Sanità, case di cura private: scontro tutto perugino al Tar per l’accreditamento

Nel 2019 ci fu il doppio ricorso della Porta Sole contro la Usl 1 per la questione degli accordi contrattuali: niente da fare per la struttura sanitaria

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di S.F.

La sanità, le case di cura private in Umbria e tutta la trafila autorizzazione, accreditamento e convenzionamento. Non è solo la Ternana ad aver alzato la voce – per altre motivazioni rispetto a quelle di cui si parla in questo articolo – sul tema negli ultimi mesi. Sì, perché dal 2019 va registrato uno scontro anche tra le strutture esistente nel Perugino. A tal punto che si è arrivati anche al Tar Umbria ed a distanza di tre anni il Tribunale amministrativo regionale ha pubblicato una doppia sentenza che, in ottica generale, aiuta ulteriormente a comprendere il complesso meccanismo. Ad andare al tappeto è l’istituto clinico Porta Sole srl, ovvero il ricorrente.

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Il Tar Umbria

Ricorso numero uno: scontro perugino, la ripartizione

Il primo ricorso al Tar è stato depositato il 24 settembre 2019 ed è contro la Regione Umbria (non costituita in giudizio) e la Usl Umbria 1 (difesa dall’avvocato Vincenzo Bioli), il soggetto che formalmente si occupa dell’ultimo step dell’iter per il convenzionamento con le strutture private. Ovvero gli accordi contrattuali. Di mezzo anche la Casa di cura Villa Fiorita (i legali sono Francesca Colombo e Stefano Bordoni) e la Casa di cura Liotti SpA (rappresentata al Tar da Enrico Menichetti). Bene. Perché si è sviluppato questo scontro? La Porta Sole ha impugnato una determina dirigenziale del 2019 per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di riabilitazione in degenza presso le case di cura, in particolar modo la parte dove viene indicato che «i titolari non acquisiscono alcun titolo o aspettativa a che i posti letto autorizzati con il presente atto siano oggetto di partecipazione alla ripartizione del budget del servizio pubblico o al convenzionamento con le Aziende sanitarie regionali, fino alla nuova programmazione regionale che potrà disporrà eventuali incrementi di posti letto di riabilitazione convenzionabili». In sostanza è la stessa comunicazione – come ovvia che sia – che, ad esempio, nel febbraio 2022 è stata data all’Actl per il progetto al quartiere Matteotti.

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La ripartizione ed il convenzionamento

Non solo. Porta Sole ha impugnato inoltre la nota della Usl Umbria 1 se e limitatamente alla parte dove «dovesse essere interpretata nel senso di negare la possibilità di accedere al convenzionamento per le attività di riabilitazione in degenza autorizzate e di accedere al budget disponibile per le riabilitazioni convenzionabili; le convenzioni (se esistenti e/o di estremi sconosciuti) rilasciate alla Casa di Cura Villa Fiorita srl ed alla Casa di Cura Liotti SpA, nella parte in cui dovessero impedire il convenzionamento per le attività di riabilitazione autorizzate all’odierno ricorrente; atti (se esistenti) con le quali la Usl Umbria 1 dovesse avere autorizzato la proroga di convenzioni scadute». L’istituto ricorrente opera nella chirurgia generale, medicina generale, ortopedia, ginecologia, otorinolaringoiatria e oculista, per il quale afferma di essere accreditata dall Regione. Ma perché c’è stato il ricorso? Diversi fattori. In primis perché – secondo Porta Sole – l’amministrazione «non può precludere alla struttura accreditata (come nel caso di specie) ed autorizzata alla riabilitazione l’accesso alla convenzione per i quindici posti letto autorizzati, dovendo espletare una procedura comparativa per ripartire le risorse economiche stanziate dalla Regione, senza che sia ammessa ulteriore proroga a soggetti già convenzionati e senza che si possa differire ad eventuali e future programmazioni recanti eventuali incrementi di spesa». Poi perché «impedisce di poter accedere alla seconda ed automatica fase correlata al sistema di programmazione regionale, che è quello, appunto, degli accordi convenzionali con il Ssn con il soggetto che ha ottenuto l’accreditamento». Inoltre «non consentire alla società ricorrente, altamente qualificata e regolarmente accreditata, di accedere agli accordi convenzionali risulta lesivo al diritto alla salute dei pazienti e contrario alle finalità della riabilitazione». Un bel po’ di questioni che di riflesso possono interessare la Ternana.

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L’esito: infondato

Il Tar nel dare il giudizio parte da una premessa citando il decreto legislativo 502 del 1992: dispone che le Regioni e le unità sanitarie locali «anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati». Ricordate inoltre le tre fasi procedimentali: autorizzazione, accreditamento istituzionale e convenzionamento. «Non coglie pertanto nel segno – si legge nella sentenza – l’affermazione contenuta nel ricorso secondo cui ‘la ricorrente con la Dd 5767/19 è stata accreditata per l’esercizio della riabilitazione in degenza presso la propria Casa di cura per quindici posti letto’, risultando invero soltanto l’autorizzazione». Tutto respinto in quante le doglianze sono fondate «sull’erroneo presupposto circa il possesso da parte ricorrente dell’accreditamento istituzionale».

REGIONE IN AFFANNO CON GLI ACCREDITAMENTI

Il secondo ricorso: diffida su stipula convenzioni

In questo caso il deposito è del 9 dicembre 2019. Protagonista ancora Porta Sole contro la Usl Umbria 1 e la costituzione in giudizio di Villa Fiorita. Con questo ricorso la struttura sanitaria ha impugnato un atto specifico della Usl Umbria 1 con il quale – viene spiegato è «stata sostanzialmente rigettata la diffida dell’Istituto clinico Porta Sole volta ad impedire ‘la stipula di convenzioni e/o emettere proroghe di convenzioni esistenti per le attività di riabilitazione in assenza della procedura di valutazione comparativa e, comunque, senza coinvolgere la scrivente società, pienamente legittimata ad essere ammessa agli accordi per l’attività di riabilitazione con degenza’». Tirati in ballo anche gli atti di proroga di tutte le altre case di cura. I motivi sono gli stessi del ricorso di pochi mesi prima. E anche l’esito è lo stesso. Sette doglianze e partita chiusa. La questione autorizzazione/accreditamento/convenzionamento continua a tener banco. Vedremo come finirà con il progetto stadio-clinica della Ternana.

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