Terni, ordinanza ‘sbagliata’ del Comune per pini in via Narni: debito fuori bilancio

Si chiude la vicenda nata in avvio di 2018 per un provvedimento di palazzo Spada per verifiche e abbattimento. La cifra è di poche migliaia di euro

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di S.F.

Esborsi legali per 2 mila euro, ulteriori 300 per spese generali, 526 di Iva, 460 di ritenuta d’acconto, 650 per il rimborso di contributo unificato e la marca di bollo. Sono le cifre notificate dall’avvocato dei ricorrenti – Maria Di Paolo in questo caso – per la questione verifica e abbattimento pini in via Narni, sul quale il Tar Umbria ha sentenziato nel luglio 2021 a sfavore del Comune: per questo motivo palazzo Spada è costretto a riconoscere un debito fuori bilancio per 3.570 euro in seguito al ricorso depositato nel 2018 post ordinanza dell’amministrazione.

Terni, verifiche pini in via Narni: il Tar stoppa ordinanza Comune

Il perché del debito fuori bilancio

In sostanza il consiglio comunale dovrà dare il via libera per la legittimità del debito fuori bilancio post sentenza del Tar pubblicata lo scorso 22 luglio, quindi ci sarà la trasmissione alla procura della Corte dei conti. Breve sintesi: il 18 gennaio del 2018 il Comune emanò l’ordinanza per verificare le condizioni delle alberature, per l’eventuale abbattimento e la rimozione di un pino nell’area dell’edicola F. Galli snc.. La pianta fu abbattuta ma, tuttavia, il Tribunale amministrativo regionale accolse quasi tutti i motivi di reclamo perché il provvedimento di palazzo Spada difettava dei presupposti di urgenza e straordinarietà. E il Comune si deve adeguare alla sentenza esecutiva sul ricorso presentato da G.C. e D.B. IL 26 febbraio del 2018.

LA DELIBERA DI GIUNTA PER L’ACCORPAMENTO

L’area interessata

Cosa decise il Tar

Palazzo Spada tirò in ballo la sopravvenuta carenza di interesse perché fu disposto l’accorpamento al demanio stradale della rata di terreno di proprietà dei ricorrenti e, inoltre, il pino pericolante fu abbattuto. Tuttavia il Comune fu bocciato in quanto «il procedimento volto all’acquisizione dell’area, su cui insistono le altre alberature oggetto del provvedimento gravato, non risulta ancora perfezionato; pertanto il giudice non ha ritenuto accertata e verificata adeguatamente da parte dell’Ente la situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nonché ritenendo il provvedimento sindacale carente sotto il profilo della straordinarietà e dell’urgenza». Con parziale annullamento dell’atto.

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