia la Lega Nazionale Professionisti Serie B che la FIGC, chiedendo la reiezione del gravame poiché infondato, Questi proponevano altresì appello incidentale con cui deducevano la violazione dell’art. 1, commi 647, 648, 649 e 650, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in relazione agli artt. 2, 18, 24, 100, 102, 103 e 125 Cost., oltre al difetto di legittimazione a ricorrere ed alla piena legittimità della revoca della procedura di ripescaggio.

Anche il CONI si costituiva, chiedendo la reiezione del gravame poiché infondato.

Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le proprie tesi difensive ed all’udienza del 12 dicembre 2019, dopo la rituale discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ad un complessivo esame delle risultanze di causa, ritiene il Collegio di poter soprassedere dalle istanze preliminari dedotte dalle appellanti incidentali in ordine all’asserito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul sindacato diretto sulle scelte organizzative federali in tema di campionati, in considerazione del fatto che, a seguito della rinuncia alla domanda impugnatoria (come dichiarato dalla parte già nel corso del precedente grado di giudizio, all’udienza pubblica del 26 marzo 2019), viene avanzata solo una domanda risarcitoria, pacificamente devoluta alla cognizione del giudice amministrativo (v. in particolare, Corte Cost., 25 giugno 2019, n. 160; Id., 11 febbraio 2011, n. 49).

In tale contesto, del resto, l’eventuale cognizione del giudice amministrativo sulla validità ed efficacia dei provvedimenti assunti dagli organi sportivi federali ha valenza solamente incidentale.

Venendo quindi al merito del gravame, per ragioni di pregiudizialità logica è opportuno – in considerazione dell’oggetto delle censure complessivamente dedotte – esaminare per primo il quinto motivo di appello.

Con quel motivo viene contestata la decisione del primo giudice di negare il risarcimento danni richiesto sul presupposto della mancata prova, in termini probabilistici, del risultato sperato, ossia del ripescaggio in Serie B.

Così motivando, però, il primo giudice parrebbe aver dato per scontato che i provvedimenti impugnati fossero illegittimi in quanto, “diversamente, l’infondatezza di tale presupposto avrebbe assorbito ogni ulteriore profilo”; peraltro, avendo la sentenza omesso di prendere espressa posizione sul tale decisiva questione – se cioè la lamentata illegittimità dei provvedimenti impugnati potesse dirsi fondata – l’appellante ripropone le difese già dedotte nel precedente grado di giudizio in ordine ai motivi di censura della decisione del TFN (n. 22/TFN), della Corte federale d’appello CU n. 40/CFA e, soprattutto, delle delibere federali e di Lega.

Con riguardo a queste ultime, in particolare, l’appellante deduce la nullità – ex art. 21-septies l. n. 241 del 1990 – di tutte le delibere del Commissario straordinario per violazione dell’art. 13 NOIF, in virtù della mancata sottoscrizione del Segretario, nonché il vizio di eccesso di delega, per non essergli mai stato conferito il potere di “rivoluzionare l’organizzazione dei campionati introducendo nuove disposizioni e abrogando quelle in corso di validità”.

Ancora, la delibera C.U. n. 47 avrebbe consentito al Consiglio federale il potere di modificare discrezionalmente il format dei Campionati, al ricorrere di “concreti rischi”, espressione quest’ultima di carattere così generico da consentire potenziali abusi.

Il provvedimento di riduzione a 19 delle Squadre del Campionato di Serie B adottato dal Commissario straordinario, inoltre, aveva efficacia immediata, laddove ai sensi dell’art. 50, secondo comma, NOIF il nuovo regime avrebbe dovuto entrare in vigore solamente due stagioni dopo.

Infine, con la delibera di cui al C.U. n. 48 il Commissario straordinario avrebbe inciso su due differenti disposizioni sino ad allora vigenti, abrogando in primo luogo le disposizioni contenute nel Comunicato ufficiale n. 54 del 30 maggio 2018, annullando retroattivamente i criteri riguardanti i ripescaggi per Serie A e Serie B, nonostante sulla questione fosse pendente un giudizio innanzi al Collegio di garanzia dello sport del CONI (con udienza fissata al 7 settembre 2018).

Quindi, il detto Commissario avrebbe previsto di “modificare con effetto immediato, d’intesa con la Lega Nazionale Professionisti Serie B e sentite le componenti tecniche, l’art. 49 delle N.O.I.F. prevedendo per il Campionato di Serie B 2018/2019 un numero di 19 squadre anziché 22, mantenendo inalterato il numero delle promozioni (3 squadre) e delle retrocessioni (4 squadre)”.

Pur giustificando le proprie scelte con la necessità di porre rimedio ad una situazione eccezionale, il Commissario avrebbe di fatto modificato il format del Campionato non solo per la stagione allora in corso (2018/2019), ma per tutte.

Il motivo, nelle sue diverse articolazioni, non è fondato.

Con deliberazione n. 52 del 1° febbraio 2018, la Giunta nazionale del CONI, rilevata “una constatata impossibilità di funzionamento degli organi direttivi della FIGC che si va ad aggiungere alle già denunciate criticità che concretizzano gravi irregolarità di gestione e violazioni dell’ordinamento sportivo” e considerato “che il nominando Commissario dovrà anche valutare la possibilità di predisporre eventuali nuove norme statutarie e regolamentari da sottoporre – ove previsto – ad apposita assemblea federale per la relativa approvazione”, nominava un Commissario straordinario alla FIGC, “affinché, con i poteri del Presidente, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Federale, ponga in essere tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento della Federazione, anche in relazione alle funzioni di controllo e vigilanza sulle strutture federali, ivi inclusa l’eventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari, al fine di consentire la corretta ricostituzione degli Organi Federali – in tutte le sue componenti – e la celebrazione dell’Assemblea Straordinaria Elettiva”.

Ritiene il Collegio che l’ampiezza dei poteri conferiti al Commissario straordinario della FIGC consentisse allo stesso di adottare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, non potendosi condividere la tesi per cui questi avrebbe esorbitato dai poteri conferitigli con la delibera CONI n. 52 del 2018, sul presupposto che quest’ultima attribuisse sì un potere di modificare anche lo Statuto ed i regolamenti FIGC, ma al solo fine di “consentire la corretta ricostituzione degli organi federali”. Nel caso di specie, per contro, tale facoltà sarebbe stata utilizzata al diverso fine di modificare l’organizzazione dei campionati, introducendo nuove disposizioni ed abrogando quelle in corso di validità.

In realtà, come sopra riportato, lo specifico obiettivo indicato dall’appellante non era l’unico posto a fondamento della delega di poteri e funzioni attribuita al Commissario, dovendo questi assicurare innanzitutto “la riconduzione della Federazione nell’alveo della legalità oltre che per garantire gli importanti impegni cui è chiamata”, e ciò proprio “al fine di consentire la corretta ricostituzione degli organi federali”, sia “il regolare funzionamento della Federazione stessa”.

A tal fine, come già si è detto, al Commissario straordinario era stato attribuito il potere di porre “in essere tutti gli atti necessari”, senza espressamente prevedere limitazione alcuna (a conferma dell’estrema ampiezza delle sue attribuzioni, del resto, allo stesso erano stati congiuntamente attribuiti i poteri del Presidente, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Federale): per l’effetto, dal momento che ai sensi dell’art. 13 del proprio Statuto, la FIGC “definisce, d’intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l’ordinamento dei campionati”, deve concludersi che tra i poteri del Commissario vi fosse anche quello di intervenire sul format del Campionato di Serie B allora prossimo all’inizio.

Nel caso di specie, del resto, la decisione del Commissario straordinario di definire una volta per tutte la composizione del Campionato 2018/2019 nell’imminenza del suo inizio non appariva – anche in ragione di un’immanente ragione di effettività e tempestività delle manifestazioni sportive organizzate in campionati – illogica né abnorme, ma coerente con l’obiettivo di razionalmente assicurare la buona amministrazione dell’attività federale, nelle more della ricostituzione degli organi interni della FIGC: per effetto di una serie di ricorsi promossi da alcune società calcistiche nei confronti – da un lato – di provvedimenti di esclusione e – dall’altro – dei criteri con cui procedere ad eventuali integrazioni di organico, si era infatti venuta a creare una grave situazione di stallo potenzialmente idonea a compromettere il regolare ed ordinato avvio (e di riflesso il successivo svolgimento) della stagione calcistica.

Sotto il profilo procedurale, infine, la modifica del format del Campionato 2018/2019 risulta essere stata posta in essere nel rispetto di quanto previsto dall’art. 27, comma 3, lett. d) dello Statuto della FIGC, avendo in particolare il Commissario esercitato i poteri del Consiglio federale, d’intesa con la sola Lega interessata (la Lega Nazionale Professionisti di Serie B), incidendo l’azione intrapresa solamente sul relativo Campionato, sentite le componenti tecniche – AIC ed AIAC – che dovevano essere consultate (peraltro senza aver titolo a manifestare un formale assenso vincolante alla modifica).

La scelta del Commissario, va poi detto, risulta essere stata condivisa dalla Lega interlocutrice.

Neppure si può parlare, sotto diverso ma concorrente profilo, di lesione di un legittimo affidamento in capo alle squadre di calcio che prima dell’intervento del Commissario confidavano in un ripescaggio.

Va in primo luogo chiarito, in termini di principio, che non risulta configurabile un diritto, tutelabile in giustizia, al “ripescaggio” da parte delle società sportive non facenti parte dell’organico di Campionato per risultati acquisiti sul campo. L’ipotesi, in effetti, non è prevista da alcuna: disposizione delle NOIF e la possibilità che la FIGC disponga – nell’eventualità di una sopravvenuta riduzione del numero delle squadre partecipanti di diritto – l’integrazione dell’organico con società precedentemente escluse resta del tutto eventuale e comunque incoercibile, in quanto rimessa alla discrezionalità degli organi federali.

Le società interessate hanno pertanto una mera aspettativa di fatto a che si proceda in tal senso, fermo restando che ogni decisione assunta dalla Federazione non può prescindere dall’obiettivo prioritario di assicurare il regolare, ordinato e tempestivo svolgimento delle competizioni sportive.

Del resto, per rimanere al caso di specie, la stessa delibera del Commissario straordinario pubblicata con il comunicato ufficiale FIGC n. 18 del 18 luglio 2018, contenente indicazioni sul contenuto delle domande da presentare per l’ipotesi di futuri “ripescaggi”, precisava che l’integrazione del Campionato di Serie B 2018/2019 era solamente “eventuale” e non scontata.

Dunque, a fronte di una data di inizio Campionato già fissata per il 24 agosto 2018, non era irragionevole né imprevedibile che la FIGC (per il tramite del suo Commissario straordinario), una volta preso atto della sopravvenuta situazione di incertezza e stallo dovuta alla concomitante pendenza di contrapposti ricorsi innanzi agli organi della giustizia sportiva (contro l’esclusione dal Campionato, da una parte, nonché contro le regole che avrebbero dovuto governare le procedure di integrazione dell’organico, dall’altra), si fosse determinata per risolvere in modo strutturale l’impasse. Ciò faceva non dando seguito alle procedure di integrazione dell’organico, una volta constatato che parte delle stesse regole che a tal fine avrebbero dovuto essere applicate era stata dichiarata illegittima dagli organi della giustizia sportiva.

Neppure è fondato il profilo di censura relativo alla mancata sottoscrizione dei provvedimenti impugnati da parte del Segretario federale della FIGC: l’art. 13, comma primo NOIF, nel prevedere che “Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell’ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi”, fornisce alcune prescrizioni di carattere formale relativamente alla fase – successiva all’adozione dell’atto – della sua pubblicazione mediante “comunicato ufficiale”, ma nulla dice circa gli elementi essenziali della (presupposta) decisione oggetto di pubblicazione.

Nel caso di specie, i comunicati impugnati presupponevano altrettante deliberazioni del Commissario straordinario, tutte peraltro regolarmente sottoscritte dal medesimo, sì che la mancata firma del Segretario, concernendo solo la successiva fase di pubblicazione dei provvedimenti adottati, non incideva sulla esistenza e la validità degli stessi.

Neppure è fondato l’ulteriore profilo di censura, secondo cui il Commissario straordinario avrebbe violato il divieto di modifica retroattiva delle norme in materia di organizzazione dei Campionati.

In effetti, lungi dall’incidere su un Campionato già in corso, sia la modifica delle NOIF, sia la decisione di non più ammettere i ripescaggi erano stati deliberati prima del perfezionamento delle procedure di integrazione dell’organico e, comunque, prima dell’avvio dell’ormai imminente stagione calcistica (nonché della pubblicazione del calendario da parte della Lega Professionisti di Serie B). Né, d’atra parte, era mai stata formata una graduatoria delle società che avevano proposto domanda di ripescaggio, così come nessun conseguente provvedimento era stato adottato.

La reiezione del quinto motivo di appello, avente ad oggetto il presupposto fondante l’azione risarcitoria dell’appellante, è assorbente di ogni altra censura da questa dedotta.

Ne consegue pertanto la reiezione del gravame nel suo complesso.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore della FIGC e della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna di esse, oltre Iva e Cpa se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa

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