di S.F.
Cessata materia del contendere sull’autorizzazione sismica rilasciata dalla Regione il 20 agosto 2021 – passo indietro in autotutela di palazzo Donini – e per il restante delle questioni il ricorso è «solo in parte fondato». Conseguenza? C’è l’annullamento del permesso di costruire rilasciato nell’ottobre del 2021 dal Comune di Terni per l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente – con incremento volumetrico – all’incrocio tra viale Brin e via Sertorio Pacifici. Lo stabilisce la sentenza del Tar Umbria dopo l’azione avviata da due cittadini privati. Stop per la Brin 37 srl.
LO SCONTRO AL TAR PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
LO STOP IN AUTOTUTELA DELLA REGIONE PER L’AUTORIZZAZIONE SISMICA
Il problema iniziale
A fare ricorso sono stati i proprietari di un edificio non distante dalla struttura – piuttosto degradata da come si può facilmente vedere da un rapido passaggio – al centro dell’attenzione: «Le due costruzioni non presentano tra di loro soluzione di continuità – salvo differenze di altezza, viene specificato – e sono dipendenti l’una dall’altra per un muro in comune costituente il confine tra le stesse. Sia le particelle di proprietà del ricorrente che quelle ad esse circostanti confinano con un’area demaniale sulla quale insiste un manufatto in cemento dell’altezza di circa 1,5 metri da terra, avente funzione di contenimento delle acque in caso di piena e di canalizzazione delle stesse sino al torrente Serra». Il ricorrente ha fatto presente di essere venuto a conoscenza dell’esistenza di un titolo abilitativo edilizio «concernente l’edificio confinante solo all’esito di istanza di accesso agli atti inoltrata al Comune di Terni in data 23 novembre 2021 (e reiterata con pec in data 14 dicembre 2021), alla quale il Comune ha dato riscontro meramente interlocutorio nel mese di gennaio 2022». L’intervento di demolizione e ricostruzione determina un incremento di volumetria di 1.989 mc per una palazzina da sette piani fuori terra. Tutto ciò – secondo chi ha fatto ricorso – pregiudicherebbe tra l’altro «il funzionamento dell’impianto fotovoltaico posto sul tetto della propria abitazione». Da qui è partita la battaglia giudiziaria al Tar. Per la Brin 37 srl, la società pronta ad entrare in azione per il restyling, il ricorso è tardivo, affermando inoltre «la pregressa conoscenza del progetto da parte del signor xxx almeno da novembre/dicembre 2021, proprio in ragione di pregressi contatti con l’odierna controinteressata». Diverse i motivi di censura proposti.
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Il giudizio del Tar: l’altezza massima
In primis il Tribunale amministrativo giudiziario sottolinea che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controinteressata, «gli elementi dalla stessa forniti non appaiono idonei a provare una ‘piena conoscenza’ dell’esistenza dei provvedimenti in questa sede gravati in data antecedente all’accesso agli atti presso l’amministrazione comunale. Le circostanze riportate sono negate dal ricorrente e la parte controinteressata non fornisce prova certa dei pregressi contatti con il signor xxx, ammettendo di non avere alcuna ricevuta attestante la consegna degli elaborati». Non tutti i motivi di censura sono accolti dal Tar Umbria ma comunque la storia cambia: ad esempio è stata considerata fondata la lamentela sull’altezza massima dell’edificio (21.92 ml). Motivo? «La parte ricorrente evidenzia come il Piano particolareggiato come modificato fissi in 15.85 metri lineari (quota in gronda) l’altezza massima dell’edificio previsto. Pur sommando l’incremento premiale di ulteriori 3.50 metri lineari consentito dall’articolo 51, comma 6, della legge regionale numero 1 del 2015 in ragione delle premialità edilizie per edifici classificati in classe A di sostenibilità ambientale, l’altezza massima in ipotesi assentibile per l’edificazione sarebbe di complessivi 19.35 ml (quota in gronda)». In definitiva la ricostruzione della Brin 37 srl non ha convinto. «Restano logicamente assorbite le censure di cui al decimo motivo di ricorso circa la mancata verifica da parte dei competenti uffici comunali in merito alla coerenza dell’incremento premiale di 3.5 ml in altezza con il contesto urbano circostante e le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche del luogo». Risultato: annullato il permesso di costruire. Gli avvocati che hanno seguito la vicenda sono Livio Michele Listanti (i ricorrenti), Paolo Gennari (Comune di Terni), Anna Rita Gobbo, Luciano Ricci (Regione Umbria), Paolo Bertacco, Francesco Rovetta e Federico Finazzi (Brin 37 srl). Si va al Consiglio di Stato?