Terni, Ara Marina vs Comune: il Tar annulla la sanzione da 20 mila euro alla società

Piediluco – C’è la sentenza di merito a due anni e mezzo dal ricorso: battaglia su alcune opere abusive nella nota attività a ridosso del lago

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di S.F.

Il ricorso introduttivo è stato depositato il 15 dicembre 2020 e man mano si sono aggiunti – tutti dichiarati inammissibili – motivi. A distanza di oltre due anni c’è la sentenza di merito del Tar Umbria in merito alla bagarre tra l’Ara Marina Summer Village di Piediluco ed il Comune di Terni: annullata la maxi sanzione da 20 mila euro dell’amministrazione nei confronti dell’attività turistico-ricettiva, concessionaria dal novembre 2016 di un compendio immobiliare a ridosso del lago.

LA STORIA: ARA MARINA VS COMUNE

La contesa e le opere abusive

La battaglia giudiziaria nasce da una determina dirigenziale (urbanistica) del 5 ottobre 2020, con la quale è stata applicata alla società una sanzione – ed ingiunzione al pagamento entro trenta giorni – da 20 mila euro. Motivo? Alcune opere realizzate in difformità rispetto alla Scia dell’agosto 2016, presentata da Ara Marina per la sanatoria di manufatti abusivi già contestati al precedente concessionario. Più la realizzazione di ulteriori elementi in assenza dei titoli edilizi necessari. Da qui l’ordinanza di demolizione in quanto alcune strutture erano state sviluppate in difetto di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica. Si arriva al giugno 2019, quando viene sancita la conclusione negativa della conferenza di servizi per l’istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica della società.

Inottemperanza

Nell’ottobre del 2020 la firma sul documento poi impugnato che, a causa dell’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione (saranno poi eseguite successivamente, come scrive il Tar nella sentenza), ha sancito la sanzione nella misura massima da 20 mila euro: mirino in particolar modo su alcune recinzioni, 49 stralli in pvc per il posizionamento degli ombrelloni, integrazione e rifacimento dei cordoli in cls, l’installazione di 11 punti luce mediante lampioni con montante metallico e una bacheca in legno con soprastante tettoia. Diversi i motivi di ricorso presentati da Ara Marina, difesa nella circostanza dall’avvocato Emiliano Strinati: eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, difetto di motivazione e di istruttoria, illeggittimità per violazioni di diversi articoli.

Annullata

Il Tar ha dato ragione alla società. «Il Comune di Terni – spiegano i magistrati nella sentenza – ha irrogato alla società ricorrente la sanzione pecuniaria dopo avere accertato l’inottemperanza dell’ordine di demolizione dell’11 ottobre 2017.  Quest’ultima era stata seguita, in data 13 settembre 2018, dalla presentazione, da parte di Ara Marina, dell’istanza di permesso di costruire per accertamento di conformità edilizia e di compatibilità paesaggistica, che il Comune di Terni aveva rigettato. Questo tribunale ritiene di dover richiamare il proprio orientamento in riferimento alla improcedibilità del giudizio sulla legittimità dell’ordine di demolizione a seguito della presentazione di un’istanza di sanatoria. Deve dunque ritenersi fondato il primo motivo del ricorso introduttivo nella parte in cui mette in luce che, ai fini della irrogazione delle sanzioni collegate all’inottemperanza dell’ordine di demolizione, il Comune di Terni non avrebbe potuto prendere in considerazione la scadenza del termine assegnato con l’ordinanza del 2017, ma avrebbe dovuto assegnare un nuovo termine per l’adempimento spontaneo dell’ingiunzione di ripristino». Risultato: annullato il provvedimento dell’ottobre 2020 e addio sanzione.

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