Terni, appalti Asm: Tar ‘boccia’ Sole. Nessun conflitto di interessi

Il Tribunale amministrativo regionale respinge i due ricorsi della società triestina per l’esclusione dalle procedure di gara su raccolta differenziata e spazzamento stradale

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di S.F.

L’esclusione dalle procedure aperte – tramite accordo quadro – per le attività di supporto al servizio di raccolta differenziata ‘porta a porta ’ per i Comuni di Terni e Narni e lo spazzamento stradale dei due territori dopo la rivalutazione della congruità delle offerte per le gare del 2017. Questo il tema di scontro tra la società cooperativa Sole e Asm Terni che ha portato agli ennesimi ricorsi al Tar Umbria da parte dei friulani: dopo il ‘no’ per l’istanza cautelare, venerdì mattina è arrivata la doppia sentenza di respingimento  per riaprire la partita. Ora resta il Consiglio di Stato come ultima opzione.

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I motivi del ricorso

La cooperativa Sole aveva depositato i ricorsi lo scorso 1° febbraio con le medesime motivazioni per entrambe le procedure. Si parte dall’utilizzo illegittimo – come parametro di giudizio sulla congruità dell’offerta – delle tabelle del costo della manodopera approvate nell’agosto 2017 dal dg del ministero del Lavoro con conclusioni erronee, la scelta di Asm di avvalersi di una consulenza esterna deducendo che «l’amministrazione avrebbe così operato una sorta di esternalizzazione dell’esercizio delle funzioni di valutazione tecnico-discrezionale riservate per legge al Rup» e, infine, gli atti viziati dalla mancata astensione del Rup «nonostante il suo conflitto di interessi». La nuova iniziativa al Tar è scattata dopo che Asm ha escluso entrambe le concorrenti – l’altra è la Terni Servizi Tiesse S.r.l. – post rivalutazione, fatto che ha comportato la dichiarazione di gara deserta. 

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Le tabelle ministeriali

In merito al primo punto il Tribunale amministrativo regionale sottolinea che «alla luce della scansione temporale dei fatti appena indicati, appare difficilmente sostenibile, tenuto conto delle finalità proprie del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta, la tesi pur pregevolmente proposta dalla società ricorrente. Deve infatti tenersi presente che lo scopo del procedimento di valutazione dell’anomalia delle offerte è la verifica, da parte della stazione appaltante, della serietà e della sostenibilità complessiva dell’offerta dell’operatore economico onde scongiurare il rischio che il ribasso con la stessa proposto sia stato formulato soltanto al fine di ottenere l’aggiudicazione ma non consenta, nell’orizzonte temporale dell’esecuzione della commessa, la corretta esecuzione della stessa, non trovando le relative grandezze economiche corrispondenza nella realtà aziendale e di mercato. Si spiega così la regola giurisprudenziale che vuole che il riferimento alle tabelle ministeriali relative ai costi del lavoro, ove non sia in questione il rispetto dei minimi salariali stabiliti dalla contrattazione collettiva; non si vedono profili di macroscopica illogicità o irragionevolezza nella scelta della stazione appaltante di porre a base del giudizio di congruità le tabelle del costo della manodopera». Per quel che concerne il riscontro finale della verifica la «ricorrente ha svolto deduzioni del tutto generiche, non allegando alcuno specifico elemento dal quale possa desumersi la palese illogicità o irragionevolezza delle conclusioni cui è pervenuta Asm».

La consulenza esterna

Non accolto anche il secondo motivo di ricorso legato alla consulenza esterna: «Come ritenuto dalla giurisprudenza, anche alla luce delle linee guida Anac, ove il Rup, ai fini del giudizio di congruità dell’offerta, riconosca – si legge nella sentenza – i propri limiti su una questione prettamente tecnica dell’offerta e ritenga di non essere in grado di pervenire con certezza alla conclusione corretta e reputi dunque necessario chiedere l’ausilio di un tecnico esterno, ben può optare per tale soluzione in luogo della possibilità di avvalersi esclusivamente della commissione o comunque degli uffici interni della stazione appaltante, e ciò perché, diversamente opinando, si dovrebbe ammettere la possibilità che la stazione appaltante si limiti ad una accettazione pedissequa ed acritica dell’offerta di un concorrente, affidandosi alle giustificazioni rese dello stesso senza possibilità di verificarne l’effettiva attendibilità. Non può quindi sostenersi che il fatto che il Rup non abbia proceduto direttamente alla verifica di anomalia e che ne abbia delegato la verifica in relazione ad una voce costituisca ex se un vizio di legittimità della procedura. L’affidamento dell’incarico di verifica dell’anomalia non spoglia, infatti, il Rup delle relative competenza e responsabilità, atteso che questi deve fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente incaricato, ove le condivida». Asm è difesa dall’avvocato Giovanni Ranalli, mentre la Sole si è affidata a Giulia Migliorini e Gianni Zgagliardich.

Il presunto conflitto di interessi

Infine l’ultimo punto tirato in ballo dalla società triestina: secondo la Sole il Rup avrebbe dovuto asteneri dalla procedura in quanto «coniuge dell’avvocatessa che già aveva patrocinato Tiesse, precedente aggiudicataria, dinnanzi a questo Tar e, in secondo grado, al Consiglio di Stato nel giudizio promosso dalla stessa Sole avverso la precedente aggiudicazione del servizio». Non solo: la ricorrente ha evidenziato un ulteriore profilo di conflitto di interessi derivante «dalla circostanza che la stessa avvocatessa ha svolto la difesa del funzionario incaricato dell’ufficio di Rup in un giudizio promosso nei confronti di Asm e del suo direttore generale». Niente da fare: «La situazione descritta – la delucidazione del Tar – dalla ricorrente avrebbe, semmai, dovuto indurre la legale incaricata da Tiesse della difesa in giudizio nel ricorso proposto da Sole avverso l’aggiudicazione ad interrogarsi circa l’opportunità dell’accettazione dell’incarico, atteso che il marito aveva svolto le funzioni di Rup nella medesima procedura. Non si vede, però, quale conflitto d’interesse, diretto ed attuale, possa configurarsi oggi per effetto di quella situazione, atteso che Tiesse non è più coinvolta nel procedimento di gara, in conseguenza della sua esclusione». Ricorsi respinti e nessuna novità per l’iter.

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