Ristorazione sanità, accolto ricorso All Food

Terni, il Tar stabilisce l’illegittimità dell’atto di esclusione da parte della Umbria Salute Scarl. Riguarda un lotto del bando quinquennale da oltre 47 milioni di euro

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di S.F.

L’Umbria Salute Scarl aveva deciso per il ‘taglio’ dalla gara – valore complessivo di 47 milioni e 671 mila euro, suddiviso in lotti per Usl Umbria 1, Usl Umbria 2 e ospedale ‘Santa Maria’ di Terni – per la presentazione di offerte «imputabili ad un unico centro decisionale» con riferimento alla Eutourist New s.r.l. e All Food S.p.A.. Si parla del bando quinquennale per la ristorazione nella sanità partito dalla Centrale regionale: lunedì mattina il Tar Umbria ha pubblicato la sentenza – udienza collegiale del 18 dicembre – di merito dando ragione alla società dell’amministratore delegato Massimo Piacenti. Annullato il provvedimento di esclusione dell’agosto 2018.

LA BOCCIATURA – ORDINANZA CAUTELARE – DEL TAR UMBRIA AL RICORSO E LE MOTIVAZIONI

Le tappe precedenti: Tar e Consiglio di Stato

In particolar modo il ricorso era arrivato in seguito all’esclusione per il lotto numero 1 dal valore di poco superiore ai 7 milioni di euro (legato alla Usl Umbria 1). Nel giudizio cautelare c’era stato il ‘no’ alla richiesta della All Food perché «le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle 5 situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 e ritenuto pertanto che non possa valutarsi favorevolmente alla società ricorrente il fatto che la ditta Eutourist New S.r.l., successivamente al verbale di esclusione, ma prima del provvedimento formale di esclusione, abbia comunicato alla stazione appaltante il ritiro della propria istanza di partecipazione alla procedura di gara, atteso il potere-dovere dell’amministrazione di accertare le sopra richiamate cause di esclusione in qualsiasi momento della procedura di gara». A novembre tuttavia il Consiglio di Stato aveva riformato il giudizio del Tar Umbria sottolineando che «la sussistenza della situazione di collegamento che comporta l’esclusione degli operatori economici assume rilievo solo a partire del momento di presentazione delle offerte e non nella precedente fase di manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura ristretta di selezione del contraente». Quindi l’udienza di merito del 18 dicembre.

IL CONSIGLIO DI STATO RIFORMA L’ORDINANZA DEL TAR UMBRIA: PUNTO ALL FOOD

Niente esclusione, provvedimento illegittimo

La prima sezione del Tar Umbria – si legge nella motivazione del documento pubblicato il 14 gennaio – ha accolto il ricorso della All Food (difesa dall’avvocato Enrico Di Ienno, per l’Umbria Salute Scarl c’è Patrizia Bececco) mettendo in evidenza che «nella tipologia procedurale di cui si tratta, il disposto letterale dell’art. 80, comma 6, ove impone alle stazioni appaltanti l’obbligo di escludere un operatore economico ‘in qualunque momento della procedura’, va in quest’ultima parte interpretato precisando che la valutazione della situazione di collegamento sostanziale ex art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. 50/2016 può avvenire, da parte della stazione appaltante, a partire dalla presentazione effettiva di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale. Poiché nel caso di specie l’esclusione della ditta ricorrente è stata disposta prima della descritta fase presentazione delle offerte, ovvero prima che la stazione appaltante potesse trovarsi nelle condizioni di verificare effettivamente la presenza una di quelle situazioni di controllo che possono dar luogo all’esclusione dalla procedura, peraltro venuta meno a seguito della rinuncia della ditta Eutourist New s.r.l. a presentare un’offerta, non può che concludersi che per l’illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza dei presupposti fattuali per l’applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. 50/2016». Risultato: annullato il provvedimento di esclusione dalla gara firmato lo scorso agosto.

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