Ternana, istanza Lnpb su format B accolta

Via libera dal Consiglio di Stato per l’atto della LegaB contro l’ordinanza del Tar su B a 22. Udienza collegiale a novembre. Spasiano: «Crea altra confusione. E il decreto-legge?»

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Gabriele Gravina (foto Figc)

Ottimismo in fumo, di punto in bianco. Ennesima decisione a sorpresa e ordinanza cautelare del Tar del Lazio a favore delle cosiddette ripescabili ‘annullata’: il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza – fissando al 15 novembre la discussione collegiale – della Lnpb contro il provvedimento della prima Sezione Ter della presidente Germana Panzironi, sospendendone l’efficacia. Doccia gelata per la Ternana e le altre squadre. Decreto firmato dal magistrato Valerio Perotti. Resta da vedere come agirà il Consiglio federale della Figc martedì mattina: il presidente Gabriele Gravina aveva manifestato la volontà di non opporsi alla decisione del Tar Lazio. Ora tuttavia c’è questa novità ed è difficile pensare che si possa procedere con i ripescaggi il 30. «Motivazioni opinabilissime e non conformi alla normativa vigenti», il commento a caldo dell’avvocato Mario Rosario Spasiano. Per Cesare Di Cintio (Pro Vercelli) c’è un «evidente errore giuridico».

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L’atto di Valerio Perotti: «Lnpb legittimata a ricorrere. Fabbricini? No superamento dei limiti della delega»

Il decreto cautelare di Valerio Perotti

Nel decreto della V° sezione del Consiglio di Stato viene specificata «la legittimazione a ricorrere della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata in relazione allo specifico oggetto della vertenza; rilevato che, prima facie, non appare sussistere un sufficiente fumus boni iuris in merito all’effettivo superamento – da parte del commissario straordinario della Figc. nell’adozione degli atti impugnati – dei limiti della delega conferitagli, proprio in ragione dell’ampiezza del relativo oggetto, concernente tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento della Federazione, anche in relazione alle funzioni di controllo e vigilanza sulle strutture federali, ivi inclusa l’eventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari; ritenuto che, allo stato, le considerazioni di cui alla decisione del Tribunale federale nazionale 1° ottobre 2018, n. 22, circa la qualificazione della posizione delle società non ‘ripescate’ (tra cui la qui interessata Ternana Calcio s.p.a.) in relazione al da loro auspicato ‘ripescaggio’, appaiono corrette, in ragione della natura degli atti cui fanno fronte; e ciò anche alla luce delle considerazioni di cui a Corte Cost. 11 febbraio 2011, n. 49; rilevato, quanto al periculum in mora, che nel dovuto bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quello generale di sicurezza e garanzia del regolare ulteriore svolgimento dei campionati ormai già in corso allo stato permane prevalente, anche per la sua ora accentuata caratterizzazione». Intanto si perde ulteriore tempo.

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LE MODIFICHE DELLE NOIF DELL’EX COMMISSARIO FIGC ROBERTO FABBRICINI, 13 AGOSTO

«Autonomia decisionale degli organi dell’ordinamento sportivo»

Giotti, Proietti e Spasiano al Coni il 7 settembre

Inoltre viene evidenziato che «comunque continuano a restare immanenti all’autonomia decisionale degli organi dell’ordinamento sportivo le valutazioni di opportunità circa la congrua definizione degli assetti organizzativi dei campionati (cfr. Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 49); considerato pertanto che appaiono sussistere i presupposti di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, per la concessione dell’invocata misura cautelare monocratica ex art. 56 Cod. proc. amm.. Per questi motivi accoglie la domanda di decreto monocratico ex art. 56 Cod. proc. amm. e conseguentemente sospende gli effetti della ordinanza impugnata». Quindi? Legittimato Fabbricini e modifiche delle Noif – secondo il Consiglio di Stato – prive di problematiche. Altra carne sul fuoco per Gravina.

L’avvocato Spasiano: «Ulteriore confusione. E il decreto-legge?»

Pool di avvocati rossoverdi alle prese con lo ‘studio’ del decreto: «Non è chiaro – le parole di Mario Rosario Spasiano, l’esperto di diritto amministrativo del trio completato da Fabio Giotti e Massimo Proietti – e crea ulteriore confusione. Sospende l’ordinanza del Tar Lazio sulla base di motivazioni opinabilissime e non conformi alla normativa vigenti; inoltra riporta in sede federale le decisioni da assumere sul campionato. La cosa singolare è che in tutto questo è entrato in vigore il decreto-legge 115. Nel decreto del Consiglio di Stato non ce n’è traccia; viene poi riportata la sentenza della Corte costituzionale numero 49 del 2011, quella che stabiliva che per i provvedimenti di natura disciplinare il tribunale amministrativo ha soltanto una funzione di tipo risarcitorio e non può entrare nel merito delle sanzioni, né revocarle. Ora c’è il decreto governativo che dice l’esatto contrario e supera totalmente quella sentenza. Ripeto, il decreto è motivato in maniera inappropriata rispetto alla normativa vigente.  Tra l’altro martedì il Consiglio federale ha all’ordine del giorno l’ottemperanza all’ordinanza del Tar Lazio, e ora che dovrebbe fare Gravina?». Bella domanda.

Il commento di Cesare Di Cintio (Pro Vercelli): «Errore giuridico, ecco perché»

Cesare Di Cintio

«Ho ricevuto sabato mattina – l’analisi del legale dei piemontesi sul proprio profilo facebook – la notifica del decreto del Consiglio di Stato che ha sospeso il provvedimento del Tar del 24 ottobre scorso. Secondo il Cds l’allora commissario Fabbricini poteva modificare il format della B portando l’organico a 19 squadre. Come sempre rispetto questa decisione, che – lo ricordo – è provvisoria e andrà discussa il 15 novembre in camera di consiglio. Ma non posso non muovere una critica per l’evidente errore giuridico che a mio parere emerge. Il Cds fa infatti una valutazione parziale dei poteri dell’allora commissario, affermando che lo stesso non abbia superato i ‘limiti della delega conferitagli, proprio in ragione dell’ampiezza del relativo oggetto, concernente tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento della Federazione, anche in relazione alle funzioni di controllo e vigilanza sulle strutture federali, ivi inclusa l’eventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari’. Non è così. L’atto di nomina del commissario da parte del Coni dice sì che lo stesso è istituzionalmente deputato a provvedere a ‘tutti gli atti necessari per il regolare funzionamento della Federazione, anche in relazione alle funzioni di controllo e vigilanza sulle strutture federali, ivi inclusa l’eventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari’ ma ‘al fine di consentire la corretta ricostituzione degli organi federali – in tutte le sue componenti – e la celebrazione dell’assemblea ordinaria elettiva’. Quest’ultimo concetto, omesso nel decreto del Consiglio di Stato mentre nel provvedimento del Tar era ben espresso, è fondamentale perché fa capire come il commissario poteva sì predisporre nuove norme statutarie e regolamentari ma dovevano avere come finalità ‘la corretta ricostituzione degli organi federali – in tutte le sue componenti – e la celebrazione dell’assemblea ordinaria elettiva’. E il cambio di format della Serie B non è di certo finalizzato alla ‘corretta ricostituzione degli Organi federali’ e alla “celebrazione dell’Assemblea ordinaria elettiva’. La decisione odierna l’avevamo messa tra le ipotesi possibili. Ma siamo pronti a continuare a dare battaglia il prossimo 15 novembre perché gli argomenti legali sui quali discutere, come si vede, non mancano di certo».

Balata e il punto all’ordine del giorno di martedì

In serata arriva il commento del presidente della Lnpb: «Quello che ha detto sabato – riporta l’Ansa – il Consiglio di Stato va nella stessa direzione di quasi tutte le decisioni giudiziarie degli ultimi mesi. Il concetto ribadito è sempre uno: il bene primario che va messo in sicurezza è quello del calcio e per questo va garantita la prosecuzione del campionato. Io credo che a questo punto il presidente Gravina, che è persona di grande cultura e che stimo, dovrà escludere dall’odg del prossimo Consiglio federale il punto relativo all’ordinanza del Tar di mercoledì scorso perché è superato dalla decisione del Consiglio di Stato di oggi. Se le decisioni federali dovessero essere diverse da quelle espresse dai principi giuridici affermati anche oggi, le società associate subiranno ingenti danni di cui dovranno rispondere i responsabili».

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