Attigliano: «Danno erariale per la cessione di una cappella cimiteriale». Corte dei Conti assolve ex dipendente comunale

Il procedimento aveva fatto seguito a quello penale ed ha preceduto quest’ultimo nella sentenza

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La contestazione, ‘figlia’ del procedimento penale avviato sulla vicenda, era di aver cagionato un danno erariale di 17.515 euro al Comune di Attigliano per non essersi astenuta, ed aver anzi deliberato nel 2020, in merito alla cessione di una cappella cimiteriale di cui alcuni sui congiunti erano proprietari. Evitando qualsiasi procedura di evidenza pubblica – tanto da portare il sindaco Fazio, nel dicembre del 2021, ad annullare il provvedimento in autotutela – e configurando in tal modo anche un conflitto di interessi. Per questo una ex dipendente del Comune di Attigliano – L.P. le sue iniziali, assistita dall’avvocato Elodia Mirti del foro di Perugia – era stata citata in giudizio dalla procura regionale della Corte dei Conti dell’Umbria. Nel giro di pochi mesi il procedimento è giunto a sentenza e la Corte dei Conti – presidente Floreani, giudici Di Giulio e Scognamiglio – l’hanno assolta da ogni accusa, rigettando integralmente la domanda risarcitoria della magistratura contabile a cui il Comune si era associato. Nella sentenza, la Corte umbra osserva che l’ex dipendente comunale ed i suoi prossimi congiunti «hanno percepito proventi non – come sostenuto dalla procura regionale – in rapporto all’adozione dell’atto concessorio del 2020, ma per la rinuncia, a monte, al loro diritto di concessione sull’area e sulla sovrastante cappella gentilizia edificata a spese private, onde far rientrare questi beni nella disponibilità dell’ente locale e realizzare una circostanza antecedente necessaria, ma non sufficiente, per poter procedere alla riassegnazione del bene cimiteriale». Analogamente i giudici non hanno riscontrato condotte antidoverose, conflitti di interesse né violazioni della concorrenza, con la determina che non era stata seguita da alcuna impugnazione al Tar. Infine – osserva la Corte dei Conti – «il danno da omessa acquisizione di entrate per mancato incasso dei canoni di concessione non può essere imputato alla condotta della convenuta, essendo stato cagionato dalla successiva azione del Comune che ha annullato la determina del 2020 adottata dalla dipendente, precludendo la stipula del contratto ed i conseguenti introiti».

Il procedimento aveva fatto seguito a quello penale ed ha preceduto quest’ultimo nella sentenza

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