‘No’ ad istanza credito, Asm vs Comune e Osl

C’è la chiamata in giudizio di fronte al tribunale di Terni: la disputa è su 951 mila euro legati alla tassa sui rifiuti degli immobili di proprietà dal 2010 al 2014

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di S.F.

Tutto nasce da quel ‘no’ messo nero su bianco dall’Organo straordinario di liquidazione il 15 aprile 2019. Il terzetto composto da Giulia Collosi, Eleonora Albano e Massimiliano Bardani aveva infatti respinto la richiesta d’ammissione alla massa passiva da 951 mila e 629 euro per l’assoggettamento del Comune di Terni a tassa sui rifiuti degli immobili di proprietà dal 2010 al primo semestre 2014 perché, semplicemente, il credito non sussiste. Tuttavia chi ha presentato l’istanza la pensa in maniera diversa ed ecco che è scattata la chiamata in giudizio di fronte al tribunale: ad aver proceduto con l’atto di citazione è l’Asm.

La dirigente Stefania Finocchio con Giulia Collosi, presidente Osl

L’esclusione

L’Osl aveva deliberato dopo aver ricevuto l’attestazione della dirigente delle attività finanziarie, Stefania Finocchio: «Ha chiarito – si legge nella determina di metà aprile – che nulla è dovuto per il principio della confusione impositiva, data la natura tributaria del prelievo azionato che vede il Comune di Terni soggetto sia attivo che passivo del rapporto». Con tanto di citazione della sentenza 238/2009 della Corte costituzionale. Niente 951 mila euro euro. L’Asm non concorda.

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L’Organo straordinario di liquidazione del Comune di Terni

La citazione a giudizio

Lo scorso 16 maggio l’Asm è passato ai fatti. C’è stata la chiamata in giudizio del Comune di Terni e dello stesso Organo straordinario di liquidazione per l’accertamento del proprio credito e, all’effetto, «dichiarata la nullità e/o annullabilità/invalidità/illegittimità della delibera» di esclusione dell’istanza «o, in subordine, vederne ordinata la revoca». L’avvocatura comunale ha quindi comunicato all’Osl la notifica di citazione con richiesta di inviare la richiesta di patrocinio per contestare la pretesa: lunedì è arrivata la costituzione in giudizio anche per loro. Con specifica: «La legittimazione processuale è limitata alle azioni esecutive e non si estende a quelle di cognizione, tanto più in considerazione della natura sostanzialmente vincolata della decisione di esclusione, a fronte di una attestazione negativa del responsabile del servizio competente».

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