Norme appalti pubblici Focus a Villa Umbra

Oltre 400 gli iscritti al seminario organizzato dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica dedicato al decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Condividi questo articolo su

Superano quota 400 i partecipanti al seminario dedicato al decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti entrato in vigore il 30 maggio scorso, contenente le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione lavori pubblici. Il seminario, promosso dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica, è tra le prime giornate formative organizzate a livello nazionale e ha richiamato pubblici dipendenti e professionisti provenienti oltre che dall’Umbria anche da Toscana e Marche. I lavori sono stati aperti venerdì mattina dall’amministratore unico della scuola Alberto Naticchioni.

Ordini professionali «Il regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici – ha detto Naticchioni – individua le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua la sua attività. Individua i rapporti tra il direttore dei lavori, il Rup, responsabile unico del procedimento, e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Disciplina le funzioni e i compiti in fase di esecuzione e al termine dei lavori fino alle attività di controllo amministrativo contabile. Il Regolamento, inoltre, disciplina le attività del direttore dell’esecuzione, i rapporti con il Rup, l’attività di direzione e di controllo, anche contabile, e i compiti al termine dell’esecuzione del contratto. Una materia articolata su cui la scuola è impegnata da tempo a garantire sostegno formativo alla pubblica amministrazione e a favorire il dialogo con la rete delle professioni in linea con quanto indicato dalla presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini e dagli Ordini professionali. La pubblica amministrazione, come sottolinea anche la recente sentenza del consiglio di Stato del 2018, oltre a perseguire l’interesse pubblico riveste un ruolo di preminente importanza per la creazione di un contesto idoneo all’iniziativa privata al fine di accrescere la competitività del Paese».

Il regolamento Relatore della giornata formativa Lorenzo Anelli, avvocato, esperto in appalti pubblici e in materia di contrattualistica pubblica, che ha approfondito gli aspetti più salienti del recentissimo Regolamento sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione adottato con il decreto ministeriale 49 del 2018. «La nuova disciplina – ha sottolineato l’avvocato – rafforza la posizione di vigilanza ed indirizzo attribuita al Rup, il responsabile unico del procedimento, anche nella fase esecutiva dei contratti di appalto. Fermo restando, ovviamente, il ruolo di protagonista del controllo tecnico-amministrativo della fase esecutiva degli appalti riservata al direttore dei lavori e al direttore dell’esecuzione, da espletarsi, peraltro, prestando sempre maggiore attenzione alla rendicontazione periodica nei confronti del Rup. Ulteriore aspetto di novità, concerne la peculiare attenzione dettata dal decreto 49/2018 alla verifica e controllo della presenza in cantiere dei subappaltatori autorizzati e degli altri subcontraenti, nonché dell’effettiva utilizzazione, in caso di avvalimento, dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dell’esecutore da parte della ditta ausiliaria».

Il decreto Per la gestione della fase esecutiva degli appalti, il decreto ministeriale invoca inoltre l’adozione da parte delle stazioni appaltanti di strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni appaltate, sulla scia di quanto previsto in merito alla progressiva introduzione degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. «Uno dei punti più critici riscontrabili nel decreto 49/2018 – ha osservato l’avvocato Anelli – è quello di aver rimesso la disciplina di dettaglio delle riserve e delle contestazioni insorgenti nel corso del rapporto, ad una libera disciplina dettata dalle singole amministrazioni e da riportare nei capitolati d’appalto. Al riguardo, simile scelta di ‘liberalizzare’ una materia così particolarmente delicata, potrebbe far sorgere qualche dubbio. Basti pensare alle annose problematiche relative alla tempestività di iscrizione delle riserve ed alla compiuta esplicazione delle stesse, cui far discendere effetti decadenziali in capo all’appaltatore. Sul punto che le amministrazioni ripropongano nei propri capitolati d’appalto la medesima disciplina dettata al riguardo dagli articoli 190 e 191 del Dpr 207/2010. Ciò anche al fine di assicurare una omogeneità e continuità delle modalità operative seguite negli ultimi decenni da parte di tutti gli operatori del settore».

Soddisfazione «Pur con un atteggiamento critico nei confronti del nuovo quadro normativo inerente gli appalti pubblici – ha dichiarato Marco Balducci, presidente federazione Ordini ingegneri regione Umbria – accogliamo con soddisfazione l’uscita di questo decreto ministeriale che viene a colmare un vuoto normativo che ha, nei mesi scorsi, messo in difficoltà pubblici dipendenti e liberi professionisti». Mentre Enzo Tonzani, presidente del collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Perugia ha ringraziato «la Scuola umbra di amministrazione pubblica per la tempestiva ed importante iniziativa promossa, occasione di aggiornamento professionale e stimolo a parlare un linguaggio comune tra pubblica amministrazione e rete delle professioni».

Condividi questo articolo su
Condividi questo articolo su

Ultimi 30 articoli