di S.F.
«Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti gravati. Condanna la Regione Umbria alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, complessivamente liquidate in euro 2.000 oltre oneri e accessori di legge; spese compensate nei confronti del Comune di Terni e dei controinteressati non costituiti in giudizio». Il Tar ha sentenziato sul ricorso 2021 presentato da Acea Ambiente srl in merito all’estensione dei rifiuti da bruciare.
OTTOBRE 2021, LA REGIONE BLOCCA IL TENTATIVO DI ACEA
TUTTI I PARERI DEGLI ENTI
Il tema è noto e se ne è parlato molto tra fine 2021 e inizio 2022. Ricapitolando: Acea ha impugnato al Tar la delibera di giunta regionale del 29 settembre 2021 con la quale fu disposto il non superamento del dissenso – ad esprimerlo furono il Comune di Terni, il Comune di Narni, la Usl Umbria 2 e la Provincia di Perugia – sul progetto di ‘estensione delle tipologie di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero energetico-termovalorizzatore’ dell’impianto di via Ratini. Di mezzo anche il documento istruttorio e la determinazione dirigenziale a firma Monsignori del 14 ottobre 2021: quest’ultima chiuse negativamente il procedimento di Valutazione di impatto ambientale coordinato con l’Autorizzazione integrata ambientale. Gli avvocati coinvolti sono Pasquale Cristiano (Acea), Luciano Ricci (Regione), Paolo Gennari e Francesco Silvi (Comune di Terni).
LA DIFESA DI ACEA NEL 2019
MARZO 2019: «ACEA RITIRI L’ISTANZA»
Numerosi i motivi di lamentela da parte di Acea Ambiente, sette in tutto. Esempio? «Il documento istruttorio introduce, ad avviso di parte ricorrente, inammissibili valutazioni di natura ‘politica’in violazione dell’art. 6 l. n. 241 del 1990 e, dunque, delle funzioni tipiche del responsabile del procedimento; si pone, inoltre, in aperta ed immotivata contraddizione con le conclusioni del comitato, al quale l’estensore del documento istruttorio aveva partecipato con il ruolo di presidente senza esprimere alcuna posizione dissenziente rispetto alle relative decisioni dell’organo tecnico-consultivo». La società parla anche di violazione del principio tempus regis actum e altro ancora: «Erroneamente sarebbero stati posti a fondamento del documento istruttorio i pareri negativi espressi dal Comune di Terni e dal Comune di Narni che, ad avviso di parte ricorrente, non avrebbero dovuto neanche essere sottoposti alla valutazione del comitato in quanto inammissibili». Inoltre non sarebbero state «motivate le ragioni del superamento del parere del comitato in ordine al superamento dei dissensi espressi dal Comune di Terni e dal Comune di Narni e dall’Asl Umbria 2». Nell’atto inoltre non è descritto «l’iter logico giuridico sotteso all’affermata ‘opportunità ’ di attendere l’approvazione dell’aggiornamento del Prgr e non essendo state spiegate le ragioni in base alle quali l’accoglimento dell’istanza di Acea Ambiente deve ritenersi incompatibile con le nuove previsioni di piano e/o produrre effetti irreversibili».
GENNAIO 2022, ACEA NON MOLLA SULLA RICHIESTA DI ESTENSIONE
Non è finita qua: «Il diniego è stato espresso dalla Regione ‘in questa fase’ legata all’imminente approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti’; la giunta regionale avrebbe, pertanto, implicitamente dichiarato che il mancato superamento dei dissensi espressi in conferenza di servizi – superabili in una ‘fase diversa’ – è frutto di logiche che esulano dal procedimento amministrativo di Via/Aia, rinviando sine die la decisione di una istanza che avrebbe dovuto essere valutata in base al quadro normativo di riferimento vigente». Infine l’illogicità manifesta in riferimento «alla dichiarata impossibilità di superamento del parere negativo della Provincia di Perugia, che in realtà non era stato espresso in sede di conferenza di servizi».
14 OTTOBRE 2021, LA DETERMINA DI MONSIGNORI: DINIEGO AD ACEA
Si arriva al 6 maggio 2024, quando la difesa della Regione ha depositato al Tar il nuovo piano regionale di gestione integrata dei rifiuti. Per il Tar le censure di Acea sono meritevoli di accoglimento: «All’esito dei propri lavori, il comitato si è espresso motivatamente nel senso di ritenere sussistenti le condizioni per il superamento dei dissensi espressi dalle citate amministrazioni. Va, altresì, evidenziato che il comitato ha espressamente ritenuto superabile la mancata espressione del proprio parere in sede di conferenza di Vua da parte della Provincia di Terni e di alcuni servizi regionali, dando atto del diverso avviso palesato solo in sede di comitato da parte del rappresentante dell’amministrazione provinciale di Perugia in ordine alla superabilità del parere negativo della Asl Umbria 2. Il parere del comitato di coordinamento per le valutazioni ambientali deve essere qualificato, alla luce della richiamata disciplina regionale, quale parere obbligatorio e non vincolante, pertanto l’amministrazione regionale ben poteva discostarsene, assolvendo tuttavia all’onere di motivare in ordine alle ragioni di tale diverso avviso».
IL VERBALE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE: DISSENSO
In più, oltre non motivare in merito alla disattesa posizione del comitato, dalla dgr 895 del 2021 «nulla emerge in merito alle ragioni per cui tali posizioni dissenzienti espresse in sede di conferenza Via sono state ritenute prevalenti, non potendo ritenersi una adeguata motivazione l’inciso ‘in considerazione dell’imminente approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti’ (che sarebbe stato in realtà approvato oltre due anni più tardi). I provvedimenti si palesano illegittimi sotto un ulteriore, sebbene connesso, profilo – contestato dalla ricorrente in particolare nel primo, secondo e sesto motivo in diritto – che attiene alla violazione del principio tempus regit actum ed alla carenza di motivazione in ordine al diniego. Non è contestata – né smentita dagli atti di causa, nulla emergendo in senso contrario neanche nei gravati provvedimenti – l’affermazione di parte ricorrente circa la piena compatibilità dell’istanza presentata da Acea Ambiente con il piano di gestione rifiuti approvato con dcr 301 del 2009». In definitiva per il Tar i «vizi che inficiano il documento istruttorio e la dgr 895 del 2021 si ripercuotono, in via derivata, sulla determinazione dirigenziale 10112 del 2021 che nel definire in senso negativo il procedimento di Via/Aia si è limitata a prendere atto della determinazione della giunta regionale». Partita riaperta.
A prendere posizione è il consigliere regionale M5S Thomas De Luca: «Per l’ennesima volta i fatti ci danno ragione. Terni è di nuovo tra le città candidate a bruciare i rifiuti di tutta la regione, la sentenza del Tar dimostra come questo sia la diretta conseguenza del Piano regionale dei rifiuti della giunta Tesei. Con la sentenza che ha accolto il ricorso di Acea e annullato il diniego per l’estensione dei rifiuti da bruciare nel termovalorizzatore, si torna al 2014 ma con molti strumenti in meno per respingere la richiesta avanzata di poter bruciare rifiuti urbani. I magistrati hanno basato il loro pronunciamento sulla non ricevibilità dell’accezione posta dalla Regione che aveva respinto la richiesta motivando che il nuovo piano fosse ancora in iter di approvazione. Oggi il nuovo piano c’è e prevede di incenerire tal quali i rifiuti indifferenziati prodotti in Umbria. Grazie alla destra e a tutti quelli che hanno voluto il nuovo Piano dei rifiuti, in primo luogo i consiglieri ternani che hanno votato a favore, non c’è più alcun ostacolo alla candidabilità del termovalorizzatore di Maratta. Soprattutto grazie al silenzio del sindaco Bandecchi. Di una cosa possono stare sicuri i cittadini ternani e umbri: come Movimento 5 Stelle – conclude – faremo tutto il possibile per vincere le elezioni regionali e approvare immediatamente insieme alle forze del Patto Avanti un nuovo Piano dei rifiuti basato sul massimo recupero di materia, sulle filiere industriali del riciclo e che escluda l’incenerimento».