Terni, incendi boschivi e prevenzione: scatta l’ordinanza

Il sindaco Latini firma il provvedimento per il periodo di massima pericolosità: obblighi, divieti e sanzioni

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Una serie di divieti da rispettare per scongiurare lo sviluppo di incendi boschivi nel periodo di massima pericolosità. Sono contenuti nell’ordinanza firmata mercoledì dal sindaco di Terni, Leonardo Latini: in caso di inosservanza degli interventi indicati sono previste sanzioni amministrative da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro.

INCENDI BOSCHIVI, POCO PERSONALE E TERRITORI ‘SCOPERTI’

Un incendio boschivo

Le indicazioni

I divieti – già previsti dalle legge 21 del novembre 2000 – riguardano «l’accensione di fuochi compresi spettacoli pirotecnici; il brillamento di mine, salvo nelle aree estrattive autorizzate e fermo restando la messa in atto di tutte le possibili misure preventive; l’uso di apparecchi a fiamma o elettrici; l’uso di fornelli o inceneritori che producano faville o brace; l’abbandono, se accesi, di mozziconi di sigaretta, fiammiferi, candele o simili e l’abbruciamento di stoppie e/o altri residui vegetali».

IL ROGO TRA OTRICOLI E CALVI DELL’UMBRIA

Gli input: infrastrutture e servizi

Viene ordinato «alle Società di gestione delle Ferrovie, ad Anas, alle società di gestione di servizi idrici, alla società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione – si legge nel documento – al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio».

Fiamme libere

Per quel che concerne i fuochi pirotecnici e le fiamme libere «su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo, c’è il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all’utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell’azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell’attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi. il Sindaco, inoltre, prima dell’inizio dell’attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l’effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il sindaco sospenderà ovvero annullerà l’attività pirotecnica».

Fasce protettive

«Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi – l’ordine nei loro confronti – a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro 10 giorni; i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri».

Stoppie, paglie e e terreni incolti

Ancora un punto su «proprietari, affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera». Input «di non bruciare le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché i residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità; ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, di non bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo entro 10 giorni di realizzare fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti».

Prevenzione aree boscate

In questo caso l’ordinanza impone «ai proprietari, affittuari e conduttori, agli enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti».

Attività turistiche e ricettive

Si passa ai proprietari, gestori e conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco: «Mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile».

Stoccaggio e rifiuti. Le sanzioni

«Ai gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, di attenersi scrupolosamente ai contenuti dell’articolo 13 del decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003, per quanto riguarda la prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione». Capitolo sanzioni: «La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro». La polizia Locale e gli enti territoriali preposti vigileranno sul rispetto dell’ordinanza.

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