Terni, pergotenda Evy è edilizia libera: Comune ko al Tar

Palazzo Spada aveva fatto scattare l’ordinanza per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi: accolto nel merito il ricorso dell’attività commerciale

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di S.F.

Mille euro da pagare alla pasticceria Evy e altrettanti a chi ha realizzato l’opera. Perché è tutto in regola e non c’è da fare alcuna demolizione, come invece era stato disposto con una specifica ordinanza: il Tar dell’Umbria – c’era stata la sospensiva in estate – ha inchiodato nel merito il Comune nella lite amministrativa scattata nel 2019 a causa della pergotenda installata fuori dall’attività, a borgo Rivo. Difficile pensare che per una questione del genere si possa proseguire al Consiglio di Stato.

LA SCORSA ESTATE LA SOSPENSIVA IN ATTESA DEL GIUDIZIO DI MERITO

L’area interessata (foto luglio 2018)

Perché il Comune si era lamentato

Da palazzo Spada il 21 maggio 2019 era partito il provvedimento per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Motivo? «Opere in fase di realizzazione in assenza di titolo edilizio abilitativo» di una pedana in legno (poco meno di 44 metri quadrati), uno scivolo in legno ed un telaio in alluminio preverniciato composto da quattro montanti e guida scorrevole per l’installazione di una telo in pvc elettrificato fissato sulla struttura in legno. Il tutto da classificarsi «come un pergolato». Dall’altro lato la pasticceria ha subito risposto con un ricorso al Tar per diverse ragioni: violazione delle garanzie procedimentali, errata indicazione nell’ordinanza impugnata dei dati catastali dell’area dove insistono le opere in contestazione e soprattutto il fatto che «le opere in contestazione non necessiterebbero di alcun titolo edilizio in quanto rientranti nell’edilizia libera». I legali coinvolti sono Valeria Mei, Matteo Sinibaldi (Evy) e Stefania Settimi (ad adiuvandum per la ditta esecutrice, la Pi.Di. s.n.c. del quartiere Rivo).

Palazzo Spada

Tar accoglie e condanna

Sponda comunale – l’avvocato è Francesco Silvi – è stato sottolineato che invece si sarebbe trattato di una «perpetrazione di un illecito cumulato da più interventi, che uniti insieme andrebbero a costituire una generalità a sé stante, con creazione di nuovo ed ulteriore volume vietato dalle norme, per di più in assenza di permesso di costruire». I magistrati amministrativi sono stati netti: il ricorso è fondato. «Per giurisprudenza costante – viene messo in evidenza – le pergotende o tende a pergola devono pacificamente annoverarsi tra le opere non soggette a permesso di costruire, in quanto l’opera principale che le caratterizza è la tenda quale ‘elemento di protezione dal sole dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno’, mentre la struttura in alluminio che le ospita va qualificata in termini di ‘mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda’ stessa, la cui integrazione ‘alla struttura portante, non vale a configurare una nuova costruzione’ o una nuova volumetria, essendo di regola realizzata ‘in materiale plastico e retrattile’, con la conseguenza che ‘non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume e superficie’, anche in ragione del fatto che ‘la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza’.

Edilizia libera e barriere architettoniche

In definitiva per il Tar la pergotenda in questione «possiede tutti gli elementi che ne consentono l’inclusione tra le opere di edilizia libera». Comune bocciato anche sulla pedana di lego e la rampa di accesso: «Vanno correttamente inquadrati quali interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, ovvero tra le opere eseguibili senza alcun titolo abilitativo». Ricorso accolto e 2 mila euro a carico di palazzo Spada per il pagamento delle spese di giudizio.

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