Terni, battaglia sul corridoio di flottaggio a Piediluco: ricorso Fic inammissibile

C’è la sentenza del Tar a tre anni e mezzo dal deposito della Federazione italiana canottaggio. Lo scontro è sul passaggio da quasi 3 chilometri per il servizio antincendio

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di S.F.

Atto depositato il 23 luglio 2019 in seguito alla delibera dell’esecutivo Latini. Poi il rinvio sancito nel dicembre 2021 e ora, a distanza di tre anni e mezzo dall’atto Fic, c’è la sentenza di merito del Tar Umbria: il ricorso della Federazione italiana canottaggio contro le risultanze della conferenza di servizi per la realizzazione del corridoio di flottaggio al lago di Piediluco è inammissibile.

MAGGIO 2019, IL PROGETTO PER IL CORRIDOIO DI FLOTTAGGIO
ESTATE 2019, IL CORRODOIO DI FLOTTAGGIO

Il corridoio di flottaggio

Il motivo di scontro

In sintesi la Federazione si era attivata – coinvolti gli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano e Lorenzo Maria Cioccolini – per bloccare la realizzazione del corridoio di flottaggio a Piediluco. Palazzo Spada aveva dato il via libera dopo gli incendi boschivi del 2017 e l’indicazione dell’ex prefetto Paolo De biagi: all’epoca non c’era la segnaletica specifica di pericolo né tantomeno il divieto di navigazioni in occasioni del genere. E dunque il Comune si è mosso per creare un passaggio da 2 chilometri di lunghezza e 90 metri di larghezza utile al servizio antincendio sulle acque della frazione ternana. Il timore della Fic era che tutto ciò potesse interferire con l’attività sportiva. Ora c’è l’esito. Consiglio di Stato in vista? Alla conferenza di servizi parteciparono il Mibac, la Regione, il Parco fluviale del Nera, Provincia e Autorità di bacino del distretto idrografico dell’appennino centrale. A difendere il Comune ci ha pensato Paolo Gennari.

FIC CONTRO TUTTI AL TAR PER IL CORRIDOIO DI FLOTTAGGIO

Il cartello illustrativo

La contestazione della Fic

La Fic nel ricorso ha evidenziato che «l’approvazione del corridoio di flottaggio limita l’esercizio delle manifestazioni sportive, nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno, in caso di qualsiasi operazione di approvvigionamento dei velivoli antincendio. In particolare, evidenzia la parte ricorrente che le limitazioni si avrebbero tanto in caso di emergenza, ovvero nel caso in cui gli aerei antincendio debbano intervenire per esigenze di intervento su incendi in atto, che in caso di semplice esercitazione, ovvero nel caso in cui gli aerei antincendio si ‘allenino’ per essere poi preparati per intervenire in caso di emergenze antincendio. La Federazione esplicita di non contestare la prima ipotesi – rispondente a superiori interessi quale quello della sicurezza antincendio – bensì la previsione di limitazioni in caso di mera esercitazione, ben potendo le relative attività essere concordate nell’ambito della conferenza di servizi ed essere rese compatibili con le analoghe esigenze di ‘allenamento’ della nazionale di canottaggio e con le esigenze di svolgimento di gara nazionali ed internazionali organizzate dalla Fic. Inoltre precluderebbe la possibilità di candidare il centro nautico di Piediluco per lo svolgimento di manifestazioni internazionali».

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Giuseppe Abbagnale

La motivazione del Tar

Il tribunale spiega che vanno accolte le eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse sollevate dal Comune: «Posto che la scelta dell’utilizzo del lago di Pediluco – si legge nella sentenza – per attività antincendio non può essere in questa sede contestate, in primo luogo in quanto, come evidenziato dalla difesa resistente, con la sopra richiamata modifica del regolamento comunale sulla navigazione sullo specchio d’acqua in questione la disciplina risulta di maggior favore rispetto al testo previgente. La regolamentazione previgente, difetti, oltre che meno efficiente e più rischiosa per gli utenti del lago, si rivelava deteriore per lo stesso svolgimento dell’attività sportiva, limitandosi a vietare la navigazione sull’intero specchio d’acqua durante lo svolgimento delle operazioni di ammaraggio e decollo di aereomobili che effettuano interventi antincendio. In secondo luogo, sempre come eccepito dalla difesa comunale, la parte ricorrente non ha supportato in alcun modo l’affermazione per cui la presenza del corridoio di flottaggio delimitato da boe pregiudicherebbe la possibilità di adeguare il centro nautico di Pediluco ai fini della candidatura per lo svolgimento di campionati nazionali e internazionali, quando, invece, la chiara delimitazione del canale utilizzabile dai mezzi antincendio appare una maggiore garanzia per la serena fruizione del lago da parte degli utenti». Fine della partita. Per ora.

 

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