Terni, tutela legale per gli amministratori

Comune, ecco il regolamento per sindaco, giunta e consiglieri: tredici articoli per la procedura all’ammissione del rimborso. Focus anche sulla Corte dei conti

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di S.F.

Sindaco, componenti della giunta, presidente del consiglio comunale e tutti i consiglieri. Sono tutti coloro coinvolti nel nuovo regolamento – deve scontare il passaggio in commissione consiliare prima di arrivare in aula per l’approvazione definitiva – sulla tutela legale per gli amministratori del Comune di Terni, atto portato in giunta dall’assessore Orlando Masselli e che ha ricevuto il via libera – unico assente Cristiano Ceccotti – dall’esecutivo: si tratta di tredici articoli che, in estrema sintesi, regola l’iter per la procedura all’ammissione del rimborso alle spese legali sostenute in caso di guai per responsabilità civile, penale o amministrativa/contabile. A gestire il tutto sarà la direzione affari generali-istituzionali, dove da lunedì 23 dicembre è attiva la neo dirigente Emanuela De Vincenzi.

I requisiti e la retroattività 

Il Comune ha agito sulla base dell’articolo 86 del decreto legislativo 267 dell’agosto 2000 (Tuel) e la modifica (articolo 7-bis) sopraggiunta nel 2015: «Gli enti locali, senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato». Quando? Nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o emanazione di un nuovo provvedimento di archiviazione. Per quel che concerne i requisiti viene specificato che occorre l’assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato, la presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti e, infine, l’assenza di dolo o colpa grave. Un regolamento retroattivo: sarà applicabile anche ai soggetti che hanno ricoperto cariche in passati mandati amministrativi, a meno che non ci sia la prescrizione del diritto alla richiesta di rimborso.

La non ammissibilità

Un rimborso che non sarà ammissibile in due casi. Nel primo quando il Comune abbia già provveduto ad assicurare i suoi amministratori con una polizza specifica, «salvo che la stessa non copra in tutto o in parte le stesse. In tal caso il rimborso sarà riconosciuto comunque nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dal nuovo regolamento»; nel secondo quando il soggetto coinvolto abbia già sottoscritto l’assicurazione privata. In merito ai provvedimenti viene inoltre rimarcato che non è previsto il pagamento delle spese quando ci sono «sentenze che non si siano pronunciate nel merito escludendo il dolo o la colpa grave, quali quelle riportanti formule assolutorie meramente processuali che pronunciano la prescrizione del reato, l’amnistia,il patteggiamento. Ovvero in tutti i casi di estinzione del reato, anche per intervenuta oblazione; con sentenza contenente più capi di imputazione, non è, in ogni caso, consentito il rimborso parziale delle spese legali riferite al solo reato per il quale vi sia una assoluzione con formula piena».

La Corte dei conti ed i termini

Un articolo è dedicato esclusivamente ai procedimenti – lunedì pomeriggio tirata molto in ballo dai consiglieri di minoranza in merito alla bagarre sul disavanzo effettivo del Comune – legati alla Corte dei conti: «In caso di definitivo proscioglimento, le spese legali sostenute sono rimborsate dall’amministrazione nell’ammontare liquidato dal giudice contabile con la sentenza di proscioglimento che definisce il giudizio; sono esclusi dal rimborso i casi di archiviazione, prescrizione, estinzione e fasi preliminarie preprocessuali». Dal momento dell’istanza di rimborso avanzata da un soggetto, c’è un termine di 90 giorni per la conclusione dell’iter: un passaggio necessario sarà l’approvazione in giunta della spesa da liquidare.

L’eventuale sospensione

In due circostanze è prevista la sospensione dei termini post istanza di rimborso: quando subentra un supplemento istruttorio richiesto all’interessato o per insufficienza di risorse economiche nel bilancio dell’esercizio finanziario in corso. Oppure in caso di bilancio provvisorio.

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