di S.F.
L’esclusione di Athena srl è illegittima e di conseguenza c’è l’obbligo per la prefettura di Terni di «riedizione del procedimento tenendo conto delle indicazioni poste dal collegio». Questo l’esito del ricorso al Tar della società nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento di servizi di gestione dei centri di accoglienza migranti/rifugiati della Provincia di Terni costituiti da unità abitative: accoglimento e storia ribaltata.
Il nodo della vicenda – nell’articolo sopra i dettagli – è legato al numero dei posti a disposizione dichiarati/stimati, che il Tar ha chiarito essere elemento non essenziale. Come invece lo sono il prezzo pro-capite e la qualità del servizio. Lo scontro si è sviluppato perché Athena, prima in graduatoria (83 punti) in origine davanti a Laboratorio Idea (70,58), Arci Solidarietà (63,08) e Casa Vincenziana (53,58), era stata ‘tagliata’ per avere cambiato il numero dei posti dai 250 iniziali ai definitivi 126. La metà. Ciò è stata considerata una modifica dell’offerta post aggiudicazione.
TUTTI GLI ATTI DI GARA (PREFETTURA TERNI)
«La Prefettura di Terni ha escluso dalla gara Athena – viene sottolineato nella sentenza – ritenendo che la documentazione sulla attuale disponibilità degli immobili da quest’ultima presentata il 12 agosto 2025 e il 10 settembre 2025, in quanto relativa ad un numero inferiore di posti rispetto a quelli dichiarati in sede di offerta, costituisse modifica dell’offerta tecnica ed economica, ponendo in dubbio la portata dell’impegno negoziale assunto dall’operatore economico». Per il Tar non è così.
Terni, gara per gestione centri accoglienza migranti: il Tar ordina alla prefettura un riesame
Anche perché – spiegano i magistrati amministrativi – a «conferma della circostanza che il numero dei posti offerti da ciascun concorrente non poteva ritenersi elemento essenziale dell’offerta, milita l’argomento che tale dato non rilevava né in riferimento al punteggio tecnico né a quello economico. Una eventuale variazione del numero degli ospiti non avrebbe determinato una modifica del punteggio, perché era la proporzione con i parametri di riferimento (operatori, strutture, organizzazione) ad essere stata valutata, e che quindi doveva restare identica, non certo il numero dei migranti, che la stessa amministrazione non poteva stimare a priori». Ma c’è anche altro trattandosi di un accordo quadro.
La prefettura «prima di stipulare l’accordo quadro, e ancor prima dell’aggiudicazione – e non già al momento della stipula dei singoli contratti attuativi – pretendeva che gli offerenti non solo precisassero il titolo di disponibilità per ciascuno degli immobili proposti, ma addirittura dimostrassero anche ‘che gli immobili presso i quali sarà espletato il servizio siano agibili, con idonea destinazione d’uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico – sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica, di antinfortunistica, di prevenzione incendi e sicurezza, tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro’. Tuttavia tale verifica non era prevista in quella fase del procedimento e tale pretesa contrasta con l’elaborazione giurisprudenziale insorta in materia di accordi quadro». Un errore evidente per il Tar. Provvedimento di esclusione annullato. A difendere Athena è l’avvocato Maria Di Paolo. Firmano il presidente Pierfrancesco Ungari e l’estensore Elena Daniele.
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