di S.F.
«Ne deriva che, avendo la ricorrente presentato domanda di partecipazione alla gara, l’interesse a dedurre le doglianze in esame potrebbe sorgere, semmai, soltanto in caso di esito per lei sfavorevole della procedura, e al solo fine di ottenerne l’integrale riedizione. Da ciò l’inammissibilità delle censure ora scrutinate». Questo uno dei passaggi chiave con il quale il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento del bando del Comune di Terni legato all’appalto da oltre 12 milioni sulla ristorazione scolastica. Si va avanti.
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IL DEPOSITO DEL RICORSO

A depositarlo era stata una delle quattro partecipanti – le valutazioni sono tuttora in corso -, la campana Sirio srl contro il Comune di Terni. Con richiesta di annullamento della gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio e di due clausole del disciplinare: una sui punteggi premiali e l’altra per l’offerta economica (Pef). Motivo? «Sarebbe errata la qualificazione dell’oggetto dell’affidamento come concessione, invece che come appalto; ciò sia in considerazione della prevista realizzazione di un centro cottura destinato a rimanere di proprietà del concessionario, sia soprattutto in quanto le condizioni contrattuali non contemplerebbero il trasferimento del rischio operativo a carico dell’aggiudicatario, essendo stabilito un corrispettivo determinato». E la «motivazione addotta dall’amministrazione per escludere la suddivisione in lotti della commessa sarebbe del tutto tautologica e non espliciterebbe i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della scelta effettuata». C’è anche altro.
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In più – secondo la Sirio – i criteri di valutazione sui progetti/azioni di inclusione lavorativa e progetti di cittadinanza d’impresa per il benessere sociale, dato il loro potenziale rilievo sociale, «non sarebbero coerenti con l’indizione di una gara per l’affidamento del servizio quadriennale di refezione scolastica e si porrebbero in contrasto con quanto disposto dall’articolo 130 del decreto legislativo n. 36 del 2023, relativo ai servizi di ristorazione; i predetti criteri sarebbero, pertanto, meritevoli di annullamento». Tirato in ballo anche il paragrafo 17 del disciplinare di gara sull’offerta economica.
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L’avvocatura del Comune – Paolo Gennari e Francesco Silvi – ha risposto eccependo l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità: «Mancherebbe in capo alla ricorrente un interesse attuale e concreto, quale potrebbe delinearsi soltanto all’esito della gara, stante il carattere non immediatamente lesivo delle previsioni impugnate». Concetto poi ribadito più avanti: «Il Comune – scrive il Tar – ha insistito nell’eccezione di inammissibilità del gravame, sottolineando che l’ammissione alla gara della ricorrente dimostrerebbe l’inesistenza di clausole escludenti nei confronti di Sirio e la conseguente assenza di un interesse concreto e attuale al gravame». Si arriva al giudizio dei magistrati amministrativi.
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In primis il tribunale ricorda che Sirio ha «prospettato un’immediata lesione nei propri riguardi derivante direttamente dalle previsioni della lex specialis della procedura, e su questa base ha ritenuto di dover introdurre il ricorso a seguito della pubblicazione del bando, senza attendere l’aggiudicazione. Il fatto che, allo stato, la ricorrente non sia in grado di stabilire se risulterà aggiudicataria della gara non costituisce, pertanto, un caso eccezionale, bensì la conseguenza di una precisa scelta difensiva». Per il tribunale amministrativo regionale Sirio «non ha dimostrato che le previsioni della lex specialis della procedura siano state formulate in modo tale da precluderle la presentazione dell’offerta, che in effetti è stata poi presentata e giudicata ammissibile. D’altro canto, la parte non ha neppure allegato, né tanto meno dimostrato, che l’offerta proposta sarebbe insostenibile, proprio a causa della strutturazione del rapporto in termini di concessione, invece che di appalto». Non solo.
LA COMMISSIONE PER LE VALUTAZIONI: VISTA, BERNOCCO, GRIGIONI
«Né si evince in che modo tale conseguenza possa eventualmente derivare dalla prospettata assenza di trasferimento del rischio operativo, trattandosi di una circostanza che, come evidenziato dalla difesa comunale, si tradurrebbe paradossalmente in un ipotetico vantaggio per gli operatori privati». Stop anche per la censura sulla mancata suddivisione in lotti della gara: «Come evidenziato dalla difesa comunale sin dalla proposizione del ricorso, Sirio non ha dedotto di essere un’impresa di piccole dimensioni, al punto da trovarsi impossibilitata a partecipare alla gara a causa della mancata suddivisione in lotti, ma – al contrario – ha dichiarato da subito di essere ‘(…) un operatore economico affidatario di numerose commesse pubbliche nell’ambito dei servizi di refezione scolastica ed ospedaliera’. Emerge, pertanto, il carattere non escludente della disciplina di gara nei confronti della ricorrente, con conseguente inammissibilità della censura». Tutto inamissibile. La società campana – difesa dall’avvocato Ciro Sito – è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio per 3 mila euro. Andranno a palazzo Spada. In lizza per prendersi il servizio sono l’uscente Gemos, Sirio, Althea e Vivenda.
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