Terni, mercato coperto CdS ‘boccia’ operatori

A 8 anni dal ricorso al Consiglio di Stato, c’è la sentenza che chiude la partita: respinto. «La scelta di rendere definitivo il trasferimento in largo Manni era evidente sin dall’agosto 2010»

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di S.F.

Fine della contesa a 2.753 giorni dal deposito del ricorso datato 25 luglio 2012. La quinta sezione giurisdizionale – Giuseppe Severini presidente con Raffaele Prosperi, Federico Di Matteo e Alberto Urso consiglieri, Elena Quadri estensore – del Consiglio di Stato ha messo fine ad una delle due partite giudiziarie aperte per l’ex mercato coperto di Terni: c’è la sentenza di respingimento dell’istanza avanzata dai mercatali, ormai da anni posizionati nella nuova struttura di largo Manni.

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L’ex mercato coperto

Il ricorso

Alla base della diatriba la delibera di giunta 575 del dicembre 2010 e l’accordo preliminare di contratto per l’aggiudicazione dell’ex mercato coperto. Motivo? L’esclusione della previsione di ricollocamento al piano terra dell’immobile post lavori di ricostruzione a causa del trasferimento definitivo delle concessioni degli operatori mercatali in largo Manni. Di mezzo anche il verbale di scelta dei box e la documentazione di consegna provvisoria del luglio 2011. In sostanza: l’obiettivo era rientrare nella struttura originaria in quanto – la versione dei ricorrenti – si trattava di una mera rilocalizzazione temporanea in attesa del termine dei lavori. Il Tar Umbria nel 2012 dichiarò il ricorso irricevibile ed il resto è storia nota. Venerdì è arrivato il punto esclamativo anche in appello.

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L’apprendimento della notizia

I magistrati spiegano come i mercatali abbiano affermato «che solo con gli atti impugnati in via principale avrebbero appreso che la scelta di trasferire il mercato da piazza del Mercato a largo Manni era definitiva e non meramente transitoria in attesa dei lavori da parte dell’aggiudicatario della procedura di compravendita dell’immobile; per gli appellanti non esisterebbe agli atti del procedimento in esame un provvedimento dell’amministrazione che disponga motivatamente il diverso intendimento di ‘trasformare’ il disposto trasferimento provvisorio dei mercatali di Terni a largo Manni, in sistemazione definitiva dei medesimi presso la struttura provvisoria. Né una tale motivazione potrebbe essere ricavata, a posteriori, da atti che nulla dicono esplicitamente in tal senso, né, tanto meno, da dichiarazioni degli operatori in sede di scelta dei box presso la struttura provvisoria, in quanto, per i mercatali, si sarebbe trattato di esprimere la scelta della entità della superficie di vendita a disposizione e della collocazione della propria postazione – che sarebbe anche durata per un tempo lungo, stante la complessità dei lavori di piazza del Mercato – presso la sede temporanea». A difenderli l’avvocato Patrizia Bececco.

La replica del Comune

Ovviamente l’amministrazione – il legale è Paolo Gennari – dice tutt’altro. Il Comune – si legge nella sentenza – ha ribadito «l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per la mancata impugnazione degli atti di sdemanializzazione dell’area della piazza del Mercato e l’approvazione del progetto esecutivo di definitivo trasferimento del mercato con delibera di giunta comunale 29 gennaio 2010; tale atto non è stato nemmeno impugnato tardivamente con il ricorso di primo grado».

Il mercato di largo Manni

La bocciatura: «Era evidente dall’agosto 2010»

Per il Consiglio di Stato l’appello è infondato. «Dalla documentazione versata – dicono i magistrati – in atti risulta che la scelta di rendere definitivo il trasferimento era evidente sin dal 5 agosto 2010, in cui il Comune ha notificato ai mercatali gli atti con cui ha reso palese tale determinazione. Già con la delibera di giunta comunale n. 64 del 2010 (che richiama la precedente e non impugnata delibera 29 gennaio 2010, che ha approvato il progetto del definitivo trasferimento) era stata decisa in modo non equivoco la permanente delocalizzazione ora contestata. Il Comune ha dichiarato che la delibera è stata comunicata tramite posta a tutti i ricorrenti nel mese di agosto 2010 e ciò è stato provato anche in giudizio mediante la produzione delle relate di notifica a mani e gli avvisi di ricevimento delle comunicazioni a mezzo posta. Risulta smentita, quindi, l’affermazione dei ricorrenti per la quale gli stessi avrebbero conosciuto soltanto il 6 luglio 2011 la natura definitiva del trasferimento del mercato in largo Manni». Risultato: conferma della sentenza del Tar per l’irricevibilità del ricorso. Querelle chiusa dopo otto anni.

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