Dissesto Terni, Fal e legge di bilancio 2023: il nodo normativo che non semplifica

Il lavoro della dirigente Marcucci e del coordinatore contabile Stentella: focus sul Fondo anticipazione di liquidità. «Probabile rischio di un nuovo dissesto»

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La legge di bilancio 2023 per gli enti in dissesto, le novità normative ed i rischi che ne conseguono. Pubblichiamo uno scritto sviluppato da chi, evidentemente, sa di cosa si parla considerando che lavorano – da due anni e mezzo la prima, da poco più di un anno il secondo – in un Comune in dissesto finanziario, Terni: parliamo della dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci e del coordinatore contabile Andrea Giuseppe Stentella.

1° MARZO 2018 – CUFALO FIRMA IL DISSESTO DEL COMUNE

di Grazia Marcucci e Andrea Giuseppe Stentella
Il Fondo anticipazione di liquidità e le novità della legge di bilancio 2023 per gli enti in dissesto

La dirigente Marcucci

Il Fondo anticipazione di liquidità (Fal) introdotto in prima battuta dal dl 35/2013 ha consentito nel tempo, anche grazie ai diversi rifinanziamenti, il pagamento di debiti degli enti locali scaduti, con la finalità di porre rimedio al problema dei ritardi dei pagamenti da parte degli enti pubblici. La disciplina dell’anticipazione è verosimilmente stata molto travagliata, soprattutto nella sua applicazione contabile, creando non pochi problemi interpretativi agli addetti.

L’ALERT DI MASSELLI SULL’ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ 2013

Infatti, con riferimento agli Enti dissestati, la Corte dei Conti SEZAUT/2022 numero 8, oltre ad aver richiamato la corretta contabilizzazione dell’operazione secondo il punto 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, chiariva il trattamento delle anticipazioni di liquidità contratte al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui è stato dichiarato il dissesto dell’Ente, attribuendo all’Organismo straordinario di liquidazione la competenza a rimborsare le rate fino al termine della procedura di risanamento, tornando poi in capo alla gestione ordinaria dell’ente l’ammontare residuo non ancora rimborsato dopo l’approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria.

DISSESTO, IL PIANO DI ESTINZIONE DEBITI DEL COMUNE

Il successivo D.L. 115/2022-Aiuti Bis, con un emendamento introdotto in Commissione bilancio, all’art. 16, in sede di esame della conversione in legge, ha colmato un vuoto normativo per le amministrazioni locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario introducendo, al medesimo articolo, i commi dal 6-ter al 6- septies. Prendendo spunto dalla citata pronuncia della Sezione delle Autonomie, si dispone l’accantonamento in sede di approvazione del rendiconto 2022, di un apposito fondo, dell’importo delle anticipazioni non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022, per tutti gli enti che al 30 giugno 2022 avevano eliminato il Fal dalla parte accantonata nel risultato di amministrazione.

RIFIUTI ED ACCANTONAMENTI: IL TOTALE SUPERA I 15 MILIONI DI EURO

Il dottor Stentella

L’eventuale (ma quasi certo) maggior disavanzo che gli enti registreranno, nel rendiconto della gestione, al 31 dicembre 2022 rispetto all’anno precedente potrà essere ripianato in quote costanti entro 10 annualità. Medesima disciplina si applica anche gli enti che hanno ricostituito il Fal nel 2021 con ripiano l’eventuale maggior disavanzo registrato a decorrere dal 2023. La novella normativa, però, crea una dicotomia tra il recupero del disavanzo da Fal decennale e il rimborso delle quote dei piani di ammortamento come da contratti sottoscritti con Cassa Depositi e Prestiti. Si sollevano, quindi dubbi interpretativi per gli enti che, al termine delle 10 annualità, vedrebbero in ossequio ai principi di veridicità e corretta applicazione dei principi contabili una derivazione logica del concetto di
ammortamento del Fal.

Al termine del citato periodo decennale, infatti, il Fal risulterebbe finanziariamente recuperato pur in presenza di un originario piano di ammortamento ancora in corso. Non viene inoltre stabilita dal legislatore la metodologia da utilizzare sia per la scelta delle annualità di ripiano del maggior disavanzo sia per la dimostrazione del mantenimento degli equilibri e la sostenibilità del piano in funzione del numero e dell’ammontare delle rate. Oltretutto l’art. 188 del D. Lgs. 267/2000 prevede un arco temporale triennale, ovvero pari alla residua durata della consiliatura, per il ripiano del disavanzo che mal si concilia con l’arco temporale di durata massima decennale della normativa prevista al comma 6-ter e seguenti dell’articolo 16 del D.L. 115/2022 convertito in L. 142 del 21 settembre 2022.

Palazzo Spada

Ulteriore e significativa novità è l’aggiunta all’articolo 16 del D.L. 115/2022-Aiuti Bis, del comma 6-septies, che prevede la rievocazione dell’articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale disponeva che ‘le somme non impegnate (…) entro il limite massimo di 30 milioni di euro annui, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno per le finalità indicate dal primo periodo’, attribuendo quindi la destinazione delle risorse in esso riportate all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

Il testo emendato prevede che per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad applicarsi, con le medesime modalità previste dal citato articolo 3-bis DL 174/2012, il fondo per l’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, allargando la platea dei possibili enti interessati, poiché prevede la sua attribuzione a chi ha deliberato il dissesto finanziario dopo il 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, non fornendo tuttavia ulteriori delucidazioni in merito.

In ultimo, la recente bozza di legge di bilancio per il 2023 con testo bollinato e firmato dal Capo dello Stato prevede, all’art. 142, l’attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità. Tale novella complica ulteriormente il quadro normativo rispetto a quanto ha introdotto dal legislatore con la recente normativa di cui al citato art. 16 del D.L. 116/2022, convertito con modificazioni. Il modificando testo di cui all’art. 255 – comma 10, del D. Lgs. 267/2000 prevede che ‘Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206’.

Tale evoluzione normativa, se confermata, rappresenterebbe un ulteriore allontanamento dal risanamento del bilancio per gli enti locali dissestati che, verosimilmente, si troverebbero nella problematica situazione di dover finanziare contabilmente il Fal nel bilancio riequilibrato dopo aver dichiarato il dissesto, sterilizzando, quindi, la finalità di ricondurre alla procedura del disseto di tutti i comportamenti e le conseguenze delle gestioni precedenti, nell’ottica di garantire il coordinamento della finanza pubblica e una legittimità contabile e finanziaria dei bilanci dell’ente.

Si profila, quindi, un probabile rischio di un nuovo dissesto per gli enti con sicure nuove tensioni sugli equilibri di bilancio in grado di compromettere l’azione di risanamento anche in chiave prospettica, tenuto conto anche del massiccio intervento di risorse Pnrr messe sul campo.

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