Terni, ‘scale della discordia’ in via Rossini: Comune ko al Consiglio di Stato

Chiusa la partita per la curiosa storia legata ad opere ritenute abusive: ha la meglio il condominio, di mezzo le demolizioni

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di S.F.

Doppio appello riunito e respinto, chiusa la curiosa storia. Il Consiglio di Stato – sezione seconda, presidente Giovanni Sabbato – ha sentenziato sulla particolare vicenda che riguarda due civici di viale Rossini a Terni, un condominio e alcuni residenti proprietari di unità immobiliari negli edifici interessati: tutto si è sviluppato dal 3 giugno 2008, quando l’amministrazione comunale ingiunse la demolizione di opere considerate abusive per delimitare, a loro uso esclusivo, delle aree con destinazione a giardino. Il mirino è finito in particolar modo sulle scale di collegamento con il piano rialzato.

LA SENTENZA DEL TAR UMBRIA NEL 2022: LA CURIOSA STORIA

Via Rossini

La sintesi del passato

In sintesi – qui è possibile rileggere l’intera vicenda – il Comune, dopo che nel 2008 si attivò con l’ordinanza di demolizione, nel 2019 si è rifiutato di eseguirla in quanto oggetto di sanatoria nel corso del tempo. E il Tar ha condannato l’ente con tanto di annullamento del provvedimento impugnato da parte del condominio ricorrente (all’epoca difeso dall’avvocato Maria Di Paolo, ora non costituito in giudizio) perché il titolo di sanatoria interessava solo la recinzione (l’altro oggetto di scontro) e non le ‘scale della discordia’. Sia il Comune di Terni che alcuni cittadini si sono mossi proponendo appello verso la sentenza del tribunale amministrativo regionale del 2022.

Palazzo Spada

Tutto invariato

Gli appellanti al Consiglio di Stato – difesi dagli avvocati Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia – hanno riproposto «l’eccezione di difetto di rappresentanza dell’amministratore del condominio, su cui il Tar non si sarebbe pronunciato, che deriverebbe dal fatto che questi, una volta comunicato l’avviso di fissazione udienza, ha dato conferma dell’interesse a una decisione senza prima essere stato autorizzato dall’assemblea. Inoltre, il tribunale avrebbe errato nell’affermare la legittimazione e l’interesse ad agire del condominio, presupposti che non sussisterebbero alla luce della considerazione che le scale contestate ricadono nelle proprietà esclusive degli appellanti e non inciderebbero sulle facciate. Infine, il ricorso di primo grado sarebbe stato da dichiarare inammissibile perché l’ordinanza di demolizione del 2008, di cui il Condominio pretende l’esecuzione, sarebbe divenuta inefficace dopo il rilascio del permesso in sanatoria». Contestazioni analoghe anche da parte del Comune, rappresentato da Paolo Gennari e Francesco Silvi. Tutto infondato per il CdS.

Le ragioni

I magistrati amministrativi spiegano infatti che «in primo luogo, si deve confermare la legittimazione del condominio a censurare la decisione del Comune di non portare a esecuzione l’ordinanza di demolizione nella parte relativa alle scale che dalle abitazioni dei singoli condomini conducono nel giardino, trattandosi di opere che incidono sulla sagoma e sul prospetto dell’intero edificio». C’è altro: «In secondo luogo, occorre ribadire, in armonia con una consolidata giurisprudenza, che la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità non incide sulla validità dell’ordinanza di demolizione ma comporta la mera sospensione della sua esecutività fino alla definizione – anche tacita – della domanda di sanatoria. Pertanto, nella specie, il condominio conservava interesse a chiederne l’esecuzione». Altro argomento di scontro è il fatto che «secondo gli appellanti, l’ordinanza di demolizione avrebbe riguardato solo le recinzioni, mentre le scale di collegamento non sarebbero mai state considerate abusive». Niente da fare nemmeno in questo caso: «Non può dubitarsi del fatto che l’ordinanza di demolizione 107171 del 3 giugno 2008 avesse a oggetto anche le scale», ribadisce il Consiglio di Stato. Ricorsi respinti. Firmano anche i consiglieri Antonella Manzione, Cecilia Altavista, Francesco Cocomile e Alessandro Enrico Basilico: «Rimane naturalmente ferma la possibilità di presentare un’ulteriore istanza di sanatoria riferita alle scale in questione, se ricorrono i presupposti di legge».

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