Stop dopo presunto maltrattamento cane: Tar annulla atto

Diversi guai per un appuntato scelto della Finanza: mirino in particolar modo sull’esonero d’autorità dalla specializzazione di conduttore di cani antidroga

Condividi questo articolo su

di S.F.

L’esonero d’autorità dalla specializzazione di conduttore di cani antidroga, un giudizio penale – procedimento davanti al tribunale militare di Roma concluso con l’archiviazione per difetto di requisito oggettivo – per deterioramento di animale, una revisione della valutazione del ricorrente da ‘eccellente’ a ‘superiore alla media’ ed una sanzione disciplinare di cinque giorni. Sono le principali conseguenze che hanno riguardato un appuntato scelto della Guardia di finanza – in servizio all’epoca a Castiglione del Lago – dopo un episodio per il quale è stato accusato anche di maltrattamento: il Tar Umbria ha accolto parzialmente il ricorso depositato nel 2017, annullando il provvedimento emesso dal comando generale delle Fiamme gialle.

Il presunto maltrattamento

L’appuntato scelto aveva acquisito la specialità di conduttore di cane antidroga e in un’occasione, durante l’attività al centro cinofilo di Castiglione del Lago, era impegnato nel posizionare il cane sul furgone in vista del trasporto all’aeroporto di Perugia. Qualcosa non è andò nel verso giusto: l’animale – si legge nella ricostruzione – «si dimostrava restio a rispondere agli ordini classici e si rifiutava di salire sul mezzo. Il ricorrente esercitava una trazione del guinzaglio nel momento stesso in cui il cane smetteva di resistere e, per effetto della forza esercitata dal conduttore, finiva per sbattere contro alcuni bidoni in plastica collocati in prossimità del mezzo». Fu specificato che «era stato donato al centro di addestramento quando era ormai adulto e questo aveva creato qualche problema nella fase iniziale del suo addestramento, tanto che, prima dell’episodio sopra descritto, si era registrato un attacco ai danni di un precedente addestratore. Successivamente, il cane aveva assimilato meglio l’addestramento». Da qui le prime conseguenze.

L’accusa e il ricorso 

Per quel che concerne la sanzione disciplinare di cinque giorni l’appuntato scelto è stato incolpato in quanto «si rendeva responsabile di maltrattamento animale, poiché il gesto era immotivato». Ma il focus principale è sull’esonero dalla specializzazione di conduttore di cane antidroga per «mancanza dei necessari requisiti tecnici e per motivi disciplinari». Per altri aspetti dunque: è stato disposto con determina del sottocapo di Stato Maggiore del comando generale della Finanza. Quest’atto è stato impugnato dal ricorrente che, tra l’altro, ha chiesto il risarcimento del danno quantificato nell’importo dell’indennità di presenza esterna – circa 100 euro al mese – e, in merito alla «perdita di professionalità e al danno all’immagine, nella misura equitativa del 10% dello stipendio annuo, ovvero nella diversa percentuale ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione». Il ricorso ha coinvolto anche il ministero dell’Economia e delle finanze.

Il Tar accoglie

In particolar modo il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento – l’esonero dalla specializzazione – in quanto «l’amministrazione non avrebbe tenuto in adeguata considerazione, ai fini della decisione, la circostanza che il procedimento penale svoltosi dinnanzi al tribunale militare in relazione alla stessa vicenda si è concluso con l’archiviazione per insussistenza dell’elemento oggettivo, ovvero perché il fatto non sussiste, circostanza che, quanto meno, avrebbe dovuto essere tenuta in conto dall’amministrazione militare ai fini della decisione sull’esonero d’autorità dalla specializzazione». Non solo: l’atto – per l’appuntato scelto – è viziato perché «sarebbe mancata l’adeguata considerazione del parere contrario all’esonero espresso dal comandante del corso allevamento e addestramento cinofilo». Ovvero il suo diretto superiore. Inoltre «si sarebbe basata anche su circostanze, riferite nelle relazioni dei diversi livelli della linea gerarchica, relative a comportamenti ritenuti censurabili del ricorrente nei confronti di colleghi ed ausiliari, in ordine ai quali lo stesso ricorrente non sarebbe mai stato chiamato ad interloquire, men che meno nel corso del procedimento di esonero dalla specializzazione». Il tutto delineerebbe un «quadro incongruo e contraddittorio rispetto alle valutazioni ed agli attestati dallo stesso istante ricevuti nella sua esperienza professionale, precedente e successiva all’episodio oggetto dal quale è scaturito il procedimento che ha postato all’esonero dalla specializzazione». Il Tar ha accolto questi motivi di ricorso: «Pur essendo la funzione disciplinare – si legge nella sentenza – autonoma rispetto a quella di accertamento e sanzione degli illeciti penali, le motivazioni del provvedimento disciplinare avrebbero dovuto indurre l’amministrazione resistente, al momento della valutazione dei presupposti per l’adozione del provvedimento di esonero dalla specializzazione, ad una più attenta considerazione delle ragioni dell’archiviazione del procedimento penale, che era stata disposta dal giudice militare proprio per mancanza del requisito oggettivo costituito dal deterioramento dell’animale; nella motivazione del provvedimento impugnato manca qualsiasi riferimento al parere dissenziente rispetto alla proposta di esonero espresso dal comandante del corso allevamento e addestramento cinofilo. Se è vero che il parere in questione non può ritenersi vincolante per l’organo titolare del potere decisionale, quest’ultimo avrebbe dovuto comunque indicare nella motivazione dell’atto impugnato le ragioni che lo hanno indotto, nella propria valutazione, a disattendere detto parere». A difendere l’appuntato scelto è stata l’avvocato Maria Di Paolo.

Il risarcimento

Di conseguenza c’è l’accoglimento della domanda di risarcimento per l’indennità «eventualmente non goduta dal militare in conseguenza dell’esonero dalla specializzazione di conduttore cani antidroga». Respinta invece la domanda per il ristoro legato alla perdita di professionalità e al danno d’immagine in quanto il riferimento al calcolo percentuale «non è collegato ad alcun criterio verificabile, rimanendo comunque impregiudicata, sussistendone i presupposti, la risarcibilità degli eventuali futuri pregiudizi (in termini, ad esempio, di avanzamento di carriera o conseguimento di incarichi) che dovessero verificarsi quali conseguenze dirette dell’esonero dalla specializzazione impugnato».

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli