Lavori legnaia esterna a Piediluco: ordinanze Comune Terni al Tar

In tre hanno fatto ricorso contro i provvedimenti di palazzo Spada per sospensione, demolizione e procedimento sanzionatorio. Respinta istanza cautelare

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di S.F.

I lavori per la realizzazione di una legnaia esterna in via Panoramica a Piediluco, frazione di Terni. Al Tar dell’Umbria si sono ritrovati tra le mani anche questa partita perché negli ultimi mesi il Comune – diverse le sollecitazioni arrivate in tal senso – ha deciso di intervenire con un paio di provvedimenti: tre persone hanno fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino nonché quella per la sospensione con contestuale avvio del procedimento sanzionatorio. Atti firmati tra novembre e dicembre 2021.

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L’area coinvolta

I motivi di lamentela: ingiusta demolizione

A far pressione sull’argomento – oltre ad alcune persone della frazione – ci aveva pensato in prima battuta il consigliere di Senso Civico Alessandro Gentiletti a fine novembre con una specifica interrogazione (firmata anche dal capogruppo Pd Francesco Filipponi) per «capire le procedure che sono state adottate ai fini autorizzativi e le valutazioni fatte dagli uffici, anche in relazione all’impatto paesaggistico dell’intervento e relativo alla tenuta ambientale». Cosa è successo? Poco prima – il 9 novembre – a palazzo Spada era stata protocollata l’ordinanza di sospensione dei lavori con tanto di procedimento sanzionatorio, mentre il 13 dicembre era subentrato il provvedimento di demolizione e ripristino. Tutto impugnato dai ricorrenti difesi dall’avvocato Maria Di Paolo che, oltretutto, hanno chiesto la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’adozione «dell’ingiusto provvedimento di demolizione in costanza di procedimento di variante in essere». Niente da fare. La data di inizio lavori risale al 2020.

L’area coinvolta

La motivazione

Il ricorso è stato depositato il 20 gennaio contro il Comune, difeso nella circostanza dall’avvocato Paolo Gennari. Il collegio del Tar – viene sottolineato nell’ordinanza cautelare – non ritiene «che il ricorso sia assistito da sufficienti profili di fumus boni iuris, apparendo il provvedimento adeguatamente motivato con riguardo alle difformità riscontrate in sede di sopralluogo rispetto al progetto allegato alla Scia; altresì non risulta allegato un pericolo di pregiudizio con i caratteri della gravità della irreparabilità». A ciò si aggiunge il fatto che non può trovare «accoglimento l’istanza di rinvio, atteso che la stessa appare motivata dalla necessità di attendere la costituzione in giudizio della Federazione dei Verdi, che però non è parte necessaria del presente giudizio, e dall’imminenza del deposito della Scia in sanatoria, il quale determinerebbe, semmai, se non seguito dall’esercizio di poteri inibitori da parte dell’amministrazione, l’improcedibilità del ricorso, ovvero, se seguito da provvedimenti inibitori, l’onere per la ricorrente di impugnare gli stessi provvedimenti». Risultato: richiesta di sospensiva respinta e pagamento delle spese per 1.000 da parte dei ricorrenti.

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