Distilleria ‘sospesa’, Tar boccia la Regione

Perugia, il tribunale amministrativo dell’Umbria ha accolto il ricorso con cui la ‘Distillerie Di Lorenzo’ si era opposta alla diffida con sospensione dell’attività

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La prima sezione del Tar del’Umbria ha accolto il ricorso della Distillerie Di Lorenzo contro il provvedimento di sospensione dell’attività, avvenuto il 21 dicembre 2015, condannando la Regione Umbria e l’Arpa al pagamento delle spese legali, pari a circa 2 mila euro.

Sospensione contestata Il contenzioso tra le amministrazioni e la storica società di Ponte Valleceppi – finita al centro delle cronache nell’estate del 2008 a seguito di un episodio di inquinamento del fiume Tevere con centinaia di pesci morti – era scaturito lo scorso dicembre. «A seguito di brevissimi superamenti, in alcune fasce orarie, dei valori limite delle emissioni – spiega una nota delle Distillerie Di Lorenzo – su segnalazione dell’Arpa, la Regione Umbria aveva sospeso l’attività dell’azienda. Il superamento delle emissioni, dovuto al ripetersi di brevi interruzioni sulla linea elettrica ad opera del gestore nazionale, aveva temporaneamente reso meno efficace l’impianto di abbattimento di fumi della distilleria. Nonostante la media giornaliera di emissione fosse abbondantemente inferiore al limite imposto dall’amministrazione, era scattato il provvedimento di sospensione».

La sospensione Il Tar ha fatto proprie le ragioni della azienda, anullanndo quella determinazione dirigenziale sostenendo che «la sospensione dell’attività di un impianto è assoggettata a due condizioni: la prima che sia stata violata una diffida, la seconda che oltre a non eseguire le prescrizioni, sussista un pericolo per la salute e l’ambiente che deve essere attestato». Non basta, secondo il tribunale amministrativo regionale, «accertare il solo superamento dei valori soglia previsti dal provvedimento autorizzatorio, ma è parallelamente necessaria un’approfondita valutazione ad opera delle competenti amministrazioni, circa gli effetti che in concreto – e non in linea meramente ipotetica – detti superamenti sono in grado di determinare». Per il Tar «tali valutazioni circa il pericolo concreto ed effettivo per la salute pubblica e l’ambiente sono state del tutto omesse. A ciò – si legge ancora nella sentenza – si aggiunga che non è stato indicato il termine di sospensione di predetta attività. Obbligo questo previsto sia dall’articolo 278 comma 1, lettera b), Codice Ambiente (che parla di contestuale temporanea sospensione dell’autorizzazione), sia dall’articolo 21 – quater comma 2 della legge n. 241 del 1990, a norma del quale il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone».

«Nuovi investimenti» Attraverso la nota, la Distillerie Di Lorenzo esprime «soddisfazione per la decisione del Tar. La società, che si è sempre mossa all’interno del quadro normativo vigente, ha fin dal primo momento sostenuto che il micro superamento dei limiti di media oraria non fosse da imputare alla condotta dell’azienda ma a brevissime interruzioni di energia elettrica per le quali non si applicano i valori limiti previsti dalla normativa. E comunque le emissioni giornaliere sono state sempre ben al di sotto di quelle imposte dalla Regione Umbria. Negli ultimi tre anni la società ha investito in materia di ambiente e sicurezza oltre 5 milioni di euro. E continuerà a farlo».

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