Sanità, anche in Umbria stop al ticket dal 1° settembre

Abolite le fasce di reddito per le prestazioni ambulatoriali, ma rimarranno in vigore le esenzioni. Cosa c’è da sapere

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Anche in Umbria, a partire dal 1° settembre, sarà abolito il ticket, la quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e farmaceutica, modulata per fasce di reddito. I cittadini non dovranno quindi più autocertificare le proprie fasce, che non saranno più in vigore, e quindi non dovranno più essere apposte sulla prescrizione redatta dai medici.

I dettagli

Per l’applicazione di tale disposizione – rende noto il servizio anagrafe assistibili dell’azienda Usl Umbria 2, si deve far riferimento alla data di erogazione delle prestazioni, a prescindere dalla data di prescrizione della ricetta. Rimangono in vigore le attestazioni delle esenzioni da reddito, in particolare: assistiti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo fino a 36.151,98 (codice E01); assistiti disoccupati appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo fino a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni familiare a carico (codice E02); titolari di pensione sociale e familiari a carico (codice E03); titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo fino a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 per ogni familiare a carico (codice E04).

Cosa fare

Chi è già correttamente inserito negli elenchi del Sistema tessera sanitaria a disposizione del proprio medico o è già esente totale, non deve fare niente: il medico riporterà sulla ricetta il codice relativo all’esenzione da reddito. Chi non è negli eventi deve invece compilare il modulo per l’autocertificazione dell’esenzione da reddito, disponibile scaricabile dal sito aziendale www.uslumbria2.it. Coloro che ritengono di essere stati inseriti in un’esenzione sbagliata deve compilare il modulo per la revoca dell’esenzione e l’autocertificazione del codice esenzione a cui ritieni di appartenere. Chi si accorge di aver prodotto negli anni passati una autocertificazione sbagliata deve compilare anche il modulo di ravvedimento. Le autocertificazioni possono essere prodotte in qualunque momento dell’anno, compilando il modulo e allegando copia di un documento di identità e della tessera sanitaria, che potranno essere inviati: tramite email all’indirizzo [email protected]; tramite pec (posta elettronica certificata) all’indirizzo [email protected]; tramite posta all’indiriizzo Ufficio Cup-Anagrafe, viale Bramante 37, Terni; tramite fax al numero 0744/612578; online tramite l’apposita funzione resa disponibile al cittadino sul sistema TS www.sistemats.it, utilizzando l’apposito lettore smart-card con la tessera sanitaria/cns attivata. Il medico potrà riportare sulla ricetta il codice relativo all’esenzione da reddito dopo aver aggiornato la posizione nell’elenco degli assistiti.

Controlli sulle false dichiarazioni

Le autocertificazioni dovranno riferirsi ai dati reddituali dell’anno precedente a quello in cui avviene l’autocertificazione. Dovrà inoltre essere presentata una autocertificazione per ogni componente del nucleo familiare. Le attestazioni e le autocertificazioni possono essere revocate in qualunque momento, qualora mutino le condizioni in base alle quali sono state prodotte. Le autocertificazioni sono rilasciate dal cittadino, ai sensi del dpr 445/2000, sotto la propria responsabilità e l’azienda è tenuta a verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rilasciate con l’autocertificazione. Nel caso che la verifica evidenzi dati non veritieri, e quindi si è in presenza di falsa dichiarazione da parte del cittadino, l’azienda procede a comunicare al cittadino l’elenco delle prestazioni fruite indebitamente avendo utilizzato una esenzione o una fascia di reddito non corretta e provvede, di conseguenza, al recupero delle quote economiche dovute e alla contemporanea segnalazione agli organi competenti.

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