Bretella Ast-San Carlo, pasticcio su vincolo esproprio terreni: Tar boccia il Comune

Sentenza sul ricorso Itagest del 2018 sull’atto di Cufalo per la reiterazione: fu toppata la procedura, il Tribunale annulla il provvedimento

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di S.F.

L’area oggetto di contesa (foto Itagest.it)

La modalità di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio sui terreni interessati dalla realizzazione dell’opera non era corretta. A tre anni di distanza dal deposito del ricorso – 11 settembre 2018 – il Tar dell’Umbria ha sentenziato sull’istanza della società proprietaria delle particelle, la Itagest srl, contro il Comune di Terni: c’è l’accoglimento con contestuale annullamento della deliberazione dell’allora commissario straordinario di palazzo Spada, Antonino Cufalo, firmata nel maggio 2018. Riguarda l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’ente è stato condannato al pagamento delle spese di lite per 1.500 euro.

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L’illegittimità e la destinazione

La Itagest ha impugnato la parte riguardante i suoi terreni in zona agricola che, per effetto del Prg, sono destinati a riqualificazione paesaggistica/ambientale (una particella) ed a viabilità (l’altra, su questo aspetto c’è un ricorso pendente al Consiglio di Stato). Nel maggio 2018 Cufalo ha firmato la delibera per il semaforo verde al progetto preliminare della bretella e contestuale reiterazione del vincolo all’esproprio, ma per la società più di qualcosa non andava: chiesto l’annullamento in quanto considerato illegittimo per varie ragioni. Il più rilevante riguarda il fatto che lo sarebbe «in mancanza di una nuova pianificazione urbanistica o, quanto meno, di una rivalutazione della situazione, che avrebbe potuto evidenziare l’attuale incompatibilità della destinazione agricola delle particelle di proprietà della ricorrente con la situazione di fatto e di diritto dell’area circostante e portare, così, ad una variazione della destinazione delle porzioni di terreno di residua proprietà di Itagest tale da rendere possibile un uso più remunerativo delle stesse». Non solo. L’atto del Comune «non terrebbe conto del percorso intrapreso dall’amministrazione e da Itagest, fin dal 2008-2009, per la stipula di un accordo sostitutivo di provvedimento finalizzato alla cessione gratuita al Comune delle aree necessarie alla realizzazione dell’infrastruttura e, inoltre, perché non sarebbe stata celebrata la conferenza di servizi».

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Il godimento del bene. Il Tar accoglie

In più la società nel ricorso ha sottolineato la mancata considerazione in relazione agli interessi del privato proprietario al pieno godimento del proprio bene e il fatto che la delibera sarebbe non legittima perché «il progetto di fattibilità determinante la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio non terrebbe conto della problematica relativa alla parziale interclusione ed alla maggiore onerosità degli accessi ai terreni». Il Tar inizia a giudicare dal motivo di maggior rilievo esposto dalla Itagest: «Il collegio – si legge nella sentenza – condivide la censura relativa allo strumento giuridico necessario per la valida reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio. Ai fini della motivata reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, una volta che sia intervenuta la sua decadenza per decorso del termine quinquennale, è necessaria per espressa previsione normativa la rinnovazione dei procedimenti di approvazione del piano urbanistico generale ovvero una sua variante; è consentita solo con la procedura di approvazione del piano urbanistico o di una sua variante e non attraverso atti diversi». Partita chiusa. A difendere il Comune è l’avvocato Francesco Silvi, mentre i colleghi Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia hanno seguito nell’iter la società.

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Conseguenze?

In sostanza il vincolo d’esproprio ‘inserito’ all’interno della delibera di Cufalo non andava bene. E il Tar su questo ha bocciato palazzo Spada. Tuttavia da quanto si apprende a livello operativo non dovrebbe cambiare granché: la reiterazione del vincolo è stata poi fatto seguendo le modalità corrette, con successiva adozione degli organi consiliari. Ciò non esclude che la contesa possa proseguire al Consiglio di Stato con l’impugnazione da parte dell’avvocatura comunale. Nel contempo nell’ultimo anno sui terreni sono state effettuate le indagini preliminari e la verifica bellica. Di strada da fare ne manca per arrivare alla realizzazione del percorso di oltre 600 metri tra l’area di San Carlo e strada della Romita.

 

 

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