Torna l’obbligo di mascherine anche alla scuola dell’infanzia per i bambini di sei anni

La recente circolare del ministero dell’Istruzione evidenzia una palese discriminazione. Mamme e insegnanti su tutte le furie

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Sta creando polemiche la circolare del ministero dell’Istruzione sull’applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022 sulle modalità di gestione dei contatti con casi di positività. In particolare, ha creato sconcerto l’obbligo di indossare mascherina per i bambini che hanno già compiuto sei anni ma che frequentano ancora la scuola dell’infanzia: si ritroverebbero infatti ad essere gli unici a indossare il dispositivo in mezzo ai loro compagni. Fin ad ora la differenza (come da decreto dello scorso agosto, poi convertito in legge a settembre) si basava sul tipo di scuola (infanzia no, primaria si), ora ritorna la differenziazione per età, creando altra confusione.

LEGGI IL DOCUMENTO DEL MINISTERO

Mascherina per chi ha compiuto sei anni anche nelle scuole dell’infanzia

Nelle scuole dell’infanzia, anche in assenza di casi di positività, per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva, che diventa obbligatorio per almeno dieci giorni in caso di casi positivi in classe). La differenza si noterà anche nelle scuole primarie, dove si iscrivono anche bimbi che non hanno ancora compiuto i sei anni (i cosiddetti ‘anticipatari’, nati entro il 30 aprile dell’anno successivo), che quindi si ritroveranno – unici dell’intero gruppo classe – ad essere esentati dalla mascherina.

Prevenzione inutile, impatto psicologico evidente

Il passaggio incriminato

Il paradosso è che nella stessa aula ci sono bambini pressoché coetanei (ma nelle classi miste anche molto più piccoli), che non indosseranno il dispositivo e resteranno con loro per tutto il tempo delle lezioni. Il che ovviamente, oltre ad annullare l’efficacia delle misure di prevenzione (il virus circola allo stesso modo a prescindere dal compimento o meno dei fatidici sei anni) provoca una evidente discriminazione: come lo si spiega a un bimbo di sei anni che lui dovrà avere una mascherina otto ore al giorno mentre i suoi compagni di classe non dovranno farlo?

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Si continua ad andare a scuola anche con un cluster

Altro paradosso è che appena due mesi fa le scuole rimanevano chiuse anche di fronte a un sospetto di contatto con positivo. Ora invece, se pure ci sono positivi acclarati in classe si continuano a frequentare le lezioni tranquillamente. «In presenza di almeno quattro casi di positività – si legge nel documento – nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione».

A Corciano raccolta firme

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Le misure di prevenzione ancora in vigore

• non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;

• è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

• non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;

• è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;

• la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;

• l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;

• i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Finita l’emergenza, non il Covid

«Il miglioramento del quadro epidemiologico dell’infezione da Covid 19 su tutto il territorio nazionale e la diffusione dei vaccini anche tra i bambini nella fascia di età 5-11 – si legge – ha consentito di introdurre gli interventi normativi che semplificano la disciplina della gestione dei contatti di casi di positività in ambito scolastico e favoriscono l’attività didattica in presenza. È bene tuttavia precisare che la cessazione, il 31 marzo 2022, dello stato di emergenza non significa scomparsa del virus Covid-19 e dei correlati rischi sanitari».

Proroga del personale docente Covid

Nello stesso documento si specifica che sono state assegnate risorse finanziarie per la proroga del personale per l’emergenza Covid e per il recupero degli apprendimenti (ATA e docente), è stato incrementato il fondo per l’acquisto di dispositivi di protezione e altro materiale necessario, si è stabilito un regime di lavoro ad hoc per quei docenti non vaccinati che rientrano in servizio dalla precedente sospensione, permangono misure precauzionali generali specifiche per la scuola».

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