Cessione del credito tra istituti, debitore ottiene revoca del decreto ingiuntivo

A seguire la vicenda un avvocato di Terni, Debora Castellani. Tutto annullato a causa della mancanza di prova della cessione

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La cessione dei crediti tra istituti ed i decreti ingiuntivi. È il tema alla base di una sentenza del tribunale di Ivrea – giudice Augusto Salustri – riguardante un cittadino piemontese e la Compass Banca Spa, procuratrice della Quarzo Srl: in seguito all’azione dell’avvocato ternano Debora Castellani, è arrivata la revoca del decreto.

La questione

In estrema sintesi – l’argomento è molto tecnico – in questa vicenda il presunto creditore non è stato in grado di provare di essere l’effettivo titolare del credito. Tutto ciò perché può accadere che le banche preferiscano vendere i crediti insoluti piuttosto che recuperarli in prima battuta. Il cittadino si è opposto per chiedere la revoca e accertare che l’importo ingiunto non era dovuto in quanto «l’estratto conto certificato ex art. 50 del d.lgs. n. 385/93 Tub, non costituisce, in caso di contestazione, di per sé prova dell’entità del credito della banca, ed in ogni caso non rappresenta una prova piena del credito vantato dalla parte opposta nel giudizio di cognizione». Nella storia in questione la Quarzo Srl è individuata come creditrice in qualità di cessionaria del credito nei confronti del ricorrente per una cifra di poco superiore ai 12 mila euro, motivo? Mancato rimborso di rate ed interessi per un contratto stipulato nella primavera del 2019. Il tribunale di Ivrea nell’ottobre 2021 ha emesso il decreto ingiuntivo.

L’avvocato Castellani

L’opposizione e le motivazioni

Il cittadino a questo punto ha contestato le pretese creditorie alla base del procedimento per l’inesistenza delle prova del credito ingiunto, la carenza di legittimazione attiva e anche l’applicazione di un tasso di interesse effettivo da quello pattuito. L’opposizione è stata accolta in quanto è risultata «carente la prova dell’avvenuta cessione del credito oggetto del contratto di finanziamento stipulato dalla originaria parte contrattuale con la Quarzo srl, con conseguente difetto di legittimazione attiva. Nel caso in esame non viene in rilievo una divergenza tra la ‘titolarità affermata’ del diritto fatto valere in sede monitoria e il soggetto che ha proposto la domanda (qualificandosi come rappresentante del titolare del diritto), di talché non si pone una questione pregiudiziale, bensì un problema di legittimazione attiva in senso sostanziale, cioè di esistenza, in capo alla Quarzo srl, del potere di disporre efficacemente dello stesso diritto. In particolare Quarzo srl avrebbe dovuto dimostrare che nell’ambito della cessione di crediti rientri anche il credito sulla base della quale è stato chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo opposto». Nel dettaglio «la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al debitore ceduto ma, se non individua il contenuto del contratto di cessione, non ne prova l’esistenza. Nel caso in esame, la Compass Banca spa ha dichiarato di agire quale procuratrice della Quarzo srl, assumendo di aver ceduto alla medesima l’originario rapporto giuridico in forza della cessione in blocco. Ha prodotto in sede di prima memoria istruttoria l’estratto della Gazzetta Ufficiale comprovante l’espletamento delle formalità pubblicitarie, senza tuttavia depositare alcun ulteriore atto che consenta di affermare con ragionevole certezza che nel blocco di crediti ceduti fosse compreso anche quello sorto con la stipulazione del contratto di finanziamento» del maggio 2019. «La società opposta, alla luce della documentazione in atti, risulta titolare della legittimazione ad agire in proprio, mentre non c’è prova che tale legittimazione competa alla società rappresentata Quarzo srl, con la conseguenza che la decisione non può andare oltre e soprattutto disattendere l’originaria prospettazione, modificando in via officiosa il soggetto che ha azionato la pretesa creditoria». Per l’avvocato Castellani il tema è di interesse considerando che «il particolare periodo storico di crisi economica ha impedito a molte persone di onorare i pagamenti dei prestiti e, conseguentemente, le banche e le finanziarie hanno notificato numerose richieste di ingiunzione».

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