di S.F.
Annullamento d’ufficio della determina di inizio giugno e, di conseguenza, passo indietro in merito all’aggiudicazione del servizio di carico e trasporto del percolato dell’ex discarica Rsu di vocabolo Valle a Terni. Cambia la storia per l’appalto biennale dal valore base di oltre mezzo milione di euro: segno ‘x’ sulla Eco.Ter di Roma, ad occuparsene continuerà ad essere la Eco2000 S.a.s. di Andrea Pula. Il passo è del Comune di Terni e fa seguito alla verifica della documentazione legata al soccorso istruttorio di fine maggio. A questo punto perde di significato il ricorso presentato al Tar Umbria.
IL RICORSO AL TAR PER L’AGGIUDICAZIONE

Il nodo
A far scattare l’allarme è stata la documentazione amministrativa della Eco.Ter in merito alle dichiarazioni dei titolari degli impianti di smaltimento, «non risultate prestate in conformità nell’allegato 4 del disciplinare». Motivo? Non erano corredate dal documento di identità del sottoscrittore. In tal senso è stato attivato il soccorso istruttorio per sanare il tutto: seduta il 28 maggio, quindi conferma dell’aggiudicazione e determina finale firmata il 3 giugno. Tutto liscio all’apparenza. E invece no.

Il ricorso al Tar e il passaggio tecnico
Martedì 16 la Ec02000 S.a.s. ha depositato ricorso al Tar Umbria impugnando la determina di aggiudicazione. Il giorno successivo il Rup del procedimento, l’ingegnere Giorgia Imerigo, ha fatto presente «la sussistenza di elementi in contrasto con l’ammissione del concorrente Eco.Ter e la fattispecie de quo non è suscettibile di sanatoria, trattandosi di carenza di un elemento costitutivo della dichiarazione, la cui mancanza determina l’inesistenza stessa della dichiarazione». Si parla del documento d’identità citato in precedenza. Dunque è sorto un problema. In sostanza palazzo Spada sottolinea che il soccorso istruttorio non è applicabile per il contesto verificatosi: «In assenza di tale allegazione, la dichiarazione resa, pur fisicamente presente in atti, è priva del valore legato tipico, ossia quello di autocertificazione. Secondo giurisprudenza costante, in sede di partecipazione a gara pubblica, la produzione della fotocopia del documento d’identità del dichiarante deve essere considerata elemento costitutivo dell’autocertificazione e la sua mancanza non è regolarizzabile».

L’annullamento e la conseguenza
Risultato: annullamento in autotutela ed esclusione della Eco.Ter in quanto «non vi è stata una mera mancanza del documento di identità, bensì una giuridica inesistenza della dichiarazione sostitutitva prescitta quale elemento sostanziale della domanda in relazione alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di gara». Il servizio viene così affidato all’unica società rimasta, la Eco2000 S.a.s.: per loro ribasso del 12,59% per un totale di 494.998 euro. Forse si chiude qua.