di S.F.
Il Tar Umbria ‘conferma’ l’aggiudicazione del maxi appalto del verde/decoro urbano a Terni – il global service da valore stimato complessivo da 8,2 milioni – al raggruppamento composto da Alfa, Alis, Gea e Ultraservizi. I magistrati amministrativi hanno dichiarato in parte irricevibile ed in parte respinto il ricorso promosso dalla seconda in graduatoria, Coop134, contro il Comune. Vedremo se si andrà al Consiglio di Stato.
LA SENTENZA INTEGRALE PUBBLICATA IL 13 GIUGNO

Coop134 aveva impugnato un bel po’ di provvedimenti, in primis la determina di aggiudicazione con consegna anticipata del contratto (11 febbraio 2025) e tutti i verbali della commissione giudicatrice. L’obiettivo, in sintesi, era il subentro. Passiamo ai dettagli. Perché il ricorso? La ricorrente ha lamentato «l’illegittimità dell’ammissione del RTI controinteressato, non essendo la mandataria Alfa Servizi srl – società commerciale – in possesso dei requisiti di scopo sociale previsti dall’art. 61 del d.lgs. n. 36 del 2023 e dalla lex di gara. Parimenti carente sarebbe il requisito di partecipazione del 30% del personale come individuato dall’art. 61, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023 in forza alla mandataria, la quale non avrebbe nel proprio organico alcun lavoratore disabile e/o svantaggiato ai sensi della disciplina richiamata; non sarebbe possibile, ad avviso di parte ricorrente, ‘compensare’ il requisito mediante il raggruppamento». C’è altro.
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La società emiliana – si legge nel ricorso – ha tirato in ballo anche i giustificativi forniti dall’aggiudicataria in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta: «Evidenzia che erroneamente gli stessi sarebbero stati parametrati sul periodo di durata dell’appalto di cinque anni (e sul relativo importo di 5.684.130,20 euro) piuttosto che su sette anni, corrispondenti al valore globale stimato pari a 8.255.123,03 euro. Riparametrata su tale valore, l’offerta presentata dall’aggiudicataria, come specificata nelle proprie giustificazioni, non corrisponderebbe al 31,10% di ribasso di offerta riferita all’importo posto a gara, bensì al 51,3%». Comune (avvocato Francesco Silvi e Paolo Gennari) e Alfa (Chiara Pesce) hanno sollevato innanzitutto l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica.
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Il Tar ha definito ciò parzialmente fondato: «Il ricorso non può ritenersi in toto tardivo in quanto, anche all’esito delle integrazioni documentali da parte dell’amministrazione comunale, non trova riscontro agli atti di causa l’affermazione della controinteressata per cui tutti i verbali della Commissione giudicatrice e la d.d. n. 32 del 2025 sarebbero stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune in data 18 febbraio 2025; difatti il documento richiamato dalla stessa controinteressata reca quale ‘data ultimo aggiornamento’ il 5 marzo 2025. Neanche la documentazione versata in atti dal Comune è idonea a provare una conoscenza dei verbali, dell’offerta dell’aggiudicataria e dei giustificativi resi dal RTI aggiudicatario in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta anteriore rispetto al riscontro all’istanza di accesso agli atti del 5 marzo 2025». Ma il vero tema è un altro.
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Sì, perché i principali motivi di censura si basano tutti sui requisiti di scopo sociale e la presunta carenza in tal senso di Alfa. «I presupposti da cui muovono le censure attoree si presentano, invero, fallaci alla luce della lettera della lex specialis», scrive il Tar. «Contrariamente a questo sostenuto dalla ricorrente, la lex specialis non contempla alcuna riserva di partecipazione/ammissione in gara di particolari soggetti, prescrivendo piuttosto condizioni per l’esecuzione del contratto, per cui l’aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire il contratto tramite l’impiego di lavoratori con disabilità e/o svantaggiati in una percentuale minima del 30% del personale impiegato nell’appalto». Una ipotesi che «non si pone in contrasto con le disposizioni invocate dalla ricorrente, essendo l’alternativa tra riserva del diritto di partecipazione e riserva dell’esecuzione espressamente contemplata dall’art. 61, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023». Niente da dare anche per un altro motivo di ricorso.
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Quello sui giustificativi di Alfa: «Nel contestare la valutazione effettuata dalla commissione, le censure di parte ricorrente si sviluppano prendendo le mosse da un presupposto erroneo, ossia quello per cui, a partire dall’importo indicato nella lex specialis quale ‘valore globale stimato dell’appalto’ (pari a 8.255.123,03 euro), l’aggiudicataria dovesse giustificare la propria offerta su una durata dell’appalto pari a sette anni e non a cinque, come fatto con la nota del 17 gennaio 2025. Occorre rilevare che solo in tale prospettiva la ricorrente evidenzia quelle che ritiene incongruità dell’offerta avversaria». Di conseguenza non cambia nulla. Firmano la sentenza il presidente del Tar Pierfrancesco Ungari e l’estensore Daniela Carrarelli.
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Chi esulta è il dirigente di Confcooperative Sandro Corsi: «È una importante affermazione anche giuridica della qualità della progettazione della cooperazione sociale del nostro territorio che si batte sempre per la promozione di impresa e lavoratori locali. Voglio sottolineare e ringraziare per l’ottima difesa al Tar l’avvocato Chiara Pesce dello Studio Legale Anelli-Marcone».