Terni, Camera Penale: «Deriva giustizialista»

del Consiglio direttivo della Camera Penale di Terni

Il Consiglio direttivo della Camera Penale di Terni, presa visone del testo dell’emendamento al disegno di legge ‘Anticorruzione’, esprime apertamente il proprio totale dissenso alla modifica poiché l’iniziativa è tesa ad introdurre la sospensione della prescrizione dei reati dopo la sentenza di primo grado. Ciò senza nemmeno distinguere tra sentenze di assoluzione e sentenze di condanna, con l’inevitabile e dannosa conseguenza, dopo il giudizio di primo grado, di una pendenza teoricamente infinita a detrimento sia dell’imputato condannato in primo grado, che non avrebbe diritto ad una celere celebrazione del giudizio di secondo grado, sia di quello assolto in primo grado, che non beneficerebbe degli effetti della sentenza a causa della impugnazione da parte del pubblico ministero della sentenza di assoluzione. Ma anche della parte offesa, che vedrebbe dilatare a dismisura i tempi per arrivare ad un giudicato definitivo e vedere soddisfatte le proprie pretese.

Francesca Abbati, presidente Camera Penale di Terni

Questo profilo così importante non viene neppure preso in considerazione nell’ambito di una riforma che avrebbe un effetto dilatorio esponenziale, poiché un appello potrebbe teoricamente durare decenni con danno non soltanto degli imputati, presunti innocenti sino alla pronuncia di una condanna definitiva, ma anche delle persone offese dai reati, che dovrebbero attendere l’esito di un processo potenzialmente infinito.

La proposta riforma comprometterebbe inevitabilmente i diritti costituzionali di tutti i cittadini, imputati e parti offese, poiché si porrebbe in netto contrasto con noti e risalenti principi di civiltà giuridica e determinerebbe, contrariamente a quanto affermato, ed anzi in sua perfetta antitesi, un prolungamento sine die della durata del processo, in violazione del principio della ragionevole durata sancito non solo dall’articolo 111, comma 2 della nostra Costituzione, ma anche dall’articolo 6 § 1 della CEDU.

In tutti i paesi democratici è presente l’istituto della prescrizione e non è certo con la sua sospensione che si potrebbe arginare il fenomeno della ‘lentezza della giustizia’, causato notoriamente da carenze di organico e disfunzioni non imputabili all’avvocatura; è infatti dato statistico che oggi le prescrizioni maturino per lo più durante la fase delle indagini preliminari, allorquando i termini di durata vengono ampiamente superati.

La conseguente dilatazione dei tempi processuali comprometterebbe altresì la stessa certezza della pena e vanificherebbe la stessa sua funzione, sia in termini rieducativi che in quelli di difesa sociale, perché arriverebbe a distanza di anni dalla commissione del fatto-reato. Il Consiglio direttivo della Camera Penale di Terni ritiene, inoltre, inaccettabile che il ministro della Giustizia abbia definito gli avvocati ‘azzeccagarbugli’, difensori di furbetti che utilizzerebbero degli artifizi al fine di far prescrivere i reati.

La parole del Guardasigilli offendono profondamente la dignità della toga e la fierezza di chi ogni giorno la indossa credendo nella nobiltà della professione svolta. Destano ancora più sconcerto poiché pronunciate da un avvocato che meglio di chiunque altro dovrebbe conoscere le regole del ‘giusto processo’ sancite nella Costituzione e le garanzie che ne costituiscono estrinsecazione e sul cui rispetto l’avvocato deve vigilare anche per ragioni deontologiche.

Definire ‘vari espedienti e artifizi giuridici’ le questioni preliminari e le eccezioni fondate sul codice di procedura penale, risultato di una lunga e difficile evoluzione normativa, significa mettere in discussione i principi fondanti lo Stato di diritto, principi liberali propri dei paesi democratici ed il diritto stesso alla difesa, sancito costituzionalmente, definito inviolabile per il cittadino in ogni stato e grado del giudizio.

Per tali ragioni il Consiglio direttivo della Camera Penale di Terni, allarmato dalla deriva giustizialista che si sta delineando sempre più chiaramente nel nostro paese, aderisce allo stato di agitazione proclamato dall’Unione delle Camere Penali e si riserva di adottare le opportune forme di protesta per difendere il diritto costituzionale dei cittadini alla ragionevole durata del processo.

 

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