Promossa con 98 ma vuole 100: fa ricorso e vince al Tar

Foligno – La curiosa storia riguarda un liceo scientifico: la commissione dell’epoca dovrà essere riconvocata ad oltre quattro anni di distanza

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Un solo punto su cinque come punteggio integrativo e votazione finale di 98/100. Poi il ricorso al Tar per avere il massimo – depositato nel novembre 2016 – e, a distanza di oltre quattro anni, la sentenza del Tar Umbria che annulla la valutazione complessiva dando ragione alla ricorrente: la commissione dovrà essere riconvocata per la giusta attribuzione. Il caso riguarda un liceo scientifico di Foligno.

I criteri 

In sostanza la studentessa ha presentato ricorso perché convinta di meritare un maggior punteggio integrativo, utile a raggiungere i 100/100. E aveva ragione perché era riuscita a centrare tre dei quattro criteri indicati dalla commissione per un’attribuzione superiore: almeno una prova scritta di ottimo livello (14/15), originalità del percorso multidisciplinare, colloquio condotto in modo personale e brillante e prove scritte di livello almeno buono (13 quindicesimi). Motivo? La ricorrente aveva ottenuto 14 punti nella prima prova, 15 alla seconda e 14 alla terza, soddisfacendo in questo modo tre criteri. «L’espressione sicura e brillante, un lessico ricco e appropriato, sa spiegare con sicurezza il significato dei termini usati; esprime valutazioni personali intorno agli argomenti trattati, è in grado di sostenere il proprio punto di vista e/o di comprendere quello degli altri», il giudizio inserito nella griglia di valutazione.

Disparità di trattamento ed eccesso potere

Il Tribunale amministrativo regionale nella sentenza ha considerato innanzitutto che alla ricorrente «è stato attribuito un solo punto integrativo, dei cinque disponibili, senza però che sia stata esplicitata alcune motivazione». La commissione «ha omesso di attribuire un ‘peso’ a ciascun criterio, rendendo non predeterminabile quanti punti dovessero essere attribuiti per ciascuno di detti criteri. Tale circostanza, unita alla mancanza di motivazione dell’attribuzione dei bonus, non permette di ricostruire il ragionamento della commissione, né permette di verificare che per tutti i beneficiari del punteggio aggiuntivo la concreta attribuzione abbia seguito gli stessi criteri». C’è anche l’eccesso di potere: «Dall’esame degli atti di causa l’attribuzione di un solo punto di bonus alla ricorrente si palesa illogica ed afflitta da disparità di trattamento. La ricorrente ha soddisfatto i criteri a) e d), relativi ai risultati delle prove scritte, riportando, inoltre, nella valutazione della prova orale giudizi che avrebbero dovuto essere valutati con riferimento al criterio sub. c)». Anche perché altri studenti in una situazione simile hanno ottenuto tre punti di integrazione.

Riconvocazione e storia da riscrivere

Ricorso accolto e annullamento della valutazione, con tanto di obbligo di riconvocare la commissione per la riconsiderazione del punteggio alla luce dei criteri esposti e dei risultati complessivi della studentessa. Motivando il tutto. Gli avvocati coinvolti sono Massimo Marcucci e Fabio Tapponi (sponda ricorrente), mentre il Miur è stato difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato: quest’ultima ha provato – a vuoto – ad eccepire l’inammissibilità «non avendo la controparte dimostrato la sussistenza di vizi di macroscopica illogicità o irragionevolezza dell’atto di esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione» e perché «comunque improduttivo di effetti pregiudicanti». Non era proprio così.

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