Pneumatici invernali e catene a bordo: dal 15 novembre torna l’obbligo

Ordinanza della Provincia di Terni per le strade regionali (ex statali) e provinciali. Cosa prevede la norma

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Scatterà il 15 novembre e durerà fino al 15 aprile del prossimo anno, l’obbligo di transitare su tutte le strade regionali (ex statali) e provinciali muniti di pneumatici invernali, ovvero avere a bordo catene da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Lo stabilisce un’ordinanza della Provincia di Terni riguardante tutti i veicoli a motore esclusi i ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi. Nel periodo di vigenza dell’obbligo, ciclomotori, motocicli e velocipedi possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Cosa dice la norma

Gli pneumatici invernali (da neve) che devono essere impiegati, secondo le disposizioni della Provincia di Terni, sono quelli conformi alla direttiva comunitaria 92/23/CEE del consiglio delle comunità europee, e successive modifiche, ovvero rispettino il corrispondente regolamento Unece muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1. I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote per conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la circolare 58/71 protocollo 557/2174/D del 22 ottobre 1971, emanata dall’allora ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.

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