Umbria, esenzioni ticket: nuove scadenze

Prorogate per le autocertificazioni sanitarie: esenzioni al 31 ottobre, fasce reddituali al 31 agosto

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Nuova proroga per le scadenze di autocertificazione del reddito, per avere agevolazioni sul pagamento delle prestazioni sanitarie. Lo ha deciso la giunta regionale, su proposta dell’assessore Luca Coletto. 

Le nuova scadenze

Esenzioni al 31 ottobre

Prorogata al 31 ottobre la validità delle autocertificazioni delle esenzioni da reddito utili per le prestazioni rese in ambito sanitario: la precedente scadenza era 31 marzo, poi prorogata una prima volta al 31 luglio. Ora il nuovo slittamento.

Fasce al 31 agosto

Inoltre, è stato deciso di prorogare al 31 agosto la validità delle autocertificazioni sulle fasce di reddito (anche in questo caso, la prima scadenza era 31 luglio, già slittata una volta al 31 luglio). In questo caso la scadenza è stata fissata al 31 agosto poiché da settembre non verrà più applicata la compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, il cosiddetto ‘ticket aggiuntivo’, legato alle fasce di reddito.

Esenzioni a validità limitata: 31 ottobre

È stato inoltre, stabilito di prorogare fino al 31 ottobre 2020 tutte le esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 ottobre 2020.

Iscrizioni con rinnovo: 31 ottobre

Sempre alla stessa data, previa richiesta dell’assistito, sono prorogate le iscrizioni al servizio sanitario nazionale che prevedono un rinnovo e per le quali è prevista la scadenza a partire dal 1 marzo 2020 fino al 31 ottobre 2020.

Sono interessati i cittadini che non sono presenti a nessun titolo negli elenchi relativi agli assistiti con fascia di reddito messi a disposizione dal sistema tessera sanitaria entro il 31 marzo 2020.

Controlli in corso

Gli uffici regionali evidenziano che gli assistiti sono comunque responsabili, anche penalmente, di eventuale utilizzo dell’esenzione da reddito o della fascia di reddito, al momento della prescrizione, qualora si siano modificate le loro condizioni, tali da determinare la perdita del diritto all’esenzione o alla fascia di reddito. Pertanto, gli assistiti hanno l’obbligo di comunicare all’Usl di appartenenza le eventuali variazioni intervenute. Le aziende Usl sono tenute ad effettuare verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai cittadini recuperando, in caso di decadenza dal beneficio, gli importi del ticket non corrisposto per le prestazioni erogate.

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