di S.F.
Il Tar aveva respinto il ricorso. Due anni dopo il Consiglio di Stato ribalta e riapre una partita che sembrava chiusa: a Terni – era in ogni caso previsto visto che si fa ogni due anni – c’è da rimettere mano alla revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie, quantomeno per la zona di Sabbione: appello accolto e sentenza di primo grado riformata. A firmare sono il presidente della III sezione giurisdizionale Nicola D’Angelo e l’estensore Giacinta Serlenga.
A muoversi al Tar prima e Consiglio di Stato poi è stato il rappresentante/amministratore della Farmacia Monti srl (oggi oggi Iaso Farmacie Monti) di via Narni, Stefano Marinangeli – difeso dall’avvocato Fabrizio Garzuglia -, contro il Comune di Terni (Paolo Gennari), Regione Umbria (Luca Benci, Anna Rita Gobbo), Usl Umbria 2 (non costituita in giudizio), Ordine dei farmacisti della provincia di Terni, FarmaciaTerni (anche loro non costituiti) e Maria Giuseppa Capitoli e Luisa Regni della Farmacia Sabbione srl di via Bartocci (Marzio Vaccari il legale). Il motivo è semplice: cambiare la storia in merito alla pianta organica 2022 delle farmacie e incidere sul concorso pubblico regionale straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione indetto il 9 novembre 2022.
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La Monti aveva contestato la localizzazione della nuova farmacia di via Bartocci (la numero 31 nel territorio comunale di Terni) in quanto ricadente nella stessa area della società ricorrente: «Tale area è ubicata nelle vicinanze della zona produttiva di Sabbione, nei cui pressi è presente altra farmacia comunale (cd. di Cospea); e un’ulteriore farmacia è prevista sulla stessa direttrice di via Narni, in località Ponte San Lorenzo, già assegnata dalla Regione Umbria», viene ricordato nella sentenza. Il Tar aveva respinto il ricorso. Ora il quadro è cambiato.
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In sintesi i motivi di appello sono stati due, il difetto di istruttoria/motivazione da parte del Comune e la violazione del principio di equa distribuzione delle farmacie a Terni. Le censure sono state ritenute fondate: il Consiglio di Stato puntualizza che la ricorrente «lamenta, in particolare, la violazione del criterio dell’equa distribuzione delle farmacie sul territorio del Comune tenuto conto, per un verso, del contesto demografico e funzionale dell’area in questione e per altro verso e più in generale, della situazione dell’intero territorio comunale; sicché, a fronte della sovrapposizione di zone rispetto alla sede 24 (Monti), altri quartieri, non interessati dal procedimento di revisione, sarebbero rimasti privi di un adeguato servizio farmaceutico (in particolare i quartieri Borgo Rivo, Campitello e Gabelletta in area B)».
Veniamo al perché i magistrati amministrativi di II grado hanno smontato la sentenza del Tar: «Sebbene non possa essere ragionevolmente messa in dubbio la sussistenza di una distanza ragguardevole tra le due farmacie (2,5/3 km), considerato che entrambe sono ubicate nel centro cittadino, si coglie pienamente il lamentato vulnus a livello di programmazione generale, valutando la questione della localizzazione in un’ottica più estesa e alla luce della finalità perseguita dalla riforma del 2012 di assicurare una maggiore capillarità del servizio con riferimento al complessivo territorio comunale. A fronte – scrive il CdS – di una concentrazione di sedi farmaceutiche nella zona qui in discussione, la zona B rimane sprovvista di farmacie (situazione come detto fotografata in precedente pronunzia della sezione). Né trova smentita il dato, evidenziato nella perizia di parte, che l’area assegnata alla farmacia Sabbione occupi una zona non residenziale, ad uso esclusivamente artigianale e industriale e che la nuova localizzazione si giustifichi non già sul numero dei residenti bensì sui flussi di persone presenti durante il giorno, in concomitanza dell’orario di lavoro; flussi di cui la parte appellante ragionevolmente lamenta una verifica inadeguata a monte».
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Inoltre «a fronte della descritta situazione, non appare decisivo l’argomento utilizzato dalla difesa regionale della presunta prevalenza del criterio della maggiore accessibilità al servizio, ritenuto ispiratore della riforma del 2012, rispetto al massimo decentramento territoriale». Insomma, la vicenda prende un altro verso. Sono così annullati gli atti di programmazione impugnati e, in particolar modo, per la conferma della nuova sede farmaceutica a Sabbione. C’è l’effetto di «travolgere in via derivata l’indizione del concorso straordinario per l’assegnazione della sede contestata e la relativa autorizzazione all’apertura». Per il Comune ora c’è necessità di attivarsi con un supplemento istruttorio «nell’ottica di una più equa distribuzione territoriale». C’è un’altra certezza: sul tema farmacie non ci si annoia mai tra Tar e Consiglio di Stato considerando che, di fatto, almeno un ricorso c’è sempre per le revisioni.






