Gesenu, dopo il Tar tanti dubbi sul futuro

Perugia, la sentenza che respinge il ricorso dei legali dell’azienda perchè «non sussistono le circostanze» pesa come un macigno

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di L.P.

L’interdittiva resta. I dubbi e le incertezze sul futuro di Gesenu, pure. Non c’è stato nulla da fare di fronte al Tribunale amministrativo regionale per la Gesenu, la società mista pubblico privata che, nell’ex Ati 2, gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

Il documento, firmato lo scorso ottobre dall’ex prefetto Antonella De Miro, dopo un analogo provvedimento emesso nei confronti della società Simco, di cui Gesenu è socia, in Catania per via di quei 29 dipendenti in odor di mafia – secondo le indagini dei carabinieri – è quindi stato confermato dalla giustizia amministrativa dopo il ricorso fatto dall’azienda. «non sussisterebbero aggiornati elementi idonei a far venir meno le circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa – si legge nel documento, per cui gli amministratori straordinari e temporanei Antonio Mancini, Donato Maria Pezzuto e Salvatore Santucci rimarranno al loro posto. Nel frattempo, si legge nella sentenza, è stato disposto l’accantonamento dell’utile di impresa derivante dall’esecuzione o conclusione dei contratti d’appalto gestiti dai commissari in un apposito fondo attraverso l’attivazione di una «forma necessaria separata gestione pubblicistica delle vicende contrattuali»

Il ricorso, presentato dai legali della Gesenu, si basava su un eccesso di potere per difetto di istruttoria, sull’irragionevolezza di un provvedimento sulla base del quale non è mai stato possibile desumere rischio di infiltrazioni, di cui non c’è mai stata prova e sul ruolo non apicale svolto dai dipendenti siciliani invischiati in reati di mafia e ‘ereditati dalla vecchia gestione’. Motivazioni, secondo i magistrati, infondate, per cui il Tribunale amministrativo si è pronunciato definitivamente sul ricorso dal momento che «sussistono tuttavia giusti motivi, connessi alla obiettiva complessità e delicatezza della vicenda dedotta in giudizio ed anche del relativo sindacato giurisdizionale, per compensare tra le parti le spese di giudizio»

L’interdittiva, prevista dall’art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, costituisce, dicono i giudici Raffaele Potenza,Stefano Fantini e Paolo Amovilli, «una misura preventiva volta a colpire l’azione della criminalità organizzata, precludendole di avere rapporti contrattuali con l’amministrazione». Trattandosi di misura a carattere preventivo, l’interdittiva prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con l’amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia e analizzati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente, «la cui valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità, in relazione alla rilevanza dei fatti accertati».

Opposizione E ora cosa ne sarà della Gesenu se non potrà partecipare a nuovi bandi di gara? E cosa, ancora, del socio privato Cerroni che, come aveva fatto intendere nel suo carteggio con Barelli, auspicava un annullamento dell’interdittiva? «Il fallimento della presenza del privato nella gestione del servizio rifiuti risulta evidente con la sola forza dei numeri, non occorrono altre valutazioni, il commissariamento sia l’occasione per i cittadini di Perugia di riprendersi la gestione del servizio e farne una realtà virtuosa» affermano dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, facendo notare come la proposta di trasformare la Gesenu in società ‘in house’ giace ancora in commissione senza ancora essere stata calendarizzata per la discussione.

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