Fumogeno nel derby, Tar: sconto per Daspo

Confermato il provvedimento preso dopo Perugia-Ternana ma si chiede al questore di modificarne la durata: tenere in mano un fumogeno non è di per sé un comportamento violento

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Il Questore di Perugia sarà chiamato a rimodulare la durata del Daspo di due anni inflitto ad un tifosi del Grifo che lo scorso aprile, durante l’ultimo derby Perugia-Ternana al Curi, accese un fumogeno sugli spalti e venne immortalato dalle telecamere di sorveglianza.

DURANTE IL DERBY CI FU ANCHE UN PETARDO

Non c’è incitamento alla violenza

Secondo il tribunale amministrativo regionale, accendere un fumogeno allo stadio non è così grave se non è accompagnato da frasi violente o «altri gesti idonei ad incitare alla violenza», come si legge nel dispositivo. Pertanto, un divieto di avvicinamento a manifestazioni sportive per addirittura 24 mesi è sembrato eccessivo. La sentenza numero 252 è stata pubblicata mercoledì scorso.

LA SENTENZA DEL TAR – LINK PDF

Il fumogeno dura poco

Il gesto del tifoso era stato immediatamente immortalato dalle telecamere del gruppo operativo di sicurezza e l’uomo era stato riconosciuto. In un primo momento non c’era stato alcuno ‘sconto’, ma il ricorso al Tar ha prodotto le conseguenze sperate. Non scompare il provvedimento – Daspo confermato quindi – ma secondo i giudici del tribunale amministrativo dell’Umbria è esagerata la durata, considerando anche che il bengala non dura più di un minuto.

L’accusa: «Era pericoloso»

Nel procedimento si è costituita la Questura di Perugia, unitamente al Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, specificando che l’uomo era è stato ripreso «nell’atto di accendere e cingere un fumogeno, successivamente spento; si evidenzia che la sola accensione e utilizzo dell’artificio pirico all’interno di uno stadio, anche se in un contesto in cui non vi sono stati incidenti, costituisce una situazione di pericolo per l’incolumità delle persone presenti e che tale gesto avrebbe potuto innalzare i toni e generare la reazione della tifoseria avversaria». È emerso inoltre che «il soggetto intimato è stato oggetto in passato di segnalazioni per violazione di domicilio e guida sotto l’effetto di alcol; questo ne dimostrerebbe la maggiore pericolosità».

Il Tar: «Pena esagerata»

Nella sentenza i giudici del Tar parlano invece di «misura asseritamene sproporzionata alla gravità dei fatti, alla pericolosità del soggetto ed all’esigenze di tutela perseguite in concreto». Insomma, quando si prendono queste decisioni «deve essere considerato che la condotta ha avuto, da quanto emerge dagli atti, una durata estremamente limitata, pari ad un solo minuto; inoltre, nell’atto impugnato non si riportano le specifiche circostanze che sostanzierebbero l’asserita incitazione alla violenza, ed anche nel resoconto della Polizia versato in atti non si fa riferimento a frasi violente o altri gesti idonei ad incitare alla violenza».

Il Daspo ti blocca

Ricordiamo che il Daspo non riguarda solo il Curi ma «tutti i luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive calcistiche di Coppa Italia, Coppe Internazionali, Campionato e amichevoli alle quali partecipano squadre di calcio militanti in campionati nazionali e professionistici e dilettantistici regolarmente iscritte alla Figc nonché a tutti i luoghi in cui si svolgono le competizioni ufficiali ed amichevoli delle rispettive nazionali italiane. Il divieto è esteso ai luoghi antistanti gli stadi in occasione delle partite disputate fra le predette compagini, le stazioni ferroviarie interessate agli arrivi ed alle partenze dei convogli delle tifoserie, in occasione dei citati incontri, i piazzali adibiti alla partenza, arrivo e sosta degli autoveicoli che trasportino le tifoserie medesime».

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