di S.F.
ยซPrevia dichiarazione dellโestinzione del giudizio nei confronti della signora Maria Rosaria Morelli per la rituale rinunzia di questโultima e dellโinammissibilitร del ricorso del comitato โTuteliamo Colle dellโOroโ per difetto di legittimazione attiva, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti con conseguente annullamento degli atti del procedimento di adozione ed approvazione della โVariante parziale al Prg parte operativa Comparto di Villa Palma per alienazione ed attuazione del nucleo FD4 di proprietร comunaleโ e dei relativi atti di convalida e di confermaยป. A distanza di quattordici mesi dal ricorso depositato al Tar Umbria, c’รจ la sentenza di merito del Tar sull’annosa vicenda riguardante il terreno in vocabolo Gioglio per il nuovo centro sportivo della Ternana. Tutto il procedimento รจ di fatto cancellato. Si va al Consiglio di Stato?
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Gli step propedeutici al caos
La storia รจ piรน che nota ed in sintesi riepiloghiamo cosa ha impugnato il Comitato – in origine Maria Paola Morelli, Augusta Maria Fausti, Maria Rosaria Morelli, Carlo Morelli, Alessandra Morelli, Carla Maria Barbino e Franco Valigi, difeso dagli avvocati Alessandro Botto, Luca Lombardo e Roberta Patrizia Giannotte – nel corso del tempo. La prima delibera di approvazione della variante al prg del 20 giugno 2022, l’adozione precedente del 7 marzo 2022, l’atto della giunta Latini del 21 luglio 2021 per l’avvio della revisione urbanistica, il piano delle alienazioni, la determinazionedel 21 settembre 2022 per la vendita del terreno da 377.797 euro e, da ultimo, motivi aggiunti legati alla delibera del 22 febbraio 2023 per la convalida della variante e della successiva approvazione in consiglio del 27 marzo 2023. Il Comune รจ stato difeso dagli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi, la Ternana da controinteressata si รจ presentata con Francesco Emilio Standoli. Con atto munito di procura speciale notificato e depositato il 2o ottobre 2022, Maria Rosaria Morelli ha rinunciato al ricorso.
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La non legittimazione del Comitato
La sentenza รจ molto lunga, d’altronde gli atti al centro dell’attenzione sono numerosi. I magistrati amministrativi esordiscono scrivendo che ยซla legittimazione ad agire di associazioni e comitati segue, come noto, un โdoppio binarioโ. I comitati istituiti in forma associativa temporanea, che perseguono obiettivi di natura ambientale in modo occasionale o episodico ed hanno uno scopo specifico e limitato nel tempo, costituiscono una mera proiezione degli interessi dei soggetti individuali che ne fanno parte e non sono, in quanto tali, legittimati ad agire davanti il giudice amministrativo per contestare atti aventi rilevanza in materia urbanistica ed edilizia. Orbene, risulta dagli atti di causa che il comitato โTuteliamo Colle dellโOroโ รจ stato costituito con scrittura privata solo il 2 maggio 2022, e dunque successivamente allโadozione della variante alla parte operativa del Prg di cui in questa sede si controverte. Il collegio ritiene che il comitato non possieda i requisiti di legittimazione ad agire a tutela dellโinteresse fatto valere in questa sede, non risultando dalla documentazione depositata in giudizio che lo stesso possieda adeguata rappresentativitร e stabilitร di collegamento con il territorio. Non risulta, infatti, che il comitato abbia svolto la propria attivitร per le finalitร statutarie per un arco temporale significativoยป. Il ricorso รจ dunque inammissibile. Ma non รจ finita qui.
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L’altro ricorso ammissibile. Il giudizio
Diversa la posizione – citiamo i nomi in quanto pubblicamente leggibili nel documento – di Augusta Maria Fausti, Carlo Morelli, Alessandra Morelli, Carla Maria Barbino e Franco Valigi: ยซLa relativa vicinitas, intesa quale stabile collegamento tra il ricorrente e lโarea dove si trova il bene oggetto del titolo in contestazione, risulta dimostrata in giudizio tramite mappe e certificati catastaliยป. Per loro c’รจ l’ammissibilitร . Bene. Si parte dal primo punto di lamentela, vale a dire la contestazione per la violazione della legge 353/2000: โLe zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente allโincendio per almeno quindici anniโ. Per il Tar ยซ al di lร dellโinserimento o meno dei terreni di cui si discute nel catasto comunale delle aree percorse dal fuoco, non vi รจ evidenza che rispetto agli stessi (ricompresi nelle zone FD4, destinate allโinsediamento di sole strutture sportive) sia stata impressa una destinazione dโuso diversa da quella precedente allโincendio del 2012 al quale parte ricorrente fa riferimentoยป. Motivo infondato.
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I rapporti tra Comune e Ternana
I ricorrenti in piรน hanno tirato in ballo le modalitร con le quali il Comune รจ arrivato alla determinazione di alienare i terreni alla Ternana. ยซIn sintesi gli atti impugnati sarebbero illegittimi per avere fatto applicazione della disposizione dellโart. 4, co. 13, del d.lgs. n. 38/2021 (legge stadi) prima che, la stessa fosse formalmente entrata in vigore (rectius: fosse divenuta applicabile) ai sensi dellโart. 12-bis del medesimo decreto come introdotto dal d.l. n. 41/2021. Infine, gli atti relativi alla vendita del compendio immobiliare in questione sarebbero contrari ai principi della gestione contabile vigenti ratione temporis, che avrebbero reso necessaria la previa valutazione della non funzionalitร dei terreni agli scopi istituzionali del Comune e la successiva scelta dellโacquirente mediante procedura ad evidenza pubblica, mentre le modalitร seguite dallโamministrazione avrebbero portato ad una sostanziale svalutazione dei beni in questione, se paragonati ad altri terreni con simili caratteristiche posti in vendita dallโamministrazione resistente con il piano delle alienazioni. Da ultimo, sarebbero state violate le disposizioni sul dissesto finanziario, che assegnano la competenza allโalienazione del patrimonio immobiliare al solo organismo straordinario di liquidazioneยป. Niente da fare anche in questo perchรฉ per i magistrati le ยซdoglianze di parte ricorrente non colgono nel segnoยป. In piรน i ricorrenti ยซnon possono vantare alcun titolo o specifico interesse a contestare lโentitร del prezzo cosรฌ come determinato allโesito delle negoziazioniยป. La svolta c’รจ su altro.
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I motivi decisivi: l’intervento edilizio diretto
I ricorrenti tuttavia si erano mossi per contestare la legittimitร della variante alla parte operativa del Prg ยซnella parte in cui permette la trasformazione urbanistica dei terreni – per cui รจ causa- mediante intervento edilizio diretto e non, come previsto in precedenza, previa approvazione di uno strumento intermedio di pianificazione. Le parti istanti si dolgono, inoltre, del fatto che le criticitร adesso in esame erano state giร rilevate con le osservazioni presentate sulla variante adottata e che, in sede di approvazione della stessa, lโamministrazione non avrebbe fornito adeguata motivazione del loro superamentoยป. E qui il Tar condivide le critiche in ordine alla necessitร della ยซpianificazione intermedia in considerazione dellโincontestata circostanza che i terreni in questione sono allo stato del tutto privi di urbanizzazione. Infatti, devono ritenersi eccezionali e di stretta interpretazione i casi in cui รจ consentito – si legge – il rilascio del permesso di costruire diretto, senza previa approvazione dello strumento attuativo: pure in presenza di una zona giร urbanizzata, la necessitร dello strumento attuativo รจ esclusa solo nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressochรฉ completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo, ma non anche nellโipotesi in cui, per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza allโabitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zonaยป. Non solo: ยซTrattandosi, poi, di aree da destinare per la prima volta allโedificazione, รจ richiesta, per il loro armonico raccordo con i preesistenti e vicini aggregati abitativi, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dovendo a tal fine essere affiancato al piano regolatore generale lo strumento urbanistico dโattuazione, che garantisce una pianificazione razionale e ordinata del futuro sviluppo del territorio dal punto di vista urbanisticoยป.
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Il difetto di istruttoria e la procedura
C’รจ poi la critica legata al presunto difetto di istruttoria per le dotazioni infrastrutturali ed alla violazione della legge regionale 1/2015. ยซAl riguardo, si osserva che, sia con la deliberazione di giunta comunale del 21 luglio 2021 che con la nota del 5 ottobre 2021, il Comune aveva espressamente evidenziato a Ternana Calcio che le note dalla stessa trasmesse non fornivano le indicazioni necessarie โsulle dotazioni infrastrutturali al fine di valutare correttamente le scelte urbanisticheโ. Con la nota del 5 ottobre 2021, poi, il Comune informava Ternana Calcio che, qualora la stessa avesse ritenuto di far pervenire gli elementi indicati entro tempi ragionevoli, lโamministrazione li avrebbe valutati, mentre in caso contrario si sarebbe provveduto ad effettuare i necessari approfondimenti tecnici incaricando gli uffici comunali interessatiยป. Ed ecco il problema: ยซSennonchรฉ, nella variante alla parte operativa del Prg approvata con gli atti impugnati non risulta che siano state individuate le necessarie dotazioni infrastrutturali, nรฉ che sia stata indicata la rete delle principali vie di comunicazione, nรฉ che siano stati individuati, in applicazione delle linee guida di cui alla deliberazione della giunta regionale 164/2010, gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali esistenti e di progetto che nel loro insieme costituiscono la struttura urbana minimaยป.
I metri cubi
Si prosegue: ยซIl collegio ritiene fondata anche la critica con cui i ricorrenti deducono che la previsione della possibilitร dellโattuazione diretta dellโintervento sarebbe in contrasto con lโart. 41-quinquies, co. 6, della legge n. 1150/1942ยป. Che significa? ยซQuestโultima disposizione stabilisce che nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessaยป. Il Comune ha proposto in tal senso un valore di 0,9 mc/mq dell’indice territoriale con conseguente volume (parametrato ai 66.926 mq di estensione dellโarea) di 30.232 mc, di gran lunga inferiore ai 128.496 mc riportati nel ricorso. ยซIl comma 22 dellโart. 117 delle norme tecniche della parte operativa del Prg, come inserito dalla variante approvata, prevede – spiega il Tar – che per lโintervento di cui si discute โ[g]li edifici fuori terra non possono superare le altezze massime di ml 6,50 rispetto alla quota di terreno sistemata; per motivate esigenze relative esclusivamente alle tipologie degli impianti sportivi sono ammesse altezze massime di ml 9,00 / ml 12,00 calcolate rispetto alla quota del terreno sistematoโ. Questa previsione consente di apprezzare la fondatezza della doglianza di parte ricorrente, dal momento che essa consentirebbe la realizzazione, sebbene per i soli impianti sportivi, di edifici con altezza massima di 12 metri: quanto meno in relazione a questi ultimi, dunque, si realizzerebbe la previsione legislativa, perchรฉ, anche applicando il criterio di calcolo proposto dal Comune, per essi si potrebbe pervenire a volumi di 3,6 mc/mq, eccedenti il limite oltre il quale il citato art. 41-quinquies richiede la pianificazione intermediaยป.
L’esito: annullamento degli atti
Si arriva al dunque: c’รจ l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti con ยซconseguente annullamento degli atti del procedimento di adozione ed approvazione della โVariante parziale al Prg parte operativa comparto di Villa Palma per alienazione ed attuazione del nucleo FD4 di proprietร comunaleโ e dei relativi atti di convalida e di confermaโ. Vedremo gli sviluppi. In estrema sintesi il Comune ha sbagliato la procedura di variante per le ragioni sopra esposte.