Terni, conti ‘in rosso’: «Riconosciuti tardi»

Altre ‘bacchettate’ della Corte dei Conti al Comune sul tema dei controlli interni. Conclusioni notificate alla procura contabile

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Si chiamano ‘controlli interni’ e sono quelli che comuni e province devono sia attuare che documentare annualmente alla Corte dei Conti per una valutazione circa la regolarità amministrativo contabile e di gestione della propria attività, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi forniti ai cittadini. La relazione del Comune di Terni sul sistema di ‘controllo interno’ relativa all’anno 2016 è stata inviata alla Corte dei Conti dell’Umbria lo scorso giugno e, dopo una richiesta di ulteriori chiarimenti a cui l’ente ha risposto a novembre, i giudici si sono definitivamente espressi sul documento. Rilevando criticità e inviando le proprie conclusioni anche alla magistratura contabile.

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Criticità Le ‘criticità’ – che per la Corte dei Conti «non raggiungono un giudizio complessivo di inadeguatezza» – sono relative «al controllo di gestione che, non consentendo la rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi dei singoli servizi/centri di costo e la determinazione degli indicatori di economicità, risulta ancora effettuato con modalità non pienamente conformi al Tuel; al controllo strategico il cui funzionamento presenta criticità anche per l’esercizio 2016; al controllo di qualità dei servizi che risulta effettuato solo su un servizio. Su tali aspetti – concludono i giudici – si invita l’ente ad adottare le misure idonee a superare le criticità rilevate».

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‘Inadeguatezze’ Fin qui le ‘voci’ segnalate soltanto al sindaco, al presidente del consiglio comunale ed ai revisori dei conti del Comune. Poi ci sono quelli che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Umbria definisce «profili di inadeguatezza degli strumenti e delle metodolodie dei controlli interni», finiti all’attenzione anche della procura regionale presso la stessa Corte e che riguardano «il controllo sugli equilibri finanziari che non ha consentito una tempestiva e idonea valutazione delle situazioni (debiti fuori bilancio, costante ricorso alle anticipazioni di tesoreria non restituite al termine dell’esercizio, utilizzo per cassa dei fondi vincolati non reintegrati a fine esercizio, etc.) risalenti nel tempo, che hanno determinato gli squilibri economico-finanziari formalizzati solo con l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale; il controllo sulle società partecipate che non risulta ancora pienamente corrispondente alle previsioni del Tuel, in particolare per l’assenza di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente e le società e gli ulteriori flussi informativi necessari per il controllo di cui trattasi».

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