Santopadre, Goretti e il Perugia deferiti

Serie B, il Grifo nei guai: nel mirino ci sono le cessioni di Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre all’Atalanta. «Valori fittizi rispetto al valore effettivo»

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Guai in casa Perugia a pochi giorni dall’eliminazione ai playoff per mano del Venezia. La doccia gelata arriva dal procuratore federale della Figc: il presidente Massimiliano Satopadre, il responsabile dell’area tecnica Roberto Goretti e la società (quest’ultima a titolo di responsabilità diretta e oggettiva) sono stati deferiti al Tribunale nazionale federale in merito alle cessioni di Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre all’Atalanta nel gennaio 2017. L’accusa è di aver «indicato valori fittizi rispetto al valore effettivo». Stesso provvedimento per la società lombarda e il suo presidente, Luca Percassi.

IL DISPOSITIVO DELLA FIGC: PIOGGIA DI DEFERIMENTI IN CASA GRIFO

Gianluca Mancini

Il valore di Mancini: «Di gran lunga inferiore» Il presidente del Grifo è stato deferito per la «violazione dell’ort. 1 bis, comma 1. del C.G.S., e dell’art. 8, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto in data 12 gennaio 2017 il contrtto di cessione del calciatore Gianluca Mancini con la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. indicando un valore fittizio di cessione di gran lunge inferiore rispetto all’effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti, così determinando un significativo danno economico ad altra società calcistica, con la quale il Perugia, in sede di acquisizione del medesimo calciatore, aveva stipulato un accordo in data 1° agosto 2016 che prevedeva la corresponsione di un premio di rendimento in fovore di tale società in caso di futura cessione del calciatore ad una società calcistica terza, in misura pari al 50% dell’importo del prezzo di rivendita».

Il portiere, valore «gonfiato» Provvedimento scattato anche «per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., e dell’art. 8, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto in data 24 gennaio 2017 il contratto di cessione del calciatore Alessandro Santopadre con la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. indicando un valore fittizio di cessione di gran lungo superiore rispetto all’effettivo valore del calciatore stesso, per come emerge dagli elementi acquisiti in atti».

La mancata opposizione Terzo motivo legato alla «violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. e dell’art. 8 commi 1 e 2, del C.G.S., per avere apposto o consentito che venissero apposti, o comunque per non essersi opposto a che venissero apposti nelle scritte contabili e nelle comunicazioni sociali destinate ai soci e al pubblico della società A.C. Perugia Calcio s.r.l. i valori di cessione dei due calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre, sulla base dei contratti di cessione stipulati con la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. rispettivamente in data 12 gennaio 2017 e 24 gennaio 2017, in misura non corrispondente al vero».

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