Beaulieu e Neofil, Fiorletta perde ancora

Terni, ennesimo smacco per l’ex patron di Meraklon: il Tar lo boccia per l’ennesima volta e conferma che le decisioni prese erano giuste

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I ricorsi erano due – uno portava il numero 267 del 2013 e uno portava il numero 44 del 2014 – ed entrambi li aveva presentati al Tar dell’Umbria, Gianpaolo Fiorletta, l’ex patron della Meraklon. E in tutti e due i casi – come perlatro era già accaduto in passato per altri ricorsi, sia al Tar che al Consiglio di Stato – per lui è stata una disfatta. Il primo ricorso, pure «integrato da motivi aggiunti» era contro il Ministero dello sviluppo economico; l’ex commissario straordinario di Meraklon, Giulio Daniele Discepolo e l’imprenditore varesino Italo Fabro; mentre il secondo era contro il Mise, Discepolo e la Neofil.

La storia Perché Fiorletta continua a contestare le procedure che hanno determinato il fatto che ha perso tutto e che la Meraklon sia stata ‘spacchettata’ – con la Spa che è finita sotto il controlo di Beaulieu e con la Yarn che adesso si chiama Neofil –  e il Tar spiega che con il primo ricorso Fiorletta, «nella qualità di (cessato) procuratore speciale di Meraklon S.p.a. e Meraklon Yarn S.r.l., nonché di titolare dell’intera partecipazione societaria di The Earth Holding S.r.l., proprietaria delle partecipazioni societarie delle predette società, riassume in questa sede il ricorso per l’annullamento del decreto direttoriale del M.S.E. in data 7 agosto 2012, di autorizzazione al programma di cessione dei complessi aziendali in questione, in amministrazione straordinaria, presentato dal Commissario straordinario».

LA SENTENZA DEL TAR

La cessione Il Tar, dopo aver ripercorso le varie tappe della storia – sentenze passate, lo stato di insolvenza, la procedura di amministrazione straordinaria delle società Meraklon e Meraklon Yarn, l’avvio della procedura di vendita dei complessi aziendali – ricorda che «il 6 agosto 2013 il commissario straordinario ha alienato il complesso aziendale di Meraklon S.p.a. in amministrazione straordinaria alla Beaulieu Fibres International Terni S.r.l. ed alla Beaulieu Immobiliare Italia S.r.l. (rispettivamente, alla prima l’azienda, ed alla seconda gli immobili)». Poi cita le successive impugnative di Fiorletta e le repliche di Discepolo, che parla di «inammissibilità per carenza di interesse e di legittimazione attiva del ricorrente, oltre che per genericità del ricorso, e comunque la sua infondatezza nel merito».

La sentenza E, insomma, alla fine il Tar «così decide: riunisce i ricorsi; dichiara irricevibile il ricorso n. 267/2013  ed inammissibili i relativi motivi aggiunti; dichiara inammissibile il ricorso n. 44/2014. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore delle parti resistenti, delle spese di giudizio». Fiorletta, in poche parole, perde – un’altra volta – e deve pure pagare le spese.

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