Avigliano Umbro, al Tar per i rumori di un allevamento avicolo: respinto il ricorso

Al centro dell’attenzione uno stabilimento attivo da oltre trent’anni: niente annullamento dell’Aua

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Capannoni per un allevamento avicolo, lamentele per il rumore legato alle ventole per l’areazione e odori sgradevoli con tanto di polveri e piumaggio. Sono i principali ingredienti della vicenda che, ad Avigliano Umbro, ha portato allo scontro una cittadina proprietaria di un immobile residenziale in zona, il Comune e la Regione Umbria: il Tar Umbria ha respinto il ricorso della prima per l’annullamento dell’autorizzazione unica ambientale rilasciata dall’amministrazione nel novembre 2022 e la determina regionale riguardante la società coinvolta.

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Il problema

La cittadina nel ricorso ha sottolineato di aver chiesto l’intervento del Comune fin dal 2012 e nell’estate 2022 ha presentato un esposto alla procura della Repubblica. A questo punto inizia la battaglia giudiziaria. Motivo? Il sindaco Luciano Conti, una volta che Arpa Umbria aveva stabilito l’effettivo superamento dei valori limite per il rumore dell’allevamento avicolo, ha emesso un’ordinanza nei confronti della società. Atto subito impugnato da quest’ultima. La ricorrente è venuta a conoscenza dell’autorizzazione unica ambientale e della determina dirigenziale in questa circostanza: ne hanno chiesto l’annullamento per svariate ragioni. Come ad esempio la distanza inferiore ai 100 metri dal proprio edificio, il fatto che il Comune «non ha bloccato l’iter autorizzativo volto al rilascio dell’Aua ben essendo a conoscenza del superamento dei limiti acustici da parte della società». Al centro dell’attenzione uno stabilimento che svolge l’attività da oltre trent’anni. Gli avvocati che hanno seguito la vicenda sono Carlo Pandiscia per la ricorrente, Cristina Lovise per il Comune di Avigliano Umbro e Luca Benci/Luciano Ricci per la Regione.

Ricorso infondato: l’acquisto della casa

Il Tribunale amministrativo regionale ha sentenziato per l’infondatenzza del ricorso. In primis il Tar evidenzia che «gli impianti per l’allevamento avicolo di cui si controverte ricadono in un’area classificata dal Prg del Comune di Avigliano Umbro come zona D4 – zone per attività produttive integrative per l’agricoltura, l’immobile destinato a civile abitazione di proprietà della ricorrente risulta essere una casa isolata in zona agricola, acquistata dalla stessa nel 2011. I capannoni per cui è causa risultano realizzati a seguito di permesso di costruire rilasciato dall’amministrazione comunale nel 1988 e l’allevamento avicolo è stato autorizzato nel 1989; l’attività era quindi già presente al momento dell’acquisto nel 2011 dell’abitazione da parte dell’odierna ricorrente, che non può in questa sede dolersi di uno stato di fatto immutato (ad eccezione dell’ampliamento operato dalla stessa ricorrente) da decenni». E il superamento del limite acustico? Il parere è stato reso in data antecedente all’unico accertamento ufficiale di superamento agli atti del presente giudizio, sforamento registrato in orario notturno in data e unicamente a finestre aperte, e su cui si è basato il provvedimento contingibile e urgente adottato dal sindaco, del tutto autonomo quanto a presupposti fattuali e normativi ed oggetto di separato giudizio». In ogni caso «la circostanza che vi fosse stato un episodio di scostamento dai limiti acustici – anche laddove fosse stato conosciuto dal Comune antecedentemente al rilascio del parere – non sarebbe stata in sé ostativa» al parere acustico comunale. Storia chiusa o si va al Consiglio di Stato? Vedremo. La sentenza è firmata dal presidente Pierfrancesco Ungari.

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